Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11295 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26918/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VALADIER,43, presso l’avvocato ROMANO

Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MANCINO GIUSEPPINA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

20/09/2007, n. 50894/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento

limitatamente al primo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte di Appello di Roma del 15/01/2007,che aveva condannato il Ministero stesso al pagamento di somma, a titolo di indennizzo, per irragionevole durata di procedimento, a favore di C.L..

Il ricorso consta di sei motivi.

Resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all’irragionevole durata del procedimento. Il motivo appare, almeno in parte, generico, là dove esso indica vari rinvii, talora ad istanza di parte, nonchè le relative date, nel procedimento presupposto, senza però specificare (se non in qualche caso: ad es.

precisazione delle conclusioni) le relative motivazioni (o l’assenza di motivazione) come emergenti dai verbali di causa. Va del resto precisato che il Giudice a quo ha esaminato l’iter processuale, escludendo dal computo i rinvii per astensione dalle udienze degli avvocati, e ha implicitamente negato che la durata potesse ricondursi ad attività defatigatoria delle parti. Il motivo va pertanto rigettato, siccome infondato.

Con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto,il sesto motivo, da trattarsi congiuntamente, il ricorrente lamenta vizio di motivazione nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 – 2946 c.c., della L. n. 89 del 2001, art. 4, artt. 11 e 12 preleggi, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno per irragionevole durata di procedimento.

Non si ravvisa inadeguatezza dei quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c..

Questa Corte già si è pronunciata sulla questione relativa alla prescrizione(tra le altre Cass. N. 27719/2009), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede, ribadendosi che, la applicazione della prescrizione (decennale o quinquennale) introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto alla equa riparazione non prevista dal legislatore (che non a caso ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente alla clausola convenzionale di cui all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone, a ben vedere, la stessa ratio. Ogni altra argomentazione rimane evidentemente assorbita.

I motivi vanno quindi rigettati, siccome infondati. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che determina in Euro 1.100,00 per onorari ed Euro 100, 000 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Romano antistatario.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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