Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11298 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6032/2019 proposto da:

E.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato George Claude

Botti, del Foro di Massa Carrara;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1121/2018 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– E.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello ha respinto il di lui gravame avverso l’ordinanza del tribunale di Genova di diniego della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– a sostegno delle domande il richiedente asilo aveva allegato di essere cittadino nigeriano nato a (OMISSIS), di religione cattolica e di essersi trasferito a (OMISSIS) per il disinteresse del padre e, da ultimo, di essere emigrato nel (OMISSIS) per ragioni di salute arrivando in Italia nel (OMISSIS);

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente censura l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che riguarda l’area geografica di provenienza del ricorrente;

– assume cioè il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe considerato la riferita circostanza che egli, dopo essere nato a (OMISSIS), si era trasferito a (OMISSIS), città situata nel Nord della Nigeria, ove operano le milizie di (OMISSIS) facendo strage di coloro che professano la religione cristiana;

– aggiunge inoltre il ricorrente che la circostanza che tali stragi non accadessero al momento della sua partenza nel (OMISSIS) non toglie rilevanza alla situazione di esposizione al rischio venutasi a creare successivamente ed a cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato in Nigeria e più precisamente nella zona geografica di provenienza;

– la censura è fondata;

– nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230/2020); ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente (cfr. Cass. 19224/2020);

– nel caso di specie la corte territoriale aveva ritenuto non sussistenti i rischi per il ricorrente dal momento che la zona sud della Nigeria, ove si trova (OMISSIS), non era coinvolta nella violenza indiscriminata presente nella zona nord-orientale della Nigeria e caratterizzata dalla presenza di (OMISSIS);

– tuttavia, detta considerazione non tiene conto del riferito successivo trasferimento a (OMISSIS) del richiedente, città situata nel nord della Nigeria, con la conseguenza che è detta area territoriale che avrebbe dovuto assumere rilievo ai fini della decisione sull’attuale sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– al contrario, la corte territoriale ha formulato la sua valutazione con esclusivo riferimento all’area geografica ove è situata (OMISSIS), trascurando di considerare la città di (OMISSIS), che identifica la città di residenza del richiedente asilo al momento della sua partenza dalla Nigeria;

– il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di protezione internazionale alla stregua del seguente principio di diritto: l’esame della domanda di protezione internazionale va svolto alla luce dell’effettiva ed attuale area di provenienza del richiedente asilo, non potendo il giudice limitare la sua indagine, ai fini dell’adempimento del dovere di cooperazione ufficiosa e di acquisizione delle fonti informative di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, alla sola area di nascita del richiedente che abbia riferito di essersi successivamente trasferito in altra area del medesimo Paese;

– il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA