Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11298 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 10/05/2010), n.11298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29085/2008 proposto da:

F.E. (C.F. (OMISSIS)), F.V.

(C.F. (OMISSIS)), F.L. ((OMISSIS)), in

proprio e nella qualità di eredi di E.M. vedova

F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8,

presso lo STUDIO LEGALE GOBBI, rappresentati e di resi dall’avvocato

MARIANI MARINI ALARICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GR. UFF. DOTT. ING. UBALDO BALDELLI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)),

COGIFE S.R.L. DI G. BALDELLI E FIGLI (P.I. (OMISSIS)), in persona

dei rispettivi Amministratori Unici pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l’avvocato

GUARDASCIONE Bruno, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati VALDINA PIER FRANCESCO, VALDINA RODOLFO, giusta procure in

calce al controricorso;

ANAS, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 347/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. MARIANI MARINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato R. VALDINA che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 14 gennaio 2001 il Tribunale di Perugia respingeva la domanda proposta da F.E., F. V. e F.L. nei confronti dell’Anas e del raggruppamento di imprese Gr. Uff. Dott. Ing. Ubaldo Baldelli e C. s.a.s. e Cogife s.r.l., di risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di loro proprietà ubicato nel comune di Spoleto.

Il successivo gravame dei F. era rigettato dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza non definitiva emessa il 24 marzo 2003.

La corte territoriale, dichiarata preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dell’Anas – che aveva trasferito all’associazione temporanea di imprese i poteri per la realizzazione dell’opera pubblica – motivava, nel merito, che l’occupazione acquisitiva era esclusa dalle reiterate proroghe legali dell’occupazione temporanea dell’immobile in corso per effetto della L. n. 901 del 1984, L. n. 534 del 1987, e infine della L. n. 158 del 1991, vigente alla data di emissione del decreto di esproprio che aveva concluso ritualmente il procedimento.

Disponeva quindi la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell’indennità di occupazione temporanea, tramite nuove indagini sul valore venale del terreno, a vocazione agricola perchè destinato a strada.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione dei sigg.

F., questa Corte con sentenza 27 giugno 2006 n. 14.826 statuiva che non poteva considerarsi tempestivamente prorogata l’occupazione temporanea perchè non più in corso al momento dell’entrata in vigore della L. n. 158 del 1991, essendo già avvenuta l’occupazione acquisitiva per effetto dell’irreversibile trasformazione del terreno, completata l’anno precedente con la realizzazione della strada pubblica.

Rinviava, quindi, la causa alla Corte d’appello di perugia, in diversa composizione, per la liquidazione del danno.

Con sentenza 11 settembre 2008 la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame, con compensazione delle spese di giudizio.

Motivava:

– che con Delib. 21 dicembre 1972 il consiglio comunale di Spoleto aveva approvato un piano di lottizzazione per la costruzione di edifici di civile abitazione riguardanti il terreno espropriato;

– che in seguito alla previsione della costruzione della nuova strada statale detta “delle tre valli”, il comune aveva adottato una variante al piano regolatore generale con Delib. 2 maggio 1979, imponendo sull’area la destinazione pubblica viabilità;

– che tale variante, sebbene non approvata, era efficace in virtù delle norme di salvaguardia e costituiva una modifica al piano regolatore generale, in quanto impositiva del vincolo d’inedificabilità legale non in funzione dell’espropriazione, bensì della disciplina generale della viabilità primaria dell’intera zona;

– che le delibere successive, del 1984 e del 1985, revocata quella non approvata del 1979, introducevano, a loro volta, una variante di carattere generale, in cui veniva contemplata la zonizzazione del territorio e gli aspetti della viabilità primaria erano regolati in conformità all’assetto assunto per effetto del collegamento con l’opera pubblica;

– che vigeva, dunque, una situazione d’inedificabilità dell’area alla data della occupazione acquisitiva del novembre 1990: con la conseguenza che doveva esserne determinato, ai fini risarcitori, il valore agricolo medio della cultura più redditizia, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 16, e della differenza tra il giusto prezzo prima e dopo l’occupazione parziale, L. n. n. 2359 del 1865, ex art. 40;

– che sulla base della consulenza tecnica d’ufficio risultava dovuta una somma inferiore a quella già percepita a titolo di indennità provvisoria di esproprio e di occupazione: cosicchè, in difetto di domanda di restituzione, andava confermata la decisione del tribunale di Perugia, con rigetto del gravame e compensazione delle spese, giustificata dalla complessità della vicenda.

Avverso la sentenza, notificata in data 25 novembre 2008, proponevano ricorso per cassazione, articolato in tre motivi ed illustrato con successiva memoria, i signori F. con atto notificato lo il 28 novembre 2008.

