Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11298 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19963/2014 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILLA 2/A, presso

lo studio dell’avvocato BARBARA SPINELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 19963 del 2014 si rileva:

La Corte d’Appello di Bologna ha respinto la domanda di protezione sussidiaria proposta dal cittadino nigeriano E.L., così accogliendo il reclamo proposto da Ministero dell’interno. A sostegno della decisione ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente fossero inattendibili, così come ritenuto anche dal Tribunale (il quale ha accolto al domanda del D.Lgs n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), per la situazione di violenza generalizzata che caratterizzava l’intero territorio nigeriano. Sulle circostanze rilevanti, ovvero la morte del padre e la richiesta di affiliazione a due sette segrete, inoltre il racconto è del tutto generico e contraddittorio in ordine ai rapporti e al comportamento della Polizia. Le dichiarazioni infine sono del tutto inidonee a evidenziare elementi concreti di rischio personale connesso con conflitto geopolitico in Nigeria, diverso da quello che può colpire qualsiasi cittadino nigeriano ovunque si trovi.

I motivi di ricorso prospettati sono in parte inammissibili in parte manifestamente infondati. Sono inammissibili il secondo e il terzo in quanto non viene riprodotto o indicato dove sarebbero stati dedotte e allegate le circostanza omesse e rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 14, lett. a), b) e c) (rifiuto di adesione a sette segrete perchè cristiano; provenienza da Edo State). Anche Il primo ed il quarto motivo sono inammissibili perchè la Corte d’Appello ha espressamente spiegato con argomentazioni del tutto adeguate, che il ricorrente non era esposto a rischio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), perchè la violenza indiscriminata non riguardava tutta la Nigeria; quanto alle lettere a) e b) perchè le dichiarazioni rese erano intrinsecamente inattendibili e non carenti dal punto di vista probatorio.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La natura dei diritti coinvolti induce alla compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensale spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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