Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11297 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9027/2014 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO

ROMAGNOLI 11, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ZANCHETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIA ORSOLA MININI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., in qualità di Curatore Fallimentare di (OMISSIS)

SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46 SC. D

INT. 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORRADI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALBERTO BEER giusta procura in calce al

controricorso;

– contraticorrente –

avverso il provvedimento n. R.G. 3/2013 del TRIBUNALE di VERBANIA,

depositato il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 9027 del 2014 si osserva: Il Tribunale di Verbania ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da D.G. nei confronti del fallimento della s.r.l. (OMISSIS). La riassunzione era seguito ad una declaratoria di non luogo a provvedere ed estinzione del giudizio deliberata dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo proposta dal medesimo ricorrente.

La declaratoria d’inammissibilità si è fondata su due rilievi: in primo luogo è stato rilevato che al ricorso in opposizione allo stato passivo si applicano le norme relative ai procedimenti introdotti con ricorso e di conseguenza la mancata comparizione della parte ricorrente determina l’estinzione; in secondo luogo è stato rilevato che, comunque, l’unico rimedio avverso l’ordinanza di estinzione doveva essere l’impugnazione della medesima e non la riassunzione;

Avverso tale provvedimento il D. ha proposto ricorso osservando che il procedimento di opposizione allo stato passivo si volge con rito camerale con la conseguenza che al provvedimento di “non luogo a provvedere” non può che conseguire la riassunzione del giudizio, in quanto tale formula decisoria non può determinare l’estinzione del giudizio; nel secondo motivo che la tesi affermata in ricorso trovava conforto nella pronuncia n. 7437 del 2012;

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, pur volendo tralasciare che la natura del giudizio di opposizione allo stato passivo così come delineata dalla L. Fall., art. 99, non può ricondursi agevolmente al modello camerale, avendo caratteri di specialità, deve osservarsi che il provvedimento al quale è seguita la riassunzione aveva natura di provvedimento conclusivo del giudizio in quanto non conteneva solo la statuizione di “non luogo a provvedere” ma anche quella di estinzione del giudizio o del procedimento. Tale formula deliberativa, ancorchè censurabile, è incompatibile con la natura meramente ordinatoria che ad essa ha attribuito la parte ricorrente. Ne consegue che la seconda ratio decidendi del provvedimento impugnato è del tutto corretta. Il riferimento alla pronuncia n. 747 del 2012 è fuori centro, sia in ordine alla diversità del procedimento sia in ordine al principio di diritto che, al contrario di ciò che ritiene il ricorrente, postula la necessità d’impugnare anche provvedimenti che appaiano abnormi.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. In ordine alle spese processuali del presente giudizio deve essere applicato il principio della soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore della parte contro ricorrente Euro 3000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge. Si dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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