Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11295 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4687/2019 proposto da:

C.F., CU.CA., M.N., V.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. B. MARTINI 2, presso lo

studio dell’avvocato LILIANA BELLECCA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POLI, N. 29, presso lo studio dell’avvocato

ANNA CARBONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, COMUNE NAPOLI;

– intimati –

nonchè da:

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE in persona del

Direttore e Legale Rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO

CESARO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

M.N., REGIONE CAMPANIA, COMUNE NAPOLI, CU.CA.,

C.F., V.A., CI.GE., MA.EL.,

G.L., D.F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9552/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento dei motivi 2 e 5 del ricorso principale e la

dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, l’accoglimento dei motivi 2 e 5 del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato LILIANA BELLECCA;

udito l’Avvocato MASSIMO CESARO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.N., V.A., C.F., Cu.Ca. ricorrono, affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli, che – riformando la pronuncia n. 27939/13, del 25 luglio 2013, del Giudice di Pace di Napoli, in parziale accoglimento sia dell’appello principale, che di quello incidentale, esperiti rispettivamente dall’Azienda Speciale A.B.C. – Acqua Bene Comune Napoli (d’ora in poi, ABC) e dalla Regione Campania – ha rigettato la domanda degli odierni ricorrenti volta a conseguire la restituzione delle della quota parte della tariffa pagata, in relazione alla fornitura del servizio idrico, a titolo di corrispettivo per la depurazione acque.

2. Per ciò che interessa in questa sede, gli odierni ricorrenti erano intervenuti nel giudizio proposto da Ci.Ge. nei confronti di “Acqua Bene Comune di Napoli – Azienda Speciale” (da ora ABC) e del Comune di Napoli, sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, nonchè del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui “fossero mancati gli impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi”; declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell’ipotesi suddetta, l’obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione.

Tanto premesso, deducendo che l’impianto di depurazione sito a (OMISSIS) – che serviva la loro utenza – era “obsoleto e notoriamente non funzionante” secondo quanto risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, chiedevano la restituzione delle somme indebitamente corrisposte per non aver ricevuto il servizio integrato di depurazione ricompreso nelle bollette pagate.

Entrambi i convenuti contestavano le avverse domande; ABC veniva autorizzata a chiamare in causa la Regione Campania, la quale chiedeva, senza esito favorevole, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Hydrogest Campania S.p.a., affidataria del servizio di depurazione.

Il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando ABC e la Regione Campania alla restituzione delle somme indebitamente pagate, escludendo la legittimazione passiva del Comune di Napoli; la decisione veniva ribaltata dal Tribunale che accoglieva il gravame principale di ABC e quello incidentale della Regione Campania e rigettava la domanda degli odierni ricorrenti.

In questa sede hanno resistito gli intimati Regione Campania ed ABC la quale ha proposto, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con primo motivo i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1705 e 2033 c.c., “in ordine al preteso e dichiarato difetto di legittimazione passiva” di ABC.

1.1. Con il secondo motivo lamentano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., oltre che del principio di diritto vivente della distribuzione dell’onere della prova alla luce del criterio della “vicinanza della prova”; la sentenza è, inoltre, censurata in ordine all’affermata assenza di dimostrazione del mancato funzionamento del depuratore delle acque e all’omesso esame di fatti e documenti forniti dai ricorrenti, quali elementi decisivi per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

1.2. Con il terzo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi e ciò in ordine alla ritenuta applicazione retroattiva del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13.

1.3. Con il quarto motivo, ancora, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 161 e 118 disp. att., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per totale assenza di motivazione sulla retroattività del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13.

1.4. Con il quinto motivo, infine, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e del principio di ripartizione dell’onere della prova e, segnatamente, alla operata inversione in riferimento alla dimostrazione della avvenuta progettazione, realizzazione ed al completamento degli impianti di depurazione.

Sul ricorso incidentale condizionato dell’ABC.

2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti ex artt. 75,81, 100 e 112 c.p.c.: eccepisce l’assenza di prova del rapporto commerciale, oggetto di specifica censura a fronte dell’espressa statuizione del giudice di pace che aveva ritenuto dimostrato il rapporto.

2.1. Lamenta, al riguardo, che il giudice d’appello non aveva affatto esaminato la doglianza proposta.

2.2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292,1298, 1299 e 2055 c.c., nonchè dell’art. 32 c.p.c., art. 106 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c., per l’accoglimento della domanda di manleva e di regresso nei confronti della Regione Campania e, per effetto della chiamata in causa formulata dalla Regione, nei confronti della Hidrogest.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, riguardo alla eccezione di prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme richieste, domanda alla quale non doveva essere applicata la prescrizione decennale bensì quella più breve, ex art. 2948 c.c., n. 4, relativa ai contratti a prestazione periodica.

3. Il primo motivo di ricorso principale deve essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di ricorso incidentale dell’ABC.

3.1. Le due censure investono complessivamente la questione relativa alla legittimazione passiva dell’azienda e della Regione Campania e rappresentano l’antecedente logico delle altre censure proposte.