Deducevano:

1) la violazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10, della L. L. 3 novembre 1952, n. 1902, articolo unico, della L. 5 luglio 1966, n. 517, art. 1, della L. 1 giugno 1971, n. 291, art. 1, della L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, della L. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 34, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 1, e segg., e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 37 e 55, nell’aver attribuito natura conformativa ad una variante al piano regolatore generale mai approvata e successivamente revocata e, come tale, inidonea a mutare la destinazione edificabile dell’area;

2) la violazione di legge nell’attribuire natura conformativa alle misure di salvaguardia di cui alla L. n. 1902 del 1952;

3) la carenza di motivazione nell’affermazione che la destinazione pubblica era avvenuta in attuazione di un vincolo conformativo, e non in base al vincolo ablatorio imposto con la dichiarazione di pubblica utilità insita nell’approvazione del progetto di opera pubblica, nonostante l’inefficacia sopravvenuta della variante.

Resistevano con controricorso il raggruppamento temporaneo di imprese Balzelli – che depositava altresì una memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – e l’Anas.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 9 febbraio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere dichiarata, in via preliminare di rito, l’inammissibilità per tardività del controricorso dell’Anas, notificato il 19 gennaio 2009, oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ..

Con i primi due motivi, da trattare congiuntamente per affinità di contenuto, i ricorrenti deducono la violazione di legge nell’attribuzione di natura conformativa ad una variante del piano regolatore generale successivamente revocata senza approvazione e alle misure di salvaguardia di cui alla L. n. 1902 del 1952, inidonee a mutare la destinazione edificabile dell’area.

Il motivo è infondato.

Costituisce statuizione in punto di diritto non puntualmente censurata in questa sede che la natura, edificatoria o no, dell’area espropriata vada determinata con riferimento alla data di consumazione dell’illecito consistente nella occupazione acquisitiva, mediante trasformazione irreversibile del fondo, avvenuta nel novembre del 1990; e non della precedente dichiarazione di pubblica utilità e dell’apprensione del bene.

Sulla base di questa premessa, la sentenza, dopo aver richiamato la delibera di variante del maggio 1979, mai approvata e successivamente revocata – che sullo specifico aspetto della viabilità primaria aveva adottato previsioni coerenti con la delibera consiliare di approvazione del tracciato della strada c.d. “delle tre valli” – ha accertato la vigenza, alla data dell’accessione invertita, delle delibere del 1984 del 1985 (non impugnate dinanzi al giudice amministrativo), introduttive, a loro volta, di una variante di carattere generale in cui veniva contemplata la zonizzazione del territorio e regolata la viabilità primaria.

In tal modo, seppur non statuito espressamente, l’inefficacia della delibera del 1979 non rivestiva più alcun peso nell’ambito della ratio deciderteli: degradata a mero antecedente storico delle delibere del 1984 e 1985, effettivamente incisive sotto il profilo conformativo, in quanto afferenti all’intero territorio interessato dall’opera pubblica, e non impositive di un vincolo lenticolare alle aree dei sigg. F., in funzione dell’espropriazione in corso.

Non vi sono errori di diritto nella ricostruzione dei passaggi della disciplina urbanistica interessante l’area in questione, che porta alla conclusione che alla data ritenuta rilevante ai fini risarcitori il fondo espropriato non avesse vocazione edificatoria.

A tale affermazione di diritto, in sè risolutiva, si può aggiungere un’altra considerazione.

La sentenza 27 giugno 2006 n. 14.826 di questa Corte, nel cassare, con rinvio, la pronunzia non definitiva 24 marzo 2003 della Corte d’appello di Perugia, aveva esplicitamente rilevato l’intervenuta decadenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità e la riapprovazione di quest’ultima con decreto del Ministro dei lavori pubblici emesso il 2 marzo 1987, disponente un nuovo termine di cinque anni per il compimento delle espropriazioni.

Ne riesce confermata l’efficacia conformativa delle varianti sopra ricordate, intervenute stavolta prima dell’inizio, ex novo, del procedimento ablativo dell’area di proprietà dei signori F. interessata dall’espropriazione.

Alla luce dei predetti rilievi, vengono a perdere di rilevanza le argomentazioni difensive – come pure i riferimenti contenuti in sentenza – in ordine alle misure di salvaguardia di cui alla legge 1902/1952, efficaci per un triennio dopo l’adozione della delibera del 1979: data l’autonoma natura conformativa correttamente riconosciuta dalla corte territoriale alle varianti del 1984 del 1985 anteriori all’occupazione acquisitiva.

Con l’ultimo motivo i ricorrenti denunziano la carenza di motivazione nell’affermazione che la destinazione pubblica era avvenuta in attuazione di un vincolo conformativo, e non in base al vincolo ablatorio imposto con la dichiarazione di pubblica utilità.

Il motivo è infondato, valendo solo come riproposizione delle medesime censure – prospettate, stavolta, sotto il profilo della carenza e illogicità della motivazione – senza peraltro la precisazione degli elementi di fatto, diversi dai profili giuridici sopra esaminati, che la Corte d’appello di Perugia abbia omesso di valutare o abbia collegato in modo scorretto.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

PQM

– Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il controricorso dell’Anas e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla GR. UFF. DOTT. ING. BALDELLI s.r.l.

e dalla COGIFE s.r.l di G. BALDELLI e FIGLI, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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