Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1130 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1130 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 21268-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA
DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
DI RENNA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BARRACCO 5, presso lo studio dell’avvocato MANZIONE
MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/01/2014

avverso la sentenza n. 341/4/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO del 7/06/2010, depositata il
14/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2011 n. 21268 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

27/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Campania — Salerno 341/04 /10 del 14 luglio 2010 che rigettava
l’appello dell’ufficio affermando la illegittimità di cartella di pagamento IRAP IRPEF IVA 2001
emessa in difetto di preventiva contestazione dell’addebito.
2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Questa Corte con sentenza n. 24233 del 18 novembre 2011 ha affermato che l’invito a fornire
chiarimenti previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai casi in cui
“sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; e quindi l’emissione della cartella di
pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in
materia di tributi diretti) e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è
condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il
controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi dì irregolarità
riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della. Commissione Tributaria Regionale della Campania
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 27 novembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Reg. Gen. 21268/2011
Oggetto: omissione avviso bonario
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Francesco De Renna

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