3.2. I ricorrenti, infatti, censurano la sentenza impugnata laddove era stata esclusa la legittimazione passiva di ABC, limitandola alla Regione Campania, sul rilievo che l’azienda, sebbene gestore dell’intero servizio idrico, provvedeva a ripartire il corrispettivo ricevuto in tre quote, rispettivamente, per il consumo dell’acqua potabile, per il servizio di fognatura, e per quello di depurazione, attribuendo, in particolare, quest’ultima alla Regione Campania, che si poneva, pertanto, come destinataria “ex lege” di tale “porzione” della tariffa: essa soltanto, quindi, e non ABC, risultava – secondo la sentenza impugnata legittimata passivamente rispetto alla domanda restitutoria avanzata dagli odierni ricorrenti.

3.3. Lamentano, al riguardo, che non vi era alcuna prova che ABC avesse agito quale mandataria con rappresentanza della Regione Campania, risultando, dunque, non pertinente il principio richiamato dalla sentenza impugnata che, invero, risultava, contraddetto dalla circostanza che ABC aveva preteso il pagamento in forza del contratto di utenza con loro stipulato.

3.4. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

3.5. Premesso, infatti, che la pretesa restitutoria è riferita ad un contratto di somministrazione stipulato fra gli utenti e l’ABC, le fatture – o meglio le bollette – prodotte attestano come fosse stata la stessa azienda ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente “inter partes”.

A ciò consegue che risulta erroneo escludere la sua legittimazione passiva, concorrente, per ciò che si dirà, rispetto a quella della Regione Campania alla quale appartiene l’impianto di depurazione: l’affermazione, dunque, che l’ABC si limitasse a svolgere una mera attività di riscossione risulta infondata, in quanto l’azienda, lungi dall’essere un mero “ente esattore” riveste la qualità di contraente dei contratti di somministrazione in relazione ai quali si controverte. 3.6. Si osserva al riguardo che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto, ragione per cui ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla “effettiva fruizione del servizio di depurazione” che, “per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto”, risulta “condizionato l’accoglimento della pretesa di pagamento” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01).

3.7. In altri termini, la titolarità di ABC – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell’intervento caducatorio della Corte Costituzionale),aveva legittimato l’azienda a pretendere la riscossione dell’intero corrispettivo del servizio idrico.

4. E, ugualmente, risulta fondato il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato nella parte in cui involge la legittimazione passiva della Regione Campania, esclusa dal giudice d’appello.

Si osserva, infatti, che è pacifico che la Regione è “proprietaria dell’impianto”, nonchè soggetto deputato “a svolgere il servizio di depurazione” (sebbene la sua gestione, in concreto, fosse stata affidata alla società Hydrogest Campania Spa).

4.1. Di conseguenza, la concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, nè alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” (per un’applicazione recente, sebbene con riferimento a diversa fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01).

4.2. La chiamata in causa richiesta dalla ABC, infatti, era diretta a far accertare – ai sensi, come detto, dell’art. 1298 c.c., comma 1, u.p. – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti che avevano azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di (OMISSIS) e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione. In altri termini, la necessità di esaminare la pretesa di regresso di ABC si giustifica proprio in quanto diretta ad accertare la misura del concorso della Regione nell’inadempimento.

4.3. Sul punto, dunque, il secondo motivo di ricorso incidentale va accolto, alla luce del seguente principio di diritto: “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonchè gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio”.

4.4. Deve, invece, dichiararsi inammissibile la seconda censura contenuta nel motivo esame che riguarda il rigetto della richiesta di chiamata in causa delle Hydrogest Campania Spa avanzata dalla Regione: va, infatti, richiamato il principio secondo cui “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell’utilità connessa con l’esperimento dell’azione proposta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2006, n. 3281, Rv. 587632-01), ciò che, in particolare, si verifica “allorquando l’azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico, oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti” (Cass. Sez. 2, sent. 26 luglio 2006, n. 17027, Rv. 591435-01; Cass. Sez. 1, sent. 23 settembre 2003, n. 14102, Rv. 567084-01).

4.5. Rispetto a tale “ratio”, risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest (e, quindi, oggi, per dolersi della pretermissione di tale soggetto), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.

4.6. Tanto premesso, deve ora passarsi all’esame del secondo motivo di ricorso principale con il quale ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme in materia di ripartizione degli oneri probatori.

In particolare, deducono che:

a. nell’escludere che sussistesse la prova delle pretese vantate, il giudice d’appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dei relativi oneri, non tenendo conto che, a prescindere dal riferimento al fatto notorio, il giudice di prime cure aveva, comunque, concluso nel senso che parte attrice aveva “provato documentalmente l’omesso e/o insufficiente funzionamento del depuratore di (OMISSIS)”;

b. esisteva dimostrazione della inefficienza del depuratore, ciò che a loro dire aveva comportato la mancata erogazione del servizio. Richiamano, al riguardo, gli atti del procedimento penale, avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli in relazione allo stato dell’impianto di depurazione di (OMISSIS), ed esattamente la relazione peritale disposta in tale sede e la sentenza n. 4351, resa dalla sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale partenopeo il 19 marzo 2009. A tali documenti dovrebbe aggiungersi, poi, la dichiarazione resa alla stampa dal direttore generale dell’Arpac, il 25 aprile 2009, che confermerebbe come tutti i depuratori della Regione Campania, ad eccezione di quello di (OMISSIS), non sarebbero risultati adeguati, non essendo in grado di rispettare l’insieme dei parametri previsti dalla legge. Analogamente, dovrebbe dirsi per le innumerevoli denunce relative al malfunzionamento, o mancato funzionamento, del depuratore di (OMISSIS).

