Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11298 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO

LUCIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati SUTTI STEFANO,

CAZZANIGA SIMONA MARIA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ALGHERO, in persona del Sindaco pro tempore avv. T.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI

STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BAUZULLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COPERSITO GIOVANNI giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 380/2008 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, Sezione distaccata di Sassari, emessa il 16/05/2008,

depositata il 29/05/2008; R.G.N. 16/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato VIOLANTE VITTORIO (per delega Avvocato SUTTI

STEFANO);

udito l’Avvocato VUOSO LUCIO (per delega Avv. COPERSITO GIOVANNI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da L. F. nei confronti del Comune di Alghero volta ad ottenere la eliminazione delle infiltrazioni di acqua che avevano procurato danni ad un locale seminterrato che agli intendeva adibire ad ampliamento dell’attività di libreria posta al piano superiore.

In particolare il Tribunale aveva riconosciuto, per quello che ancora interessa, che le infiltrazioni di acqua, provenienti da un canalone di scolo comunale adiacente al negozio, avevano danneggiato il seminterrato, gli arredi ed il patrimonio librario, provvedendo a liquidare per danno emergente la somma di Euro 258.767,97 e per danno da lucro cessante la somma di Euro 756.370,42 in quanto le infiltrazioni di acqua aveva impedito al L. di incrementare l’attività della libreria con l’apertura del locale seminterrato.

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 29-5- 2008,in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal Comune di Alghero, riduceva l’importo del risarcimento del danno emergente ad Euro 78.920,64 e negava il risarcimento del danno da lucro cessante.

Respingeva l’appello incidentale proposto da L. volto a denunziare il mancato riconoscimento del risarcimento del danno dovuto all’impossibilità di pagare le rate dei mutui contratti per l’ampliamento del locale.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione L. F. con cinque motivi illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il Comune di Alghero.

Non svolge difese la società assicuratrice Assitalia.

Le assicurazioni d’Italia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia:

1) contraddittoria, insufficiente e/o omessa motivazione della sentenza impugnata ove la stessa riconosce in modo solo parziale il danno emergente, non ritenendo congrua la prova del danno subito dal patrimonio librario;

2) violazione art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza afferma la presunta carenza del nesso di causalità fra le infiltrazioni ed il danno subito dai libri;

3) contraddittoria, insufficiente e/o omessa motivazione della sentenza impugnata là dove diminuisce l’entità del danno emergente senza indicare il procedimento logico adottato per addivenire al nuovo quantum;

4) contraddittoria, insufficiente e/o omessa motivazione della sentenza impugnata ove la stessa rigetta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante;

5) mancata applicazione dell’art. 1226 c.c. nella valutazione dell’entità del danno da lucro cessante.

6) contraddittoria motivazione della sentenza in relazione al rigetto del risarcimento per i mutui stipulati.

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Infatti in relazione al mancato riconoscimento del danno subito dal patrimonio librario a seguito delle infiltrazioni d’acqua, la sentenza impugnata è incorsa del dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione.

1.1. Il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

1.2.Nel caso di specie la Corte di Appello ha affermato che “l’appellato ha si provato l’effettivo acquisto desumibile dalla presenza dei libri stessi all’interno della libreria come indicati nell’elenco prodotto, come anche la loro presenza all’interno del seminterrato al momento delle infiltrazioni per cui è giudizio;

nonchè ancora la loro effettiva distruzione. Per contro, non vi è prova della loro effettiva deteriorata consistenza nè dell’essere tali inconseguenza degli allagamenti per cui è causa.” 1.3.Le affermazioni dei giudici di appello, che ritengono raggiunta la prova della presenza dei libri indicati dal L. all’interno del seminterrato al momento delle infiltrazioni, nonchè della loro effettiva distruzione, sono palesemente contraddittorie con la successiva conclusioni con cui si ritiene che “non vi è prova della oro effettiva deteriorata consistenza”.

La motivazione non consente di cogliere quale è la “ratio dedicendi” ed il procedimento logico che ha portato al rigetto della domanda di risarcimento del danno dovuto alla distruzione del patrimonio librario causata dalle infiltrazioni di acqua.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto, come dedotto dal ricorrente, i giudici di appello hanno ritenuto che non vi era prova della effettiva deteriorata consistenza dei libri nè dell’essere tali in conseguenza degli allagamenti per cui è causa, pur riconoscendo che il L. aveva provato l’esistenza dei libri all’interno del seminterrato al momento delle infiltrazioni e la loro effettiva distruzione.

3.Con il terzo motivo di ricorso viene denunziato difetto di motivazione in relazione all’entità della operata riduzione del danno emergente.

Di fatti, come dedotto dal ricorrente,il Tribunale di Sassari aveva liquidato per tale voce complessivamente l’importo di Euro 258.767,97 mentre la Corte di Appello aveva ridotto la somma per tale voce ad Euro 78.920,64, senza alcuna idonea motivazione.

