Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11296 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28203/2009 proposto da:

FALLIMENTO N. (OMISSIS) DI ABI D’ORU SPA (OMISSIS), in persona del

curatore Avv. G.B., elettivamente domiciliato in roma,

VIA ANTONIO BERTOLONI 19, presso lo studio dell’avvocato FARENGA

Luigi, che lo rappresenta e difende giusta procura a 2011 margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, MILANO ASSICURAZIONI, DUOMO ASSICURAZIONI,

ITALFONDIARIO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5074/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/11/2008, depositata il

04/12/2008; R.G.N. 9424/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato LUIGI FARENGA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/12/2008 la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame interposto dal Fallimento Abi d’Ora s.p.a., nei confronti della pronunzia Trib. Roma n. 27932/2003 di rigetto della domanda dal medesimo proposta nei confronti delle società Axa Assicurazioni s.p.a. (cessionaria delle attività della società Centurion Assicurazioni s.p.a.), Maeci s.p.a., Winterthur s.p.a. (cessionaria delle attività della società Intercontinentale Assicurazioni s.p.a.), Bavaria Assicurazioni s.p.a. nonchè Ca.Ri.Vit. (Cassa di Risparmio di Viterbo) del vantato pagamento dell’indennizzo giusta polizza assicurativa, all’esito di incendio avvenuto il 7/2/1995 che aveva distrutto il bar ristorante La Centurion del complesso alberghiero sito nel Comune di Olbia, località Golfo di Marinella; e di inammissibilità delle domande contenute nelle memorie ex art. 183 c.p.c., proposte dal Fallimento e dalla società Intesa Gestione Crediti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Fallimento propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1891, 1904 e 1905 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 2^ motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

11 quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (v. Cass., 28/5/2009, n. 12649) ovvero la richiesta, come nella specie, di astratte affermazioni di principio.

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità. (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2037, n. 36), i quesiti risultano formulati in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva a puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass,, Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto del resto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr.,. da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto notificato in data 14.6.2000″; alla “polizza Centurion Assicurazioni”; alla stipulata “ulteriore garanzia, accessoria della garanzia ipotecaria”; al “vincolo a favore della Carivit s.p.a.”;

alla “pronta comunicazione del sinistro alla compagnia assicuratrice delegataria Centurion”; alla domande del Fallimento, della Carivit e di Intesa Gestione Crediti; alla “memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5” del Fallimento; alla “clausola di vincolo”; alla “memoria ex art. 183 c.p.c.” della Gestione crediti, alle “conclusioni delle parti”;

all'”elaborato tecnico” peritale; alla “sentenza n. 27932/03″ del Tribunale di Roma; all'”atto di appello datato 27.10.2004”; alla “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale in data 4.1.2005 della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo e Intesa Gestione Crediti; alla comparsa in data 4.5.2005”, con appello incidentale, di Axa Assicurazioni, Milano Assicurazioni, Aurora Assicurazioni, Duomo Assicurazioni; al “pattuito … vincolo a favore della Carivit, quale beneficiarla dell’eventuale indennizzo”; al “rapporto contrattuale di cui è causa”; alla “rinuncia di Italfondiario (originariamente Carivit) a fare valere il vincolo di polizza”, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la “chiara indicazione” – secondo lo schema e nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicità successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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