Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11295 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3446/2007 proposto da:

F.M., S.F. ved. F. (OMISSIS),

F.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAVENNA 11,

presso lo studio dell’avvocato ATELLI Umberto, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEO RAFFAELE giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

SASA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del dirigente con

procura, Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

PZZA STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LANIGRA MAURIZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DELLA CORTE Ferdinando giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/06/2006, depositata il

19/08/2006; R.G.N. 985/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato UMPERTO ATELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/8/2006 la Corte d’Appello di Trieste respingeva il gravame interposto dai sigg.ri S.F., F.M. e C., eredi del sig. F.L., nei confronti della pronunzia Trib. Trieste 10/12/2002 di rigetto della domanda dai medesimi proposta nei confronti della società Sasa Assicurazioni s.p.a. di pagamento della somma di L. 50.000.000, a titolo di indennizzo giusta polizza assicurativa di cui il de cuius beneficiava quale iscritto alle matricole della Gente di Mare, nella ravvisata inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 delle condizioni generali di contratto, per essere stata accertata dalla competente Commissione medica, ai sensi del R.D. n. 1773 del 1933, art. 19, la relativa perdita permanente della idoneità fisica alla navigazione dovuta all’insorgenza di tachicardia ventricolare con cardiopatia dilatativa ed epatopatia cronica, con conseguente cancellazione da dette matricole come previsto dall’art. 120 c.n., lett. d).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la S. e i F. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la Sasa Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nel caso si tratta di clausola vessatoria non approvata specificamente per iscritto, laddove essa non attiene alla delimitazione dell’oggetto del contratto ma è volta a limitare la responsabilità della compagnia assicuratrice, contemplando l’esclusione del rischio “al verificarsi di un evento (il ricovero per infermità mentale) che può essere, come nel nostro caso, completamente estraneo ed eziologicamente ininfluente al fine del verificarsi dell’evento garantito (perdita del titolo per malattia)”.

Lamentano che, in caso di dubbio, la clausola non è stata comunque intesa in senso sfavorevole all’assicuratore, ai sensi dell’art. 1370 c.c..

Con il 2^ motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono della “insufficienza” dell’argomento della ravvisata “omogeneità” tra le clausole nn. 10 ed 11 delle condizioni generali di polizza, contemplanti le esclusioni di rischio, ed il tenore dalla clausola n. 12, laddove quest’ultima, che nella specie non ha invero “avuto alcuna incidenza sul verificarsi dell’evento atteso che il provvedimento di ritiro definitivo del titolo professionale è stato causato da grave patologia cardiaca – non esclusa dalla copertura assicurativa”, viene ad operare piuttosto come una condizione risolutiva del contratto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 20.

Con il 3^ motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto il concetto di “infermità mentale” come svincolato dall’eventuale sussistenza originaria di una patologia come tale definibile secondo la scienza psichiatrica, non considerandosi che nel caso il ricovero avvenuto nel 1976 era stato determinato invero da una patologia definibile come “sindrome psico-organica con nevrosi reattiva post- traumatica”, conseguenza di un grave e pregresso trauma cranico.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che con provvedimento n. 17/1996 del 9/12/1996 la Capitaneria di Porto di Trieste disponeva la cancellazione del sig. F.L., 2^ Ufficiale di coperta della Stargas Holding s.p.a., dalle matricole della Gente di Mare di prima categoria, ai sensi dell’art. 120 c.n., lett. d), per “perdita permanente dell’idoneità fisica alla navigazione”, accertata con verbale 15/10/96 dalla Commissione Medica Permanente di 1^ grado, dovuta all’insorgenza di “tachicardia ventricolare” con “cardiopatia dilatatoria” ed “epatopatia cronica”.

Il F., nella qualità, beneficiava della copertura assicurativa prevista dal contratto n. 29.400.608-9 stipulato dalla società armatrice con la compagnia Sasa Assicurazioni s.p.a, prevedente in particolare la liquidazione in favore del personale assicurato della somma di L. 50.000.000 (pari ad Euro 25.822,84) pro capite (art. 2), per il caso di “cancellazione definitiva dalla matricole e dai registri della gente di mare ai sensi dell’art. 120 c.n., lett. d), e delle leggi speciali in merito, in conseguenza di malattie e/o infortuni” (art. 7).

A fronte della domanda di corresponsione dell’indennità avanzata dagli eredi del F., l’assicuratore ha eccepito l’inoperatività della copertura assicurativa ai sensi della clausola n. 12 delle condizioni generali di polizza, secondo cui “non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e coloro che abbiano subito ricoveri per infermità mentale. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi”.

Il F., si è dedotto dalla compagnia assicuratrice, in siffatta situazione era “appunto … venuto a trovarsi per l’insorgenza di sindrome psico-organica e poi depressivo-ansiosa, che sfociava in episodi di allucinazione, ancorchè poi risoltasi, tanto da avergli permesso di essere nuovamente ammesso in servizio di navigazione”.

I giudici di merito sia di primo che di secondo grado hanno ritenuto fondata tale eccezione.

Nell’impugnata sentenza si argomenta al riguardo in particolare dal rilievo che “la clausola di cui all’art. 12 ( non diversamente da quelle contenute negli artt. 10 e 11)” ha “in effetti significato e portata limitativa del rischio assicurato, e non piuttosto (come invece si obietta da parte appellante) valenza limitata della responsabilità dell’assicuratore … di fronte al verificarsi di un evento previsto dalla polizza e nell’ambito di un rischio già ben delimitato”.

“Sussiste intrinseca omogeneità”, rileva la corte di merito nell’impugnata sentenza, “anche rispetto alla ratio a cui quelle clausole sono ispirate, tra le esclusioni di rischio previste – mediante il richiamo di situazioni considerate sotto un profilo di carattere oggettivo (la guerra civile, la partecipazione a sommosse, talune particolari malattie …) – dagli artt. 10 e 11 delle condizioni generali e quella – descritta con riferimento alle “persone”- disciplinata all’art. 12: in entrambi i casi, cioè, ciò che essenzialmente rileva è il fatto che quella determinata tipologia di rischio non beneficia della copertura assicurativa, tale essendo appunto, nel caso in esame, quella che riguarda, “…

indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e coloro che seguono in via continuativa trattamenti psichiatrici o che abbiano subito ricoveri per infermità mentale”.

Nè a diverse conclusioni, “favorevoli alla domanda attorea”, continua il giudice del gravame di merito, “può pervenirsi attraverso un’interpretazione riduttiva dell’intrinseco portato della clausola, ritenendo cioè che il concetto di infermità mentale esplichi necessariamente la sussistenza originaria di una patologia definibile come tale secondo la scienza psichiatrica. Logica vuole, infatti, che se la finalità della clausola è appunto quella di non rendere assicurabili le persone … che abbiano subito ricoveri per infermità mentale”, poco importi quale possa essere il fattore eziologico che abbia causato tale infermità (e tale ricovero), in quest’ottica non potendo ovviamente restare escluse dal concetto di infermità mentale le sindromi depressivo-ansiose – tanto più in quanto sfociate in episodi di allucinazioni- del tipo di quelle che hanno reso necessari i ricoveri ospedalieri del F.L.”.

Le argomentazioni e le conclusioni della corte di merito non sono condivisibili.

Va anzitutto osservato che non risulta invero congruamente spiegata la ragione della ravvisata riconducibilità al “concetto di infermità mentale” delle “sindromi depressivo-ansiose”, quand’anche “sfociate in episodi di allucinazioni”.

Diversamente da quanto dalla medesima indicato in motivazione, non può infatti ritenersi al riguardo logica, oltrechè conferente ed esaustiva, la ritenuta “interpretazione riduttiva dell’intrinseca portata della clausola” derivante dall’intendersi “il concetto di infermità mentale” come necessariamente implicante “la sussistenza originaria di una patologia definibile come tale secondo la scienza psichiatrica”.

Nè sufficiente ed idonea si appalesa in proposito l’apodittica e tautologica affermazione secondo cui “Logica vuole, infatti, che se la finalità della clausola è appunto quella di non rendere assicurabili le persone … che abbiano subito ricoveri per infermità mentale, poco importi quale possa essere il fattore eziologico che abbia causato tale infermità (e tale ricovero)”, atteso che il relativo presupposto è costituito proprio da quanto (il ricovero per “infermità mentale”) con essa si intenderebbe invero spiegare, e cioè perchè la sindrome depressivo-ansiosa debba intendersi quale “infermità mentale”, tra l’altro in antitesi con, o comunque diversamente da, quanto ammesso dalla “scienza psichiatrica”, che non la considera “patologia definibile come tale”.

