Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 113 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 04/01/2011), n.113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO

23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, che lo rappresenta

e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, per

l’U.T.G. – PREFETTURA DI TORINO, in 8231 persona del Prefetto pro

tempore, QUESTURA DI TORINO in persona del Questore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 17521/08 R.G. del GIUDICE DI PACE di TORINO del

7/11/08, depositato l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- J.L. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo contro il decreto del Giudice di pace di Torino dell’11.11.2008 con il quale e’ stata respinta la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, lamentando l’omessa valutazione di una ricevuta attestante la presentazione di un’istanza di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza e perche’ risultava essere in attesa di un rilascio di permesso di soggiorno perche’ figlio di cittadino italiano.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Torino. Eccepiscono l’inammissibilita’ del ricorso.

2. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso avverso provvedimento pubblicato prima del 4.7.2009, data di entrata in vigore dell’abrogazione di tale norma) essendo del tutto privo di quesito di diritto.

In ogni caso – pur volendo intendere come quesito l’assunto riassuntivo riportato innanzi, sub 1 – il ricorso e’ comunque inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Tale norma, invero, come novellata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010; precedenti conformi Sezioni Unite:

n. 28547/2008).

Nella concreta fattispecie manca del tutto l’indicazione sub a) in relazione all’istanza di permesso di soggiorno di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione.

Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Le spese – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico di parte ricorrente soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 565,00 oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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