Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11293 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. un., 29/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32193/2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA, con

ordinanza n. 709/2019 emessa il 25/10/2019 nella causa tra:

D.V.C.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

COMUNE DI VENOSA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

Giudice di Pace di Roma.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria provinciale di Potenza si è rivolta a questa Corte affinchè individui il giudice avente giurisdizione, a fronte del provvedimento del 18 ottobre 2018 con il quale il Giudice di pace di Roma dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, rimettendole gli atti, in relazione ad una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta da D.V.C. avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per il mancato pagamento di alcune forniture di gas, ritenendo che essa non si riferisse al mancato pagamento di tasse nè di imposte, ma al mancato pagamento di un corrispettivo a fronte di una erogazione di gas domestico da parte del Comune di Venosa in favore della signora D.V. e quindi fosse estranea alla riscossione di un credito tributario.

Il Procuratore generale ha reso conclusioni scritte ex art. 380 ter c.p.c., nelle quali chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Giudice di pace di Roma.

Diritto

RITENUTO

che:

può convenirsi con le osservazioni del Procuratore generale, secondo le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che:

– il provvedimento del Giudice di pace di Roma fa generico riferimento alla materia dei tributi senza specificare l’oggetto reale della controversia;

– verificato il titolo per cui si procede, risulta trattarsi di cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l’erogazione di gas metano;

– di conseguenza, l’ente erogatore non agisce esercitando un potere impositivo, ma soltanto in forza di un rapporto contrattuale (nelle sue conclusioni, la Procura generale richiama Cass. n. 11720 del 14.5.2010 che, a proposito della riscossione di contributi consortili, afferma che “Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il consorzio di bonifica, nella specie ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile, abbia agito nei confronti dell’utente per il recupero delle somme dovute per l’utilizzazione del servizio medesimo. In tal caso, infatti, l’ente non agisce nell’esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale, che nemmeno comporta l’iscrizione dell’utente al consorzio”).

La giurisdizione tributaria si colloca all’interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, prima parte, per quel che qui rileva: “… tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio- le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati – e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione ed alle sanzioni – unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all’obbligazione tributaria”.

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, pertanto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rileva il cd. “petitum sostanziale”, correlato non soltanto alla concreta statuizione sollecitata al giudice, ma anche alla causa petendi, ossia all’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest’ultima dal diritto positivo.

Al fine di individuare se una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l’intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, occorre verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca, come in questo caso, il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico. Il fatto che l’ente locale possa disporre, perchè attribuitigli dalla legge, per la riscossione dei propri crediti, di strumenti privilegiati di riscossione, non altera la natura del credito per cui si agisce e di conseguenza non incide sulla giurisdizione (v. nello stesso senso, a proposito di cartella esattoriale emessa da un Comune per mancata corresponsione dei corrispettivi per la fornitura di acqua erogata in favore di un privato, Cass. n. 13775 del 2002).

Va dichiarata quindi la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio.

Nulla sulle spese, trattandosi di regolamento promosso d’ufficio.

P.Q.M.

nella causa tra Comune di Venosa e D.V.C. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA