Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11294 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13294/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.P. (c.f. (OMISSIS)), V.G.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 20, presso l’avvocato LO CONTE ANTONELLA, rappresentati e

difesi dall’avvocato DE CHIARO Domenico, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMAA depositato il

03/04/2007, n. 56559/05 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta infondatezza,

condanna aggravata di parte ricorrente ex art. 385 c.p.c.,

distrazione delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte di Appello di Roma in data 9/10/2006 che aveva condannato il Ministero stesso al pagamento di somma a favore di T.P. e V.G., a titolo di indennizzo, per irragionevole durata di procedimento.

Il ricorso consta di cinque motivi. Resistono con controricorso T. e V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi (riguardo ai quali non si ravvisa violazione del principio di autosufficienza del ricorso) che vanno rigettati, in quanto infondati. Essi attengono al vizio di motivazione e alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 – 2946 c.c., in ordine alla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno per irragionevole durata di procedimento.

Questa Corte già si è pronunciata sulla questione relativa alla prescrizione (tra le altre Cass. N. 27719/2009), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione (decennale o quinquennale) introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto alla equa riparazione non prevista dal legislatore (che non a caso ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente alla clausola convenzionale di cui all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone, a ben vedere, la stessa ratio.

Con il terzo motivo (per il quale parimenti non si ravvisa violazione del principio di autosufficienza del ricorso), il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa l’individuazione del dies a quo del procedimento presupposto (opposizione a decreto ingiuntivo), sostenendo che la parte opposta si costituì successivamente. E’ evidente peraltro che il rapporto processuale si costituisce con la notifica dell’atto e, a tutto concedere, il dies a quo potrebbe computarsi dall’iscrizione della causa a ruolo, ma non dalla successiva costituzione dell’opposto. Il motivo pertanto va rigettato, in quanto infondato.

Con il quarto e quinto motivo, che si possono trattare congiuntamente, il ricorrente lamenta omessa motivazione e violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, in punto irragionevole durata del procedimento. Il Ministero si riferisce ad una serie di rinvii ad istanza di parte ed a vari “incidenti” processuali, ma sul punto il motivo è del tutto generico, non indicando neppure le date dei rinvii e la durata di tali “incidenti”.

Sostiene altresì il ricorrente la necessità di una valutazione concreta del giudice riguardo all’iter processuale, con addebitabilità all’ufficio dei soli ritardi dipendenti dalla sua attività. Va precisato, al riguardo che, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. S.U. n. 1338/04) la sussistenza del danno non patrimoniale, pur non configurandosi in re ipsa, costituisce conseguenza “normale” dell’eccessiva durata, ogni volta che non ricorrono elementi a contrario, specificamente indicati dalla amministrazione.

Vanno pertanto rigettati i relativi motivi, in quanto infondati.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., come sostenuto dal P.G..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese dei presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 100,000 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’Avv. De Chiaro antistatario.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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