Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11297 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato CANFORA

MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CUOMO DONATELLA,

MANGANARO RAFFAELE, con studio in 98123 Messina, VIA PROTONOTARO 4,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

BEST SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. F.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANDO’ ANTONIO con studio in 98123 MESSINA, Via Ugo

Bassi 144, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 504/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione 1 Civile, emessa il 29/09/2008, depositata il 08/10/2008;

R.G.N. 1010/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’8-10-2008 la Corte di Appello di Palermo, accogliendo l’appello proposto dalla Best s.r.L, in riforma della sentenza di primo grado, condannava G.G. titolare di una impresa individuale di autotrasporti, a corrispondere alla Best s.r.l la somma di Euro 12.191,27, oltre rivalutazione ed interessi, quale risarcimento del danno subito da un carico di merci affidatogli per il trasporto.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione G. G. sorretto da quattro motivi ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., Resiste con controricorso la Best s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno riportato da merci, già consegnate dalla Best s.r.l al trasportatore G., durante la fase di carico delle stesse.

La Corte di Appello di Palermo ha ritenuto che la responsabilità per i danni subiti partisse dal momento della consegna delle merci e riguardasse ogni fase del trasporto, compreso il carico, e che il G. era responsabile ex contractu essendo incorso in colpa grave nell’esecuzione del trasporto.

1. Con il primo motivo G.G. denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., perchè la Corte di Appello, pur riconoscendo che l’appellante aveva impugnato la decisione del primo giudice invocando per il danno in fase antecedente al trasporto la responsabilità extracontrattuale, non aveva rilevato che si trattava di domanda nuova formulata per la prima volta in appello.

Sul punto formulava il seguente principio di diritto: “dica la Suprema Corte se risulta violato l’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., in considerazione del fatto che la Corte di appello ha pronunciato su una domanda che alterava i presupposti della domanda iniziale introducendo un petitum diverso e più ampio ed una causa petendi fondate su situazioni giuridiche non prospettate”.

1.2.Il motivo con cui viene dedotta la violazione di legge è formulato in modo generico e contiene la formulazione di un quesito di diritto la cui soluzione non consente di accogliere o respingere il ricorso. Infatti il ricorrente enuncia l’ovvio principio di diritto secondo il quale il giudice deve decidere senza alterare i presupposti della domanda iniziale introducendo un petitum diverso e più ampio. La condivisione di tale affermazione di principio non porta nè all’accoglimento, nè al rigetto del motivo di ricorso: il “quesito” è privo di concretezza, in quanto non è calato nella specifica vicenda processuale.

Il motivo è pertanto inammissibile.

2. Come secondo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà della motivazione poichè una volta accertata la responsabilità contrattuale e vista la mancata prova della colpa, la Corte di Appello avrebbe dovuto affermare che nessun ulteriore danno era dovuto.

2.1.Secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 applicabile ratione temporis alla fattispecie, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

2.2.Nella specie, il motivo non contiene un momento di sintesi idoneo a specificare la contraddittorietà della motivazione e si conclude con “quesito” privo di concretezza, in quanto non indica i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione ricostruttoria sarebbe carente. 3.Come terzo motivo il ricorrente denunzia violazione art. 329 c.p.c., in relazione art. 346 c.p.c., per violazione giudicato interno ed il quesito conclusivo è formulato nel modo seguente:dica la Suprema Cotre se risulta violato l’art. 329 c.p.c., con riferimento all’art. 346 c.p.c., in relazione alla formulazione del giudicato interno”.

Anche tale motivo è inammissibile per genericità non individuando il quesito di diritto un principio aderente alla ratio decidendi della motivazione il cui accoglimento o rigetto possa portare alla definizione della controversia.

4. Come quarto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1218 in relazione art. 360, n. 5, sotto il profilo della qualificazine della colpa grave e sotto il profilo della mancata contestazione del danno.

4.1.Va ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate. Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/03/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), solamente a quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento ed a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (v.

Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

4.2.Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte d’appello è congrua, logica ed esente da vizi giuridici e segue un percorso che denota un attento esame delle risultanze del processo appositamente richiamate. E’ da rilevare che i giudici di appello sono giunti ad affermare la colpa grave vettore per una serie di elementi, quali la natura particolare dei luoghi in cui doveva avvenire il carico e lo stato di pendenza del terreno, che avrebbero dovuto imporre al vettore di adottare particolari precauzione durante il carico della merce. La censura del ricorrente non è pertanto idonea ad incidere sulla validità della motivazione, mentre non è consentito in base alle osservazioni contenute nella stessa procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in questa sede.

4.3. Quanto alla censura relativa alla quantificazione del danno, si tratta anche in questo caso di accertamento di merito, contro il quale il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio. Sez. 3, Sentenza n. 21679 del 13/10/2009 Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese,oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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