Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11299 del 23/05/2011
Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5590-2009 proposto da:
SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore liquidatore Dott. P.C.,
considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SCIARRETTA
ROMANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
BROINTERMED LINES LTD, in persona del proprio legale rappresentante
D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5,
presso lo studio dell’avvocato ROMEO RODOLFO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TURCI PAOLO giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente –
e contro
SUTES SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 61/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
Sezione Prima Civile, emessa il 14/11/2007, depositata il 12/01/2008;
R.G.N. 141/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2011 dal Consigliere Dott. ARMANO Uliana;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro che ha concluso per accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Genova respingeva l’opposizione proposta dalla Sutes s.p.a avverso il decreto ingiuntivo con cui quest’ultima era stata condannata al pagamento, in favore della Brointermed Lines Ltd, della somma di dollari USA 25.840 a titolo di corrispettivo per cosiddetto “nolo morto” per la prenotazione di spazio in nave per novanta contenitori; in accoglimento della domanda di manleva, condannava la Sviluppo s.r.l. a corrispondere a SUTES s.p.a. quanto corrisposto da quest’ultima a Brointermed Lines Ltd in esecuzione del rapporto in oggetto. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Sviluppo s.r.l. in liquidazione.
All’impugnazione resistevano la Brointermed Lines Ltd e la SUTES s.p.a., quest’ultima proponendo altresì appello incidentale. La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 12-1-2008, rigettava l’appello principale della Sviluppo s.r.l. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Sutes s.p.a..
Avverso detta sentenza la Sviluppo s.r.l propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
Resiste con controricorso Brointermed Lines LTD presentando anche memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la società ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Il motivo è fondato.
Infatti nella motivazione della sentenza i giudici di appello ritengono fondati i motivi della impugnazione proposta dalla Sviluppo s.r.l., affermando esplicitamente che risulta “inammissibile la chiamata in causa di Sviluppo s.r.l. da parte di Sutes s.p.a.” e che ciò è sufficiente a fondare l’accoglimento dell’appello principale.
Ancora nel prosieguo della motivazione essi evidenziano un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda di Sutes s.p.a nei confronti della Sviluppo s.r.l., consistente nei limiti che possono essere riconosciuti al rapporto di garanzia impropria che “non può elidere il diritto della terza chiamata in causa Sviluppo s.r.l. a vedere rispettati i criteri di competenza territoriale” in base ai quali non era giustificato lo spostamento della cognizione del rapporto al giudice genovese.
In chiara contraddizione con il contenuto della motivazione, che afferma la fondatezza dell’appello principale, con il dispositivo della sentenza la Corte di Appello di Genova rigetta l’appello della Sviluppo s.r.l..
La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass. 3528/1997; 11.895/1995; 5808/1995; 7671/1995; 2281/1992).
Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è infatti consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, nè può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima.
La sentenza pertanto va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011