3.1.Il motivo è fondato in quanto nella motivazione del giudice di appello, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, in quanto non sono esplicitati i criteri ed i motivi per cui è giunto alla riduzione dell’entità del danno emergente da Euro 258,767,97 ad Euro 78.920,64, riduzione non giustificata dalla sola elisione dalla somma del danno al patrimonio librario ammontante secondo la c.t.u. ad Euro 40.000,00.

4. Infondato è il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente denunzia contraddittoria, insufficiente e/o omessa motivazione della sentenza impugnata ove la stessa rigetta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.

4.1.Va ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione, si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate.

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/03/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), solamente a quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento ed a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (v.

Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960). La deduzione di un vizio di motivazione con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (v., da ultimo v. Cass., 7/03/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/04/2005, n, 8718;

Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., 8/08/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un,, 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

4.2.Nella specie la Corte di merito ha affermato che il L., cui incombeva l’onere, non aveva fornito la prova di aver subito il danno da lucro cessante in quanto “non soltanto non ha dato prova del proprio fatturato anteriore ai fatti per cui è causa, ma non ha neppure provato l’apertura al pubblico del locale in questione successivamente al rilascio del certificato di agibilità, sì da consentire il raffronto differenziale tra il ricavo successivo a tale apertura e quello percepito anteriormente ai fatti per cui è giudizio. Anche la ctu e la ctp dell’appellato prescindono del tutto dalla concreta documentazione contabile del L., ipotizzando la percezione di guadagni legata a numerose variabili aleatorie (numero di apertura di altre librerie; numero dipendenti; mantenimento della posizione di mercato; mantenimento delle esclusive con alcune delle più importanti case editrici; mantenimento della quota di guadagno per libro; ecc): il tutto senza tenere conto, invece, della congiuntura economica nazionale ed internazionale – rilevante per una città come Alghero – della crisi del libro e delle case editrici;

delle politiche sociali in materia di contenimento del costo dei libri di testo; dell’aumento del costo delle materie prime;

dell’aumento degli estimi catastali, ecc; dell’incidenza degli altri settori merceologici per i quali l’appellato ha chiesto il rilascio della relativa licenza”.

4.3.Il ricorrente, lamentando genericamente che il giudice del merito si era discostato dalle risultanze della c.t.u senza motivazione, non formula alcuna critica specifica al percorso logico adottato dai giudici di merito. In sostanza richiede una valutazione del materiale probatorio diversa da quella fatta propria motivatamente dai giudici di appello, deducendo la rilevanza probatoria di elementi e circostanze che il giudici di appello hanno invece ritenuto non determinanti ai fini della prova del lucro cessante, richiedendo una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità.

4.4. I giudici di appello, invece, hanno ritenuto che la consulenza tecnica aveva omesso la valutazione dell’entità del fatturato e della documentazione contabile della libreria prima del danneggiamento per le infiltrazioni; che non era stata fornita la prova che successivamente al ripristino fosse stata effettivamente realizzato l’ampliamento con il locale seminterrato; che non era stata considerata la congiuntura economica generale e particolare in relazione alla crisi del libro e delle case editrici;

del contenimento dei costi dei libri di testo; dell’aumento del costo delle materie prime.

La scelta della rilevanza di elementi probatori rispetto ad altri operata dalla Corte di Appello è valutazione di merito non più sindacabile in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo di ricorso è assorbito dal rigetto del quarto motivo.

Infatti il criterio equitativo è utilizzabile sempre che sia certa e provata l’esistenza del danno (desumibile dagli elementi obiettivi acquisiti ed emergenti dagli atti del processo) e ne caso di impossibilità di prova della sua precisa determinazione.

Nella fattispecie ,non essendo stato provato il danno da lucro cessante, non era necessario fare ricorso alla liquidazione equitativa.

6. Anche il sesto motivo di ricorso è infondato in quanto non vi è alcuna contraddizione della motivazione dei giudici di appello i quali ha ritenuto che il L. non avesse fornito alcuna prova dell’impossibilità oggettiva di far fronte al pagamento dei mutui contratti, prova che non poteva desumersi automaticamente dalla sola circostanza che le rate di mutuo non erano state pagate.

Il ricorso su tale punto è generico in quanto il ricorrente denunzia che i giudici di merito avrebbero dovuto ricorrere “all’id plerumque accidit”, perchè è circostanza ovvia che chi non paga la rata di un mutuo ha difficoltà a pagarla.

Tale motivo è tautologico e non investe la ratio decidendi della sentenza che si incentra sull’onere incombente sul L. di provare difficoltà oggettive dipendenti dal danneggiamento subito, prova che i giudici di appello hanno ritenuto mancante.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà anche sulle spese dei giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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