Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11296 del 10/05/2010
Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11296
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27483/2008 proposto da:
C.R.L.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCHI Andrea, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, PROCURA
GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO depositato il
15/01/200, n. 2179/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
26/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. BIANCHI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
primo – secondo motivo, rigetto del terzo motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso del P.M. presso il Tribunale di Milano, il Tribunale di Milano, con sentenza in data 19/09/2005, rigettava la domanda di interdizione di C.R.L.G., e disponeva la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di Milano per eventuale nomina di un amministratore di sostegno.
Procedeva a tale nomina il G.T. di Milano con decreto in data 19/04/2006. Il C. impugnava tanto la sentenza del Tribunale che il decreto del G.T..
La Corte d’Appello di Milano, con decreto 28/09/2007, rigettava il reclamo.
Ricorre per Cassazione, nei confronti del P.M. e del P.G. di Milano, sulla base di tre motivi, il C..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
I motivi attengono a violazione di legge e vizi di motivazione.
Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 8487 del 2009), oltre al quesito di diritto esplicitamente indicato dall’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, il ricorrente, ove lamenti vizio di motivazione, deve redigere, parimenti a pena di inammissibilità, una sintesi, omologa al quesito di diritto, indicante il fatto controverso e le ragioni per cui il dedotto vizio di motivazione rende questa inidonea a giustificare la decisione.
Nella specie, mancano tanto i quesiti di diritto che la sintesi, come sopra indicato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010