Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11300 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29657/2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ALFREDO FUSCO 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, PREVINDAI – FONDO DI

PREVIDENZA E CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE

INDUSTRIALI, FONDO PENSIONE (OMISSIS), B.Q., M.B.,

P.S., PROCURA GENERALE C/O CORTE DI APPELLO NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 171/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’1/10/2014, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 29657 del 2014 si rileva:

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di revoca del concordato preventivo della s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione) ed ha dichiarato il fallimento della società.

A sostegno della decisione ha ritenuto che nell’istanza di ammissione a concordato preventivo la società (OMISSIS) aveva conferito mandato agli avv. Carlo De Maio e Massimiliano Russo con elezione di domicilio presso un terzo legale ed indicazione per le comunicazioni P.E.C. dei suddetti due legali.

Pertanto il decreto di apertura del concordato con assegnazione di termine di 15 giorni per il pagamento della somma di 40000 Euro per le spese giudiziali è stato comunicato ritualmente all’avv. De Maio così come il precedente.

L’istanza di proroga del termine è stata presentata dopo la sua scadenza (ultimo giorno: 23 gennaio 2014; istanza presentata il successivo 29). I commissari giudiziali il 30 gennaio hanno comunicato il mancato versamento dell’acconto sulle spese e la richiesta tardiva di proroga. Il tribunale correttamente L. Fall., ex art. 163 e art. 173, comma 1, ha provveduto alla revoca del concordato.

In diritto il termine per il deposito è perentorio per giurisprudenza consolidata.

Il primo motivo nel quale si sostiene, con riferimento al testo previgente dell’art. 176 c.p.c., che bisognava comunicare il provvedimento che stabiliva il termine per il pagamento della cauzione mediante fax diretto al domiciliatario, è manifestamente infondato poichè la norma applicabile ratione temporis è quella attualmente vigente. La previsione invocata (dell’art. 176 c.p.c., comma 2, u.p.) è stata soppressa dalla L. n. 183 del 2011. Nella formulazione attuale il cancelliere trasmette le proprie comunicazioni a mezzo PEC all’indirizzo indicato per tale scopo negli atti defensionali. E’ irrilevante a tale fine l’elezione di domicilio eseguita presso la circoscrizione del Tribunale ove ha avuto avvio la procedura concorsuale.

Nel secondo motivo viene sostenuta la natura ordinatoria del termine ma la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte è di segno opposto (cfr. di recente Cass. 8100 del 2016).

Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza della parte resistente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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