Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11300 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30053/2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

N. 119, presso lo studio dell’avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO RINO ORIGLI;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 900/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data non indicata nel ricorso, nè nella sentenza impugnata, C.A. convenne dinanzi al tribunale di Verbania B.R. allegando che:

-) la Corte d’appello di Torino, con sentenza 23 gennaio 2009 n. 94, aveva condannato B.R. a restituirgli 15 orologi di pregio; -) la convenuta non aveva adempiuto tale obbligazione restitutoria, nè l’esecuzione forzata aveva dato esito fruttuoso;

-) chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno,patito in conseguenza della perdita dei suddetti orologi, quantificato in Euro 136.307.

2. Con ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c., del 19 novembre 2016 il Tribunale di Verbania accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. Con sentenza 14 maggio 2018 n. 900 la Corte d’appello di Torino rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) corretta fu la stima del danno da parte del primo giudice, basata sui valori medi indicati da un sito Web specializzato; sarebbe stato onere della convenuta, nel caso di specie non assolto, dimostrare che i beni andati dispersi avevano, per usura o per lo stato di conservazione, un valore inferiore a quello medio di mercato;

-) inammissibile era il motivo d’appello col quale B.R. lamentava l’omessa pronuncia sulla sua eccezione di compensazione con un controcredito vantato nei confronti dell’attore e fondato su un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Verbania, per l’importo di Euro 41.316,55.

Osservò al riguardo la Corte d’appello che il primo giudice non aveva affatto omesso di pronunciarsi su tale eccezione, ma aveva ritenuto che, pendendo esecuzione forzata per la riscossione del credito di cui al suddetto decreto ingiuntivo emesso in favore di B.R., la compensazione dovesse essere compiuta dal giudice dell’esecuzione.

Pertanto, osservò la Corte d’appello, nel caso di specie un’omessa pronuncia non vi fu, nè l’appellante aveva validamente censurata la suddetta affermazione secondo cui l’accertamento della compensazione spettava al giudice dell’esecuzione.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.R. con ricorso fondato su quattro motivi.

C.A. non si è difeso in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 1223, 2056 e 2697 c.c..

Sostiene che la sentenza sarebbe nulla perchè nel caso di specie mancava uno dei “fondamenti dell’azione”.

La tesi della ricorrente è che l’attore non avesse mai analiticamente descritto nell’atto introduttivo del giudizio il modello, la marca e le caratteristiche degli orologi che assumeva essergli stati sottratti dalla convenuta. Sostiene la ricorrente che l’elenco contenuto nella sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Torino nel 2009, e passata in giudicato, era generico, e perciò insufficiente a fondare una domanda di risarcimento.

1.1. Il motivo è infondato.

Presupposto dell’azione di danno è l’esistenza di una perdita patrimoniale; la sottrazione di un bene di valore è una perdita patrimoniale; che nel caso di specie l’attore avesse subito la sottrazione di beni di valore era circostanza accertata con sentenza passata in giudicato.

Tutto il resto attiene al quantum.

Dunque nessun “vizio dell’azione” è neanche soltanto immaginabile nel caso di specie.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223,2056,2697,2727 c.c..

Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto corretta la stima del danno compiuta dal primo giudice, sul presupposto che il danno fosse pari al “valore medio dei prezzi di mercato” degli orologi andati smarriti o perduti.

Sostiene che sarebbe stato onere dell’attore dimostrare il valore degli orologi; che la Corte d’appello avrebbe perciò invertito l’onere della prova; che il principio di vicinanza della prova costituisce applicazione di una regola eccezionale, i cui presupposti non ricorrevano nel caso di specie; che la Corte d’appello ha fatto ricorso al principio di vicinanza della prova per colmare non solo le lacune probatorie, ma anche quelle assertive.

2.1. Infondata, innanzitutto, è la doglianza con cui si prospetta l’inversione dell’onere della prova.

La Corte d’appello correttamente ha ritenuto provato l’an debeatur, dal momento che vi era fra le parti una sentenza passata in giudicato; la scelta, poi, di presumere che il valore degli orologi fosse pari a quello medio di mercato per orologi usati costituisce una valutazione equitativa di merito non sindacabile in questa sede, e comunque non irrazionale, in quanto correttamente fondata sull’id quod plerumque accidit.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1515,1518,1223,2056,2697 c.c., nonchè degli artt. 116,132201 c.p.c..

Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti e non del tutto pertinenti, nella illustrazione del motivo si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha condiviso la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto di fondare la stima del danno sulle indicazioni di un sito Web specializzato.

Sostiene che il suddetto sito Web non era affidabile; che esso non esprimeva quotazioni di mercato, ma solo i prezzi richiesti dai privati venditori di orologi usati; che in ogni caso non vi era corrispondenza fra i beni andati perduti e quelli messi in vendita sul suddetto sito Web ed utilizzati dalla Corte d’appello per la stima del danno; che la Corte d’appello non aveva tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale risultava che lo stesso attore aveva ammesso che il valore dei beni perduti era di circa 20.000 Euro inferiore a quello liquidato in giudizio.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto, in tutti i suoi profili, censura la valutazione delle prove.

Ma una censura di questo tipo contrasta col consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1243 c.c., nonchè degli artt. 112 e 132 c.p.c..

Al di là di tali riferimenti normativi, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo col quale si lamentava l’omessa pronuncia, da parte del tribunale, sull’eccezione di compensazione.

La tesi della ricorrente in sostanza è la seguente: poichè il Tribunale ha ritenuto che non spettava a lui decidere sulla compensazione, ma spettava al giudice dell’esecuzione, questa sarebbe una “omessa pronuncia”, e come tale era stata perciò correttamente impugnata.

4.1. Il motivo rasenta la temerarietà. E’ infatti pacifico da cinquant’anni, nella giurisprudenza di questa Corte che “l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, presuppone che la domanda sia stata ritualmente proposta e consiste nella mancanza di qualunque decisione da parte del giudice, in ordine alla domanda stessa. Pertanto, l’omessa pronuncia non si verifica quando il giudice, presa in considerazione la domanda, la ritenga e la dichiari per un qualsiasi motivo, irricevibile; in tal caso non manca la pronuncia sulla domanda, ma solo una decisione sul merito della stessa (così già Sez. 3, Sentenza n. 3242 del 30/12/1963, Rv. 264944 – 01; in seguito, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2291 del 29/07/1974, Rv. 370683 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11517 del 04/11/1995, Rv. 494534 – 01).

5. Non è luogo a provvedere sulle spese.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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