Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11294 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/05/2011), n.11294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1038/2009 proposto da:

SARDALEASING S.P.A. (OMISSIS), in persona del Vice Presidente del

Consiglio di Amministrazione Dott. R.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177 PAL A, presso lo

studio dell’avvocato ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASTIO Gian Luigi giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO RAPHAEL DIFFUSION S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 04/04/2008, depositata il 28/05/2008 R.G.N. 103/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con l’accoglimento p.q.r. del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Il fallimento della Raphael Diffusion, nel convenire in giudizio la s.p.a. Sardaleasing dinanzi al tribunale di Cagliari, espose che, con atto dell’aprile 1991, aveva stipulato con la convenuta un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto parte di un fabbricato sito in (OMISSIS), per un costo complessivo di oltre L. 2 miliardi, e che la locatrice, nel marzo 1994, aveva comunicato l’avvenuta risoluzione di diritto dell’accordo per inadempimento dell’attrice – che, a tale data, aveva già corrisposto canoni per un importo complessivo di circa L. 750 milioni.

Chiese, pertanto, la condanna della Sardaleasing alla restituzione dei ratei corrisposti, previa detrazione di quanto ad essa spettante a titolo di equo compenso.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, riconoscendo alla convenuta il diritto alla corresponsione, a titolo di equo compenso, della somma di oltre 195 mila Euro.

La corte di appello di Cagliari, investita del gravame proposto dalla Sardaleasing, lo rigettò.

Quest’ultima ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi, illustrati da memoria.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1526 c.c.); insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1384 c.c.); motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un fatto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, e che sono volti a contestare la bontà del decisum di appello in punto di mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni da occupazione protrattasi dopo la risoluzione del contratto, sono del tutto privo di pregio.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto – previa qualificazione della fattispecie come leasing traslativo – che il pagamento del compenso relativo al periodo di occupazione dell’immobile successiva alla risoluzione contrattuale costituisse domanda nuova e diversa rispetto a quella – legittimamente avanzata dalla ricorrente – di riconoscimento del compenso previsto al citato art. 1526 c.c. (di natura indennitaria), come tale non suscettibile di legittima introduzione in fase di appello.

Correttamente e condivisibilmente la corte territoriale evidenzia come la causa petendi delle relative pretese sia diversa (rispettivamente, il contratto di locazione quanto alla richiesta di indennizzo per l’uso del bene, l’occupazione sine titulo del bene quale fonte di responsabilità aquiliana), onde la necessità di due specifiche e diverse domande, l’una indennitaria, l’altra risarcitoria (Cass. 18195/07).

Conforme a diritto ed esente da vizi logico-giuridici, la motivazione in esame si sottrae alle censure mossele, e deve essere pertanto confermata.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1526 c.c.);

motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un fatto decisivo del giudizio.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

Esso è rivolto, difatti, a contestare un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito (quello afferente ai criteri di computo dell’entità dell’indennizzo dovuto al locatore) che, esente da vizi logico-giuridici, si sottrae tout court all’esame di questa corte di legittimità, risultando ampiamente e congruamente motivato (f. 9 della sentenza impugnata), mentre per altro verso la ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, non indica punto in quale atto del procedimento di primo grado le richieste di computo secondo diversi parametri siano state tempestivamente rappresentate al giudice del merito e da questi illegittimamente disattese.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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