Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11293 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11517/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER,43, presso l’avvocato ROMANO

Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

29/03/2007, n. 56480/05 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta infondatezza e

condanna aggravata ex art. 384 c.p.c..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte di Appello di Roma in data 09/10/2006 che aveva condannato il Ministero stesso al pagamento di somma, a titolo di indennizzo, per irragionevole durata di procedimento, a favore di S.A..

Il ricorso consta di quattro motivi.

Resiste con controricorso la S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce nullità del decreto per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., essendo questo sottoscritto dal solo Presidente. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 135 c.p.c., per i provvedimenti che definiscono il procedimento camerale, nella forma del decreto, è sufficiente la sottoscrizione del Presidente, quando la pronuncia è collegiale.

Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce ulteriore nullità perchè nella intestazione del decreto figura un consigliere diverso da quello originariamente designato. Il motivo va rigettato, perchè infondato. L’asserita sostituzione, eventualmente senza l’osservanza dei presupposti di cui all’art. 174 c.p.c. e art. 79 disp. att. c.p.c., costituisce mera irregolarità interna che non produce nullità del decreto (così, tra le altre, Cass. N. 13467 del 2003).

Possono essere trattati congiuntamente il terzo e quarto motivo che attengono al vizio di motivazione e alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 – 2946 c.c., in ordine alla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento de danno per irragionevole durata di procedimento.

Questa Corte già si è pronunciata sulla questione relativa alla prescrizione (tra le altre, Cass. N. 27719/2009), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione (decennale o quinquennale) introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto alla equa riparazione, non prevista dal legislatore (che non a caso ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente alla clausola convenzionate di cui all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone, a ben vedere, la stessa ratio.

I motivi vanno quindi rigettati, siccome infondati.

Non si ravvisano i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., come sostenuto dal P.G..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che determina in Euro 1.000,00 (mille) per onorari ed Euro 100,00 (cento) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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