c. conseguentemente, il Tribunale aveva errato laddove aveva totalmente omesso di analizzare la copiosa documentazione versata in atti, violando quanto disposto dall’art. 2697 c.c. e rendendo una motivazione priva di ogni valutazione della documentazione versata in atti, in contrasto con il principio di non contestazione (artt. 115 e 116) e con il principio di vicinanza della prova al quale ben poteva ricorrersi, nel caso di specie, in quanto l’onere era a carico di chi era tenuto a provare un fatto negativo (ovvero, l’inesistenza della “causa debendi”).

4.7. In conclusione, era stato erroneamente ritenuto che il Giudice di pace avesse operato un’inversione dell’onere della prova e che si fosse basato su di un “fatto notorio”, laddove, invece, la decisione di primo grado aveva correttamente valutato le risultanze processuali, senza incorrere in alcun errore, essendo stato, per contro, il giudice di appello a realizzare violazione e falsa applicazione dei principi fissati dall’art. 2697 c.c. e dagli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che del principio della “vicinanza della prova” nella distribuzione del relativo onere.

5. Il motivo è fondato.

Infatti, pur prendendo le mosse dal condivisibile principio secondo il quale “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (cfr. Cass. 7501/2012; Cass. 1557/1998) deve affermarsi che, da una parte, la documentazione prodotta (analiticamente indicata nel motivo di ricorso: cfr. pag. 13-18 del ricorso) dalla quale tale prova poteva essere ricavata non è stata affatto esaminata dal Tribunale e, dall’altra, che l’onere di provare l’avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio di depurazione – presupposto per la debenza della quota delle bollette D.L. n. 208 del 2008, ex art. 8 sexies – ricade, quale controeccezione, a carico della parte che la invoca e cioè, nel caso di specie, la ABC e Regione Campania.

5.1. A ciò deve aggiungersi che:

a. la procedimentalizzazione delle condizioni che rendono esigibile la prestazione (ex D.M. 30 settembre 2009), prevedono una serie di passaggi (in particolare, quelli individuati negli artt. 6 e 7 del decreto che affidano alla dimostrazione dell’Autorità d’Ambito anche l’individuazione degli importi e degli aventi diritto sulla base di accertamenti relativi al funzionamento del servizio) che si traducono in una posizione di assoluto vantaggio del gestore rispetto alla disponibilità delle prove, soprattutto documentali, idonea a configurare la situazione sulla quale si fonda, in termini di inversione del relativo onere, il principio di “vicinanza” (cfr. Cass. 20110/2013; Cass. 21927/2017);

b. il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, di tutte le attività materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con ciò errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.

Risultano, pertanto violate le norme indicate e la sentenza, in relazione a ciò, deve essere cassata.

6. Gli altri motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale rimangono logicamente assorbiti, dovendosi tuttavia precisare che:

a. in punto di retroattività del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13 (rispetto al quale sono stati proposti il terzo ed il quarto motivo), questa Corte ha condivisibilmente affermato, respingendo il sospetto di legittimità costituzionale della norma, che “detta disposizione – nel disciplinare le modalità di ripetizione delle somme erogate, dagli utenti del servizio idrico integrato, quale corrispettivo della non fruita prestazione di depurazione acque – è stata emanata per regolamentare gli effetti di una pronuncia (n. 335 del 2008) della Corte costituzionale, sicchè la retroattività è implicita nella sua “ratio”, e peraltro non viola gli artt. 3,24,102, 111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU), poichè ogni norma genera uno iato tra la situazione preesistente e quella successiva, senza per questo discriminare tra i cittadini, nè, d’altra parte, la norma “de qua” si occupa dell’azionabilità dei diritti, ovvero reca regole processuali, o impedisce l’accesso alla giurisdizione, o, infine, lede le prerogative degli organi giudiziari.” (cfr. Cass. 8334/2017; Cass. 9323/2019).

b. in punto di prescrizione, le pretese in esame non potevano essere esaminate prima dell’1.10.2014 (termine massimo di cinque anni a decorrere dall’1.10.2009 entro il quale, ex art. 8sexies DL 208/2008, i gestori dovevano provvedere alle eventuali restituzioni): a ciò si aggiunge che il termine di prescrizione deve riferirsi all’azione di ripetizione dell’indebito, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4), (cfr. Cass. 28436/2019; 21962/2018).

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di un diverso giudice che dovrà riesaminare la controversia anche alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

7.1 Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; accoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso incidentale e lo dichiara inammissibile per il resto; dichiara altresì assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso giudice anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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