Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1130 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35354-2019 proposto da:

B.A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 5521/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCA, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione, nel procedimento civile n. 55212 promossa da B.A.W. contro il Ministero dell’Interno, ha pronunciato con decreto n. 20685/2019 del 25/07/2019, la propria incompetenza territoriale. I giudici del merito hanno ritenuto competente il Tribunale di Trieste, luogo in cui si trova il ricorrente (ovvero presso una sede di accoglienza).

2. Avverso tale pronuncia B.A.W. propone ricorso per cassazione ex artt. 42 e 47 c.p.c..

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la competenza del Tribunale di Trieste.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Secondo parte ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la propria incompetenza, stante l’orientamento della Suprema Corte così come enunciato nelle sentenze nn. 18755,18756 e 18757 del 2019, secondo cui nei procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di trasferimento emessi dalla c.d. Unità Dublino, troverebbe applicazione la regola che ancora la competenza al luogo ove si trova l’autorità che ha emesso i provvedimenti, dunque il Tribunale di Roma, essendo competente a emettere tali provvedimenti il Ministero dell’Interno.

Il ricorso è infondato.

In tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, del D.L. n. 13 del 2007, art. 4 conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14. Pertanto per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente (Cass. n. 31127/2019).

La Sezione Prima di questa Corte, con ordinanza n. 31127 del 2019, ribaltando l’orientamento precedente esplicitato nelle ordinanze nn. 18755/2019, 18756/2019 e 18757/2019 del 12/07/2019, ha affermato che “per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla c.d. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale si ospitato il ricorrente. Il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3 convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14”.

Si dichiara dunque la competenza del Tribunale di Trieste.

4. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Trieste.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA