Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11298 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23776/2017 proposto da:

I.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA

RUSSOLILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2603/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del

proposto ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.S. propone due motivi di ricorso per cassazione contro il Ministero della Salute, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2603/2017, del 12.6.2017, con la quale veniva accolto l’appello del Ministero e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettate le sue richieste risarcitorie per il danno da contagio da HCV derivante allo stesso da emotrasfusione effettuata nel (OMISSIS) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di (OMISSIS), con positività ai test dell’HCV accertata nel (OMISSIS), domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, proposta in data 28.1.2003 e domanda risarcitoria notificata il 24.2.2004, accogliendo l’eccezione di prescrizione formulata dal Ministero.

2.Resiste il Ministero con controricorso.

3. La causa, dapprima veicolata per la trattazione in adunanza non partecipata della Sesta sezione civile (con proposta nel senso della inammissibilità del ricorso, perchè contrastante con i consolidati precedenti della Sezione), è stata da questa rimessa alla pubblica udienza della Terza Sezione con ordinanza interlocutoria n. 3936 del 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, il danneggiato denuncia l’erronea individuazione dell’exordium praescriptionis, con violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 c.c., in riferimento al risarcimento del danno in caso di malattia lungolatente.

1.1. Sostiene che il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla Corte in materia, non tenendo in alcun conto il trattarsi di malattia lungolatente, ed in particolare della documentata non coincidenza cronologica tra il fatto illecito, l’insorgere del contagio, la cronicizzazione della malattia, la presa di coscienza della sussistenza di essa da parte del danneggiato e della riconducibilità di essa al fatto dannoso di terzi in generale, e del Ministero in particolare.

1.2. Segnala l’errore nel quale sarebbe incorsa la corte d’appello laddove ha ritenuto che facendo uso della ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze che l’epoca aveva maturato lo I. potesse essere in grado di stabilire una connessione causale tra la patologia della quale era risultato affetto e le emotrasfusioni risalenti al (OMISSIS) già nel (OMISSIS), allorchè cioè si manifestò la patologia di epatite cronica attiva e cirrosi epatica, e non soltanto nel momento cronologico successivo, datato (OMISSIS), allorchè si sottopose ad ulteriori esami.

1.3. Critica in particolare il punto della motivazione in cui la corte d’appello afferma che all’epoca – secondi anni ‘90 – le conoscenze scientifiche diffuse (ovvero le informazioni a carattere scientifico di accesso comune) lo avrebbero posto in condizione di ricondurre causalmente la patologia riscontrata a suo carico alla trasfusione praticata molti anni addietro, e ciò in quanto era comunemente e notoriamente diffusa all’epoca la nozione che le trasfusioni di sangue fossero uno dei principali veicoli di diffusione dei virus epatici e dell’HCV.

1.4. La sentenza prosegue poi affermando che già allora il danneggiato stesso, sulla base di quelle nozioni di comune esperienza, avrebbe potuto quanto meno acquisire dai sanitari che formularono la diagnosi informazioni utili sulla causa dell’infezione.

1.5. Sostiene invece il ricorrente che negli indicati passaggi motivazionali la corte d’appello ha violato l’art. 2935 c.c., nella sua interpretazione data dalla corte di legittimità in relazione a questo tipo di fattispecie: ha appiattito l’exordium praescriptionis sul giorno della individuazione e comunicazione della patologia al danneggiato, in tal modo troncando la serie della riconducibilità causale, di solito valorizzata nelle sentenze in materia, che fanno iniziare a decorrere la prescrizione solo dal momento, in genere oltre che logicamente anche cronologicamente successivo, in cui il danneggiato è in grado di tracciare, all’indietro, la linea di riconducibilità causale fino alla causa scatenante della patologia.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2935 c.c., in riferimento all’esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.

2.1. Sostiene il ricorrente che la corte d’appello individui correttamente il principio di diritto rilevante nel caso di specie, affermato da Cass. S.U. n. 576 del 2008 e poi più volte richiamato, secondo il quale “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B – la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (principio consolidato, al quale hanno fatto riferimento numerose pronunce successive, tra le quali ex multis, Cass. n. 17865 del 2011, Cass. n. 5954 del 2014, Cass. n. 18520 del 2019, Cass. n. 1566 del 2019, Cass. n. 17421 del 2019), ma poi lo smentisce e contraddice platealmente nella motivazione, dando luogo ad una insanabile contraddittorietà.

2.2. Ricorda che nello stesso provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera che accordava l’indennizzo, proveniente dal Ministero, si affermava che la consapevolezza causale era maturata solo nel novembre 2002, quando venne cioè documentata la persistenza della replicazione virale.

2.3. Quindi, evidenzia che la corte d’appello in primo luogo non ha tenuto conto di questo documento decisivo, e poi evidenzia che, stante la responsabilità per colpa omissiva del Ministero, l’affermazione della corte d’appello sulla riconoscibilità della catena causale ben prima della proposizione della domanda risarcitoria, priva di alcun riscontro e di una adeguata giustificazione ancorata alla vicenda personale del danneggiato, fosse inidonea ad ancorare efficacemente ad un momento precedente alla presentazione della domanda di indennizzo l’exordium praescriptionis per il danneggiato.

3. I due motivi, che possono essere trattati insieme in quanto connessi, sono fondati.

3.1. Essi ripropongono una problematica già più volte sottoposta all’esame della Corte, relativa in particolare alla individuazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione negli illeciti c.d. lungolatenti, in cui cioè il danno alla salute può iniziare a manifestarsi a lunga distanza di tempo rispetto al fatto dannoso che lo ha provocato, nel caso di specie dalla trasfusione di sangue infetto determinante la contrazione delle patologie epatiche. E’ una problematica frequentemente presente proprio a proposito dei danni da emotrasfusioni, in cui il soggetto può vivere anni prima che il virus produca i suoi danni nell’organismo, che possono manifestarsi sotto un profilo prima più blando di danno epatico, e poi in taluni casi degenerare in AIDS, e nelle svariatissime e gravi patologie conseguenti alla immunodeficienza.

3.2. Ripercorrendo i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, si è più volte affermato che il Ministero della Salute, in base ad una pluralità di fonti normative (per l’elenco esaustivo delle quali, cfr. tra le più recenti, Cass. civ. Sez. III, 13-07-2018, n. 18520), è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni 6 conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584. V. altresì, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 2371/2014, n. 1355).

3.3. Dallo stesso quadro normativo in base al quale risultano attribuiti al Ministero poteri di vigilanza e controllo in materia, si evince come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 – inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell’anti-HbcAgin, e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni ‘60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass., 20/4/2010, n. 9315).

3.4. Il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).

3.5. Ancora, si è osservato che la colpa della P. A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative più sopra richiamate, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. (cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all’effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765; Cass., 23/5/2011, n. 11301), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand’anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.).

3.6. Le Sezioni Unite del 2008 hanno addirittura sottolineato come si tratti di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581), legittimando la conclusione poi ripetutamente ribadita da questa Corte che il Ministero della salute non può non ritenersi tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass., 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n. 26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989).

3.7. A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende(va) ad evitare.

3.8. Al riguardo, vale ulteriormente osservare che nello specificare che il Ministero della Salute risponde “anche per il contagio degli altri due virus” già “a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B”, trattandosi non già di “eventi autonomi e diversi” ma solamente di “forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto”, le Sezioni Unite non hanno certamente inteso limitare la rilevanza del fenomeno e la relativa responsabilità alla “data di conoscenza dell’epatite B” quanto tracciare il principio della unicità dell’evento lesivo, dal quale consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B – la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (conformi, ex multis, Cass. n. 17685/2011 e Cass. n. 5954/2014).

3.9. Tutto ciò premesso quanto alla responsabilità del Ministero della Salute, il profilo maggiormente dibattuto rimane quello legato alla prescrizione, non tanto in relazione alla durata (essendo da subito stata affermata la durata quinquennale di essa, trattandosi di illecito extracontrattuale, ed esclusa la possibilità di far riferimento a termini più lunghi, associati a particolari tipi di reato, non associabili alla fattispecie in esame) quanto alla decorrenza iniziale.

3.10. Va in questa sede ribadito il principio consolidato secondo il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, cioè dal giorno in cui la vittima sia in grado di tracciare la riconducibilità causale della malattia alla sua causa scatenante, e quindi ai possibili responsabili (in questo senso, da ultimo, Cass. n. 24164 del 2019; Cass. n. 2789 del 2019, Cass. n. 33169 del 2018, Cass. n. 13745 del 2018, Cass. n. 22045 del 2017).

3.11. Il riferimento univoco a questo principio (affermato da Cass. S.U. n. 576 del 2008 e poi più volte richiamato) nelle pronunce di legittimità non esclude alcune oscillazioni nella interpretazione del suo contenuto e quindi nelle sue ricadute applicative.

3.12. E’ ben vero che il dies a quo della prescrizione non può essere identificato, unitariamente e per tutti i soggetti che hanno subito il contagio, nel giorno della presentazione della domanda per la corresponsione dell’indennizzo, in quanto, come pure è stato affermato (tra le altre, Cass. n. 27757 del 2017; Cass. n. 23635 del 2015), esso costituisce solo il momento ultimo di decorrenza iniziale del termine di prescrizione, in corrispondenza del quale è ragionevole attendersi che il soggetto contagiato, proprio perchè si è attivato a richiedere l’indennizzo, disponga delle necessarie informazioni per ricondurre causalmente il contagio verificatosi all’evento scatenante (v. Cass. n. 27757 del 2017: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dichiarazione anamnestica con la quale il paziente privo di conoscenze mediche – rispondendo ad una non meglio identificata interrogazione del sanitario ed in mancanza di specifiche indicazioni nel referto circa la causa della malattia epatica diagnosticatagli – aveva fatto riferimento ad una trasfusione a cui si era sottoposto quindici anni prima, non integrasse il presupposto, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, della percezione, da parte dello stesso paziente, della riconducibilità causale della patologia alla trasfusione).”).

3.13. La consapevolezza della riconducibilità causale può ben verificarsi in capo al danneggiato anche in un momento precedente alla presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo, qualora egli sia venuto in possesso in precedenza di sufficienti informazioni, secondo i parametri indicati già da Cass. n. 576 del 2008 della ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell’epoca.

3.14. Tuttavia, nella sua valutazione di merito, che l’ha portata a ritenere il diritto del ricorrente prescritto, allorchè ha ritenuto, a pag 9 della motivazione, che facendo uso dell’ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze che l’epoca aveva maturato, lo I. potesse essere in grado di stabilire una connessione causale tra l’epatopatia e le trasfusioni cui era stato sottoposto nel (OMISSIS) già nel (OMISSIS), quando fu accertata la positività al virus dell’epatopatia HCV, o quanto meno nel periodo immediatamente successivo, in cui risultò affetto da epatopatia cronica attiva e cirrosi epatica, la corte d’appello è incorsa in violazione di legge ed in particolare delle norme sulla distribuzione dell’onere probatorio, oltre che in un vizio di motivazione.

3.15. Deve infatti ritenersi che una volta che la vittima abbia dimostrato la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, che costituisce la data ultima, in relazione alla quale deve ritenersi che essa abbia maturato la consapevolezza della origine del contagio, rientri nell’onere probatorio della controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione.

3.16. Tale prova può esser data anche per mezzo di presunzioni semplici, ma pur sempre sulla base di dati di fatto obiettivi che si riferiscano al soggetto danneggiato, alle informazioni alle quali quello abbia avuto accesso ed alle sue personali vicende e cognizioni, sulla base delle quali poter presumere una piena consapevolezza della malattia e dei dati rilevanti per l’instaurazione del giudizio in un momento precedente a quello della proposizione della domanda di indennizzo. E’ necessario cioè che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto” (Cass. n. 17421 del 2019), specifica e non generica, ovvero attinente alla condizione del singolo danneggiato. La prova, come detto, può anche fornirsi in via presuntiva, ma “sideve fondare su fatti certi”, ovvero, “si deve dedurre da questi sulla base di massime d’esperienza o dell'”id quod plerumque accidit””, non potendo consistere in una congettura, ovvero in “una mera supposizione”, ciò che si verifica quando la presunzione “si fonda su fatti incerti” e “viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi”; evenienza alla quale è stato ricondotto il caso – identico a quello oggetto del presente ricorso – in cui il giudice “ha ritenuto di poter desumere il fatto ignoto della conoscenza o conoscibilità della causa della malattia”, dalla mera scoperta, da parte della persona emotrasfusa “di essere ammalata di epatite”, e dalla circostanza che essa “aveva sin d’allora iniziato a curarsi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 17421 del 2019, richiamata anche dalla successiva Cass. 3129 del 2020 in fattispecie analoga alla presente. cit.).

3.17. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha rispettato nè la distribuzione dell’onere probatorio sul punto, nè il necessario rigore nel ricorso alle presunzioni, non avendo fatto alcun riferimento alle informazioni a disposizione di quella particolare vittima (e alla diligenza che essa avrebbe dovuto spiegare non in astratto, ma in concreto, sulla base delle informazioni a sua disposizione). In conclusione, ritiene questo Collegio sussistere la lamentata violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c.. La prima norma è stata falsamente applicata, per avere la sentenza d’appello accertato in facto la mera conoscenza della malattia da parte della danneggiata, ed averne tratto in iure la conseguenza della azionabilità della pretesa risarcitoria, e dunque della decorrenza del termine di prescrizione (così, già, Cass. n. 17241 del 2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13745 del 31/05/2018, Rv. 649040 – 01).

La seconda norma è stata invece nella parte in cui la corte d’appello ha addossato al danneggiato l’onere di acquisire dai sanitari, in presenza della diagnosi di epatite ogni utile informazione sulla causa dell’infezione.

3.18. Anche sotto il profilo motivazionale la sentenza è viziata non avendo tenuto conto di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, la cui omessa considerazione mina alle fondamenta la decisione, ossia dello stesso provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera, riconducibile al Ministero, in cui la CMO, nel momento in cui riconosceva il diritto all’indennizzo, riteneva tempestiva la relativa istanza riconoscendo che il ricorrente avesse acquisito piena consapevolezza del danno funzionale epatico solo in epoca vicina a quella della presentazione della domanda amministrativa, datata 28.1.2003: in particolare nel novembre 2002 quando venne cioè documentata la persistenza della replicazione virale (e non nel momento di anni antecedente in cui la corte d’appello colloca tale conoscenza).

3.19. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione perchè si pronunci anche sulle spese del presente giudizio attenendosi ai seguenti principi di diritto:

(a) “in tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ed ai fini dell’individuazione dell’exordium praescriptionis, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, sia l’esistenza della malattia, sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione;

(b) in tema di prova presuntiva, il fatto noto dal quale è consentito al giudice risalire al fatto ignorato deve consistere in una circostanza obiettivamente certa, e non in una ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto di ricorso alle praesumptiones de praesumpto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione perchè si pronunci anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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