Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11292 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11292 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 7233-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PLACIDO & C SAS DI CAVALLARO ALFONSO;
– intimata avverso la sentenza n. 14/2/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO del 13/01/2011, depositata il
31/01/2011;

Data pubblicazione: 31/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’
11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

C RACCIOLO.

Ric, 2013 n. 07233 sez. MT – ud. 11-05-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Placido S.a.s. di Cavallaro
Alfonso & C per la cassazione della sentenza n. 14, depositata il 31.1.11, con cui
la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la
pronuncia di primo grado, ha annullato una cartella di pagamento emessa ai
sensi dell’art. 36 bis, D.P.R. 600173 perché non preceduta dall’invio di un avviso
bonario, ritenuto necessario per avere l’Amministrazione proceduto al recupero
di crediti d’imposta indicati in dichiarazione.
Ricorre l’Ufficio con un unico motivo concernente la violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 bis, comma 3, D.P.R. 600/73 e dell’art. 6, comma 5, 1.
212/00, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella quale la Commissione
Regionale sarebbe incorsa annullando la cartella pur in assenza di incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione, da ritenere non sussistenti, secondo la
difesa erariale, qualora l’Amministrazione si limiti a disconoscere l’esistenza di
un credito di imposta e la spettanza del relativo diritto alla compensazione.
La società contribuente non si è costituita nel presente giudizio.
Il motivo non appare meritevole di accoglimento.
Sulla scorta del consolidato principio che la diretta iscrizione a ruolo della
maggiore imposta ai sensi degli articoli 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR.
633/72 è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia
determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare,
sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori
materiali o di calcolo (Cass. nn. 14070 del 2011, 12762 del 2006) questa Corte

Ricorso n. 7233/2013 R.G.

osserva:

ha di recente affermato, con l’ordinanza n. 5318/12, che con tali modalità non
possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che la
negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno
precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere
ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e

l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione
di motivato avviso di rettifica.
Da tali principi, enunciati in fattispecie che presenta un’evidente analogia con
quella in esame – trattandosi comunque del potere dell’Ufficio di recuperare
tramite cartella di pagamento somme in relazione alle quali il contribuente ha
ritenuto che il proprio debito tributario, pur dichiarato esistente, risultasse
tuttavia estinto per l’esistenza di poste creditorie da lui vantate verso il Fisco,
ma da quest’ultimo disconosciute (eccedenza IVA nel caso di cui all’ordinanza
n. 5318/12, credito di imposta nel caso oggi all’esame della Corte) – discende
che il disconoscimento del credito di imposta non poteva avvenire mediante
l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo,
ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta (atto
espressamente contemplato dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/04,
ma che l’Amministrazione aveva il potere di emettere anche prima
dell’introduzione di tale disposizione nell’ordinamento, cfr. Cass. 8033/11 e
altre); in difetto di previo avviso di recupero, sarebbe stato necessario quanto
meno l’avviso bonario, la cui mancanza è stata quindi correttamente ritenuta
dalla Commissione Tributaria Regionale causa di illegittimità della cartella
impugnata.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
Ricorso n. 7233/2013 R.G.

valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte
vittoriosa non si è costituita.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 11 maggio 2016
Il Pr

ente

P.Q.M.

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