Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11300 del 23/05/2011
Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S. (OMISSIS), selettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MAGNAGRECIA 95, presso lo studio dell’avvocato ROSA
LEONARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA VINCENZO giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO SAVONAROLA 6, presso
lo studio dell’avvocato TORRI SERGIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LORUSSO ENRICO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
UGF GRUPPO UNIPOL FINANZIARIO SPA GIA’ AURORA ASSICURAZIONI SPA
(OMISSIS), GIAP SRL (OMISSIS), AURORA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
nonchè da:
GIAP SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, sig. D.N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PADRE GHEZZI 25, presso lo studio dell’avvocato MASALA MONICA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FARGIONE VINCENZO MARIA giusta
procura a margine del controricorso con ricorso incidentale e
condizionato;
– ricorrente incidentale –
contro
UGF GRUPPO UNIPOL FINANZIARIO SPA GIA’ AURORA ASSICURAZIONI SPA
(OMISSIS), COMUNE ROMA (OMISSIS), AURORA ASSICURAZIONI SPA,
B.S. (OMISSIS);
– intimati –
nonchè da:
UGF GRUPPO UNIPOL FINANZIARIO SPA GIA’ AURORA ASSICURAZIONI SPA
(OMISSIS), nella persona della Dott.ssa G.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORATILO DI ATENE 31, presso lo
studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO, rappresentata e difesa
dall’avvocato TROPIANO FABRIZIO MARIA giusta mandato a margine del
controricorso con ricorso incidentale condizionato;
– ricorrente incidentale –
e contro
GIAP SRL (OMISSIS), COMUNE ROMA (OMISSIS), AURORA
ASSICURAZIONI SPA, B.S. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di OSTIA,
emessa il 14/01/2008, depositata il 15/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato ROSA VINCENZO;
udito l’Avvocato VIZZONE DOMENICO (per delega Avv. FARGIONE VINCENZO
MARIA);
udito l’Avvocato VIZZONE DOMENICO (per delega Avvocato TROPIANO
FABRIZIO MARIA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Ostia, con sentenza del 7-2-2006 ,disattendendo le eccezioni di incompetenza per valore e per territorio accoglieva la domanda proposta da B.S. e condannava il convenuto Comune di Roma al pagamento della somma di Euro 2.082,56 in favore dell’attrice a titolo di risarcimento del danno e l’impresa appaltatrice Giap s.r.l e l’Aurora Ass.ni al pagamento dei rimborsi di competenza.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Giap s.r.l sostenendo che il Giudice di pace di Ostia fosse incompetente per valore e per territorio, essendo competente quello di Roma.
Il Tribunale di Roma, sede distaccata di Ostia, pur ritenendo che l’ufficio del Giudice di pace di Ostia costituisse sede distaccata dell’Ufficio Giudice di pace di Roma,con sentenza del 15-1-2008 dichiarava l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Ostia in favore di quello di Roma o di Milano, condannando l’attrice alla restituzione di quanto percepito sulla base della sentenza emessa dal giudice di pace incompetente.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B. S. sorretto da sei motivi ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Resiste con controricorso la Giap s.r.l proponendo ricorso incidentale condizionato.
Resiste con controricorso la UGF -Gruppo Unipol Finanziario s.p.a. – già Aurora Ass.ni s.p.a proponendo ricorso incidentale condizionato illustrato da memoria ex art. 378 c.p..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ve dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale prima di passare all’esame dei motivi.
Questa Corte osserva che, poichè la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso sulla competenza (la restituzione di quanto pagato sulla base della sentenza di primo grado è solo una conseguenza della pronunzia di incompetenza del giudice di pace), affermando quella del giudice di pace di Roma o di Milano, per quanto la sentenza del giudice di pace non potesse essere impugnata con regolamento (a norma dell’art. 46 c.p.c.), la successiva sentenza del tribunale doveva necessariamente essere impugnata con regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 15430 del 10/08/2004).
Quindi la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata non già con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., così come è avvenuto, bensì con il mezzo del regolamento di competenza necessario ai sensi dell’art. 42 c.p.c., quale sentenza pronunciata in grado di appello soltanto su una questione di competenza, senza alcuna decisione sul merito della causa. D’altro canto, alla declaratoria di inammissibilità il ricorso non può sfuggire nemmeno ove si applichi il principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile, cioè ove il ricorso ordinario si converta in regolamento di competenza necessario. Infatti, risulta che la ricorrente ha estratto copia autentica della sentenza oggi impugnata uso ricorso per cassazione in data 8-2-08 e che inoltre la sentenza le è stata notificata ad istanza della Aurora Assicurazioni in data 27-11-2008, per cui il termine di trenta giorni di cui dell’art. 47 c.p.c., comma 2, deve ritenersi decorso alla data della notifica de ricorso per cassazione (2-3-09).
L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento di quelli incidentali condizionati.
Sussistono giusti motivi per la peculiarità della sentenza dal punto di vista processuale per la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011