Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11299 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23110/2014 proposto da:

J.J., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e

difeso dagli avvocati, CARMELA FACHILE, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), GIUDICE DI PACE

ROMA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 3583/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con provvedimento n. 3583/14 il Giudice di Pace di Roma ha convalidato la richiesta del Questore di Roma per la convalida della proroga ai fini del trattenimento dello straniero presso il C.I.E. per ulteriore periodo di 60 giorni, ritenendo sussistenti i presupposti D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14.

J.J. ricorre per cassazione avverso il provvedimento n. 3583/14, sulla base dei seguenti motivi:

1) Violazione delle norme sulla competenza del Giudice ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2;

2) in subordine si chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, qualora non si ritenesse condivisibile che l’attribuzione della competenza, in ordine alla decisione della proroga del trattenimento del richiedente asilo, spetti al Tribunale monocratico piuttosto che al Giudice di Pace.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, in quanto in tema di immigrazione è competente il tribunale, in composizione monocratica, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2 e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale. (Cass. n. 19336/2015). La soluzione non muta nell’ipotesi in cui il ricorrente versi in una condizione (quale quella del ricorrente, attinto da provvedimento espulsivo e trattenuto in attesa di essere rimpatriato) che esclude l’applicazione automatica della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale e non abbia ancora ottenuto provvedimento di sospensiva dal tribunale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 5.

In ordine al secondo motivo di ricorso, in quanto subordinato all’accoglimento del primo, viene da questo assorbito.

Per conseguenza il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato senza rinvio. Deve di conseguenza dichiararsi la nullità del provvedimento di proroga del trattenimento posto a carico del ricorrente. In considerazione della natura del giudizio si dispone la compensazione delle spese del giudizio di merito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa il provvedimento impugnato senza rinvio. Annulla il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace di Roma il 12 giugno 2014 a carico di J.J..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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