Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11293 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/05/2011), n.11293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1016/2009 proposto da:

LEASINT S.P.A. (già INTESA LEASING S.P.A.) (OMISSIS), in persona

del Direttore Generale, Dott. B.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio

dell’avvocato LAMPIASI Andrea, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GABETTA FERNANDO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FERRARI GRAFICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in

persona del curatore Avv. M.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell’avvocato

PAROLA Stefania, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NEVOLA ROBERTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, SEZIONE SECONDA CIVILE,

emesso il 27/11/2008, depositato il 28/11/2008R.G.N. 2753/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FERNANDO GABETTA;

udito l’Avvocato STEFANIA PAROLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Il tribunale di Bergamo, pronunciando sull’opposizione allo stato passivo del fallimento Ferrari proposta dalla Leasint s.p.a. – che chiedeva, previa rivendica del macchinario concesso alla fallita in locazione finanziaria, l’ammissione allo stato passivo per Euro 134.690 in via chirografaria per canoni scaduti e a scadere all’esito della avvenuta risoluzione del contratto -, dopo aver qualificato il contratto intercorso tra le parti come leasing traslativo, respinse la pretesa dell’opponente di pagamento di somme ulteriori rispetto ai canoni insoluti già ammessi al passivo (per Euro 15.300), avendo essa percepito comunque un importo superiore al corrispettivo per il godimento del bene, da ritenersi comprensivo del risarcimento del danno, ridotto ai sensi dell’art. 1526 c.c., comma 2.

Il decreto è stato impugnato dalla Leasint con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resiste con controricorso il fallimento della s.r.l. Ferrari.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., con conseguente violazione delle norme e dei principi in tema di individuazione della disciplina del contratto innominato, della causa del contratto di locazione finanziaria e dei criteri normativi in tema di analogia, il tutto con violazione degli artt. 1322 e 1323 c.c..

Il motivo è privo di pregio.

Al di là dei suoi non irrilevanti profili di inammissibilità (per aver la ricorrente introdotto in questa sede un tema di discussione, quello della causa negoziale da contratto innominato, mai compiutamente dibattuta nel corso del giudizio di merito, ove essa si era limitata ad evocare una pretesa prevalenza della clausola pattizia ex art. 11 lett. b del contratto), esso, difatti, si infrange sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice dell’opposizione fallimentare nella parte in cui, esattamente qualificato come leasing traslativo il contratto di locazione finanziaria (in considerazione della dirimente circostanza per cui il prezzo dell’opzione finale dopo 5 anni, pari a 1600 euro, era di gran lunga inferiore alla durata tecnologica del bene), ha fatto buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa corte regolatrice in tema di applicazione, nella specie, dell’art. 1526 c.c. (ex multis, Cass. 6034/97 e 24124/06), senza attribuire rilievo (trattandosi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore e non di scioglimento del contratto), nel presente giudizio (come osserva lealmente la stessa ricorrente al f. 30 del ricorso), alla riforma del diritto fallimentare introduttiva dell’art. 72 quater, che disciplina innovativamente la fattispecie del contratto di locazione finanziaria non ancora eseguito.

Con il secondo motivo, si denuncia, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c.; omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Il motivo è del tutto privo di fondamento, collidendo, nella sua impostazione giuridica, con quanto – va ripetuto – più volte affermato da questa corte in ordine alla legittima applicabilità, in via analogica, della norma di cui all’art. 1526 c.c. (che la difesa della ricorrente mostra di ritenere – non fondatamente applicabile alla sola compravendita). Nessun indebito arricchimento del compratore o suoi aventi causa risulta, nella specie, legittimamente predicabile in conseguenza dell’applicazione della norma in esame, onde la corretta attuazione, da parte del tribunale di Bergamo, del relativo principio di diritto e la conseguente, ritenuta illegittimità della richiesta della Lesint di collocazione al passivo di somme ulteriori rispetto ai canoni già riconosciuti ed ammessi, avendo quest’ultima percepito comunque un importo superiore al corrispettivo per il godimento del bene, comprensivo del dovuto risarcimento del danno (così, condivisibilmente, il decreto oggi impugnato, che ha, altrettanto correttamente, respinto la riconvenzionale del fallimento e la connessa richiesta di ctu).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue come da dispositivo, giusta il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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