Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11296 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25897/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO PISEDDU;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE NIATANO ed

EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPRENLA DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato, TIZIANA FRONGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 28/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 5/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale di Livorno che aveva respinto l’opposizione proposta da B.M. avverso l’iscrizione di ipoteca disposta da Equitalia Centro S.p.A. per conto dell’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.). Riteneva la Corte territoriale, per quanto di interesse nel presente giudizio, che non potessero considerarsi prescritti i crediti per oneri contributivi già richiesti con cartella esattoriale divenuta definitiva, dovendo farsi applicazione, per l’ipotesi di cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione decennale;

– per la cassazione di tale decisione propone ricorso B.M. affidando l’impugnazione ad un motivo;

– resistono con controricorso Equitalia Centro S.p.A. e l’I.N.P.S.;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– Equitalia Centro S.p.A. ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2953 c.c., in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, sostenendosi che nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale non possa farsi applicazione della prescrizione decennale che è tipica dell’astio indicati;

– la questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 17 novembre 2016;

– in tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;

– è stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;

– alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata non è corretta;

– nè sono stati addotti dalla controricorrente Equitalia Centro S.p.A., in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, nuovi e convincenti argomenti che consentano di discostarsi dal principio di diritto riportato oppure giustifichino una nuova rimessione della medesima questione alle Sezioni Unite a pochissimi mesi dal deposito della decisione in parola;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame alla luce degli esposti principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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