L’interpretazione seguita dalla corte di merito, oltre che al senso fatto palese dal significato proprio delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), si appalesa, come invero dalla stessa ammesso alla stregua di quanto sopra riportato, e in particolare dell’emarginata circostanza costituita dal non essere lo stato ansioso-depressivo considerabile quale infermità mentale in base alla scienza medica, in realtà contraria anche al comportamento complessivamente mantenuto dalle parti (art. 1362 c.c., comma 2).

Come infatti dato atto nell’impugnata sentenza, la sindrome “psico- organica” e poi “depressivo-ansiosa” di cui è rimasto vittima il F., dovuta ad evento traumatico avvenuto in epoca ben precedente, si è nel caso successivamente risolta, tanto da essere il medesimo “nuovamente ammesso in servizio di navigazione”.

La detta interpretazione risulta fallace anche in base ad ulteriori considerazioni.

Essa si fonda in realtà sulla valorizzazione di un comportamento della società armatrice e della compagnia assicuratrice in effetti contrario a buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1375 c.c. (cfr., da ultimo, Cass., 31/5/2010, n. 13208) nell’esecuzione dei rapporti di lavoro ed assicurativo in questione, in mancanza quantomeno di avviso al medesimo che la patologia in argomento, pur se ritenuta non ostativa alla ripresa della navigazione e allo svolgimento da parte del F. delle incombenze e delle funzioni proprie del rapporto di servizio espletato nella propria suindicata qualità, veniva tuttavia considerata integrare un’ipotesi di cessazione della copertura assicurativa, in difetto della cui operatività la prestazione lavorativa veniva pertanto nel caso svolta ed accettata.

Buona fede o correttezza integrante un generale principio di solidarietà sociale che, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, in consonanza con autorevole dottrina, trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, ma è anche fonte legale d’ integrazione del contratto, quale obiettiva regola di condotta che vale a determinare il comportamento dovuto in relazione alle concrete circostanze di attuazione del rapporto, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, ed è volta alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati (cfr. Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 15/2/2007, n. 3462;

Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 5/1/1966, n. 89).

Orbene, dall’applicazione di tale principio non può nella specie invero prescindersi, a fortiori in considerazione della circostanza che la cancellazione dalle matricole della Gente di Mare è avvenuta per ragioni del tutto diverse da tale pregressa vicenda, e cioè all’esito dell’insorgenza di tachicardia ventricolare, con cardiopatia dilatatoria ed epatopatia cronica.

Vale al riguardo ulteriormente osservare che, non assegnando ad essa il significato di delimitare la responsabilità dell’assicuratore, alla clausola in questione viene invero ad attribuirsi una portata tale da a rendere in realtà (quantomeno) parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale delle parti (in particolare della Stargas Holding s.p.a., e, soprattutto, del beneficiario F.), ed a conseguentemente vanificare proprio l’esigenza di tutela costituente la finalità perseguita con la stipulazione del contratto in questione, rimanendo la copertura assicurativa non operativa proprio al verificarsi del rischio cui il medesimo è funzionalmente volto ad ovviare, risultando in contrasto pertanto (anche) con la relativa causa concreta, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l’interesse che l’operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare (cfr.

Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 7/10/2008, n. 24769;

Cass., 24/4/2008, n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 11/6/2007, n. 13580; Cass., 22/8/2007r n. 17844; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398. V. altresì Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 6/8/1997, n. 7266; Cass., 3/6/1993, n. 3800,. Da ultimo v. Cass., 25/2/2009, n. 4501; Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; Cass., 18/3/2010, n. 6538; Cass., 9/3/2011, n. 5583).

A tale stregua la clausola si profila integrare allora un’ipotesi di nullità parziale in senso oggettivo del contratto, ridondante in termini di relativa inefficacia – fermo il restante contenuto, in ossequio al principio di conservazione del negozio, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1421 c.c. (cfr. Cass., 16/5/2006, n. 11356).

Deve dunque conclusivamente escludersi che la sindrome “psico- organica” e poi “depressivo-ansiosa” sofferta dal F., ancorchè sfociata in episodi di allucinazione, sia sussumibile nella clausola contrattuale n. 12 delle condizioni di polizza in argomento, e che possa in particolare considerarsi quale ipotesi di “infermità mentale”.

La fondatezza negli indicati termini dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, comporta l’accoglimento del ricorso, con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Trieste perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame, facendo dei suesposti principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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