Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11301 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/05/2017), n. 11301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30046/2014 proposto da:
CALMOTER SAS DI PIAZRI ROCCO & C., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE MACRI, rappresentata e difesa dall’avvocato
COSMO DAMIANO SPAGNOLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e contro
COOP COSTRUTTORI SCARL IN AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1020/2014 della CORTE D’APPELLO di BOIDGNA del
4/02/2014, depositata l’08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 30046 del 2014 si rileva:
E’ stato proposto dalla s.a.s. Calmoter appello avverso la pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato inefficaci e revocato ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, pagamenti effettuati in periodo sospetto in favore dell’appellante da parte della Coopcostruttori s.c.a.r.l. in Amministrazione straordinaria mediante consegna di assegni circolari emessi il (OMISSIS) per il complessivo importo di Euro 116.824,27.
L’appello è stato respinto sul rilevo dell’effettiva conoscenza della scientia decoctionis desumibile dai seguenti indicatori:
– gli inadempimenti della Coopcostruttori erano di molto anteriori alle date di pagamento degli assegni circolari che sono stati emessi e consegnati il giorno prima del deposito della sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza della cooperativa; laminaccia di sospensione delle forniture era stata comunicata fin dal (OMISSIS); vi era stata emissione di effetti cambiari in data (OMISSIS) in virtù di un concordato piano di dilazione di pagamenti, rimasti quasi del tutto insoluti sostituiti con gli assegni circolari in contestazione.
– Il rapporto tra le parti non appare ispirato a normalità ed è irrilevante la qualità soggettiva del creditore (piccola società rispetto alla debitrice Coopcostruttori). Peraltro le notizie del dissesto della Coop costruttori avevano trovato ampia eco sulla stampa anche per gli scioperi dei lavoratori. Vi era una conclamata crisi finanziaria dovuta alla revoca degli affidamenti bancari e richiesta di rientro. Numerosi erano i protesti ed i decreti ingiuntivi ottenuti nel dicembre del 2002.
Avverso questa pronuncia è stato proposto un unico motivo di ricorso rubricato come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e argomentato come erronea interpretazione delle risultanze probatorie. Nonostante la rubricazione formale della censura nella medesima si richiede un’inammissibile nuova ed alternativa valutazione dei fatti posti a base della prova della conoscenza effettiva della scientia decoctionis da parte della Corte d’Appello.
In conclusione il ricorso deve ritenersi inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese di lite del rpesente giudizio in mancanza della parte resistente.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017