Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11301 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21309/2018 proposto da:

Comune Di Campodolcino, in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Caccini n. 1,

presso lo studio dell’avvocato Degli Esposti Andreina che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Venosta Francesco;

– ricorrente –

contro

Team Extreme Team S.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via

Tintoretto n. 88, presso lo studio dell’avvocato Miani Giuseppe che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maienza Mario;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 02821/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Campodolcino venne condannato dal Tribunale di Sondrio al pagamento della somma di Euro seimila in favore di Team Extreme Team S.r.l. (d’ora in seguito TET S.r.l.) in liquidazione, per l’espletata battitura della pista da sci di fondo, sita in parte nell’ambito di detto Comune, per la stagione invernale 2012-2013.

Adita dal Comune di Campodolcino, nel contraddittorio con la TET S.r.l. in liquidazione, la Corte di Appello Milano ha confermato la decisione del primo giudice, con sentenza n. 02821 del 07/06/2018.

Avverso la pronuncia di appello ricorre il Comune di Campodolcino con un unico motivo.

Resiste con controricorso la TET s.r.l. in liquidazione.

Il P. G. non ha depositato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso del Comune di Campodolcino è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2041 e 2042 c.c. e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191 (cd. Testo Unico degli Enti Locali). La tesi del Comune è che l’istituto dell’indebito arricchimento non sarebbe applicabile alla P.A. e che comunque il debito non sarebbe stato riconosciuto ritualmente e, inoltre, che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comporterebbe l’insorgenza di un rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore della P.A. ed il pubblico amministratore, funzionario o dipendente, che abbia consentito la fornitura in spregio della normativa sulla spesa degli enti pubblici territoriale.

La prospettazione è inammissibile in quanto non censura adeguatamente la sentenza d’appello, affermando in via di mera petizione di principio, che l’azione di indebito arricchimento non sarebbe applicabile alla P.A. e, inoltre, non censura in alcun modo l’accertamento di fatto, effettuato dai giudici di merito, dell’utilità tratta comunque dal Comune di Campodolcino, che pur essendo a conoscenza della circostanza che la TET s.r.l. stava effettuando, nell’inverno 2012 – 2013, la battitura della pista da sci di fondo anche per la parte di spettanza di esso Comune nulla aveva fatto per evitare l’espletamento dell’attività.

Non risulta, altresì, censurato adeguatamente l’accertamento relativo all’avvenuto espletamento, da parte della stessa società, della battitura per l’anno sciistico precedente e che la gara per la individuazione di una azienda che effettuasse la battitura era andata deserta e la TET s.r.l. era l’unica ad essersi offerta come disponibile. La giurisprudenza, anche nomofilattica (Sez. U. n. 10798 del 26/05/2015 Rv. 635369-01), afferma che: “Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto”” e (Cass. n. 11209 del 24/04/2019 Rv. 653710-01): “Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l’Amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perchè inconsapevole dell'”eventum utilitatis””.

In ricorso, invero, non è in alcun modo utilmente censurata l’affermazione, frutto di accertamento di fatto, di cui alla sentenza di merito, dell’avere comunque la P.A. fruito della battitura della pista da sci di fondo (pag. 5 della sentenza d’appello): “Invece il Comune aveva beneficiato del servizio che altrimenti non sarebbe stato effettuato in tempo vista la richiesta del limitrofo comune di Madesimo di poter avere le piste disponibili per i primi giorni di dicembre e, poi, solo allorchè aveva ricevuto la richiesta di pagamento aveva opposto l’inosservanza della procedura amministrativa rifiutandosi, perchè ritenuta illegittima, di onorare la pretesa della società.”, e l’ulteriore affermazione che in ogni caso non venne dimostrato dal Comune, e neppure fu chiesto di dimostrare, che di detta operazione, che notoriamente deve essere reiterata più volte nel corso della stagione sciistica, l’ente pubblico non si era in alcun modo avvalso.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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