Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11300 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8343/2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avvocato Cristina Laura Cecchini,

rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Bruno;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1245/2018 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– M.E., cittadino del (OMISSIS), impugna per cassazione la sentenza che ha rigettato il gravame proposto nei confronti del diniego della protezione internazionale e del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– a sostegno della domanda il richiedente asilo, originario del distretto di (OMISSIS) nella zona centrale del Bangladesh, ha allegato di avere lasciato il suo Paese per problemi economici, a seguito della malattia del padre e del timore di essere ucciso dai creditori che gli avevano prestato del danaro;

– la Corte d’appello di Genova ha ritenuto il racconto contraddittorio e limitando l’esame alla valutazione dei presupposti per il rilascio della protezione c.d. umanitaria, ha escluso sia la sussistenza di una oggettiva condizione di vulnerabilità che la rilevanza delle buone prospettive di integrazione in Italia, in mancanza del diritto di soggiornarvi;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di tre motivi;

– l’intimato Ministero si costituisce ai soli fini dell’eventuale discussione orale ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 5, comma 6, là dove la sentenza impugnata ha statuito che “la vulnerabilità debba essere sempre ricollegabile a situazioni esistenti nel paese di origine”;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per l’asserita violazione del criterio ivi enunciato dal momento che il giudice non aveva acquisito informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Bangladesh;

– con il terzo motivo si censura nuovamente il diniego della protezione umanitaria sull’assunto che sarebbe illegittima la argomentazione valorizzata dalla corte territoriale secondo cui le buone prospettive di integrazione in Italia non possono di per sè automaticamente giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. pag. 3 della sentenza);

– il terzo motivo è fondato e deve essere accolto;

– la Corte territoriale ha, infatti, argomentato a sostegno della conclusione con il richiamo di un precedente (cfr. Cass. 26641/2016) in cui, in sostanza, si confermava la statuizione della corte d’appello ivi impugnata secondo cui “la protezione umanitaria non può essere riconosciuta per il semplice fatto di versare in non buone condizioni di salute, occorrendo, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani dell’interessato nel paese di provenienza”, nè “possono assumere rilievo le buone prospettive di integrazione in Italia in mancanza del diritto di soggiornarvi”;

– tale approccio non tiene conto di quanto più recentemente chiarito da questa Corte e cioè che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 4455/2018; Sez. Un. Civ. 29459/2019);

– in detta prospettiva il giudice deve svolgere un giudizio di comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza;

– nel caso di specie il giudice di merito ha del tutto omesso di effettuare tale valutazione comparative;

– al contrario la corte genovese avrebbe dovuto comparare le due situazioni (del Paese di origine e del Paese di accoglienza) indagando sulle condizioni di salute emergenti dalla documentazione sanitaria, sulle prospettive di cura in Italia e in Bangladesh, sullo svolgimento di attività lavorativa o altri indici di integrazione etc. cosa che non ha fatto;

– le censure alla sentenza impugnata sono quindi fondate e il ricorso va accolto per il terzo motivo, assorbiti il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, affinchè riesamini la domanda subordinata riguardante i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari alla luce dei principi di diritto richiamati e della normativa ratione temporis applicabile;

– il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motive di ricorso, assorbiti il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA