Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11292 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/05/2011), n.11292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 289/2009 proposto da:

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI

PIERLUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati PARISI Serenella,

PARISI PLACIDO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA STUDIO SIGMA S.R.L. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore unico pro tempore Dott. G.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LOMBARDIA N. 40, presso lo

studio dell’avvocato ASTONE FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MACCARI Raffaele giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 212/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 17/03/2008, depositata il 16/04/2008 R.G.N. 707/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La società Studio Sigma, premesso di aver ricevuto un primo mandato dalla s.n.c. Cancellieri volto ad organizzare la realizzazione di un programma di costruzione di 60 alloggi inserito dall’assessorato regionale siciliano in un progetto di edilizia agevolata (con il compito specifico di assistenza alla procedura di espropriazione del terreno, di assistenza tecnico-giuridica nell’iter burocratico presso il competente assessorato, di assistenza nell’istruttoria della pratica di mutuo presso l’istituto di credito finanziatore) verso un compenso di L. 180 milioni, nonchè di aver ricevuto, in seguito, altro mandato (per la elaborazione dei dati statistici del complesso edilizio, dei conteggi degli appartamenti promessi in vendita e per la gestione dei servizi tecnico-amministrativi) verso un ulteriore compenso di 250 milioni (ricevendo acconti per complessivi 130 milioni), chiese e ottenne dal tribunale di Messina un’ingiunzione di pagamento per L. 209.500.000, avverso la quale proposero opposizione tanto la società debitrice quanto, in proprio, i fratelli C., chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito vantato dalla ricorrente in ingiunzione.

Il giudice di primo grado accolse l’opposizione, accertando l’inesistenza del credito della Sigma e revocando in pari tempo l’ingiunzione di pagamento, oltre a dichiarare l’opposta obbligata a rilasciare fattura per L. 80 milioni in favore della s.n.c. Cancellieri.

La corte di appello di Messina, investita del gravame proposto dalla Sigma, lo accolse in parte, condannando C.B. e G. al pagamento in suo favore della somma di 80.567 Euro.

La sentenza è stata impugnata da C.B. con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi, cui se ne aggiunge un sesto relativo alle spese processuali.

Resiste con controricorso la società Studio Sigma.

La parte ricorrente ha depositato ampia memoria illustrativa.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo – che lamenta una erronea valutazione della deposizione del teste F., chiamato a deporre sulla circostanza secondo la quale l’impresa oggi ricorrente si era dovuta rivolgere a terzi per le inadempienze della Sigma – è inammissibile. Sotto un duplice, concorrente profilo.

Il primo ha riguardo al mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sua formulazione (erroneamente elaborata, tra l’altro, sotto forma di quesito di diritto pur essendo denunciato un vizio motivazionale) non risponde ai canoni ripetutamente indicati da questa corte regolatrice quanto alla necessità che la formulazione riassuntiva del motivo contenga una efficace sintesi del fatto controverso la cui diversa valutazione avrebbe diversamente determinato il giudice di merito, ricavandosi viceversa tale indicazione, nella specie (id est l’inadempimento o il non esatto adempimento del mandato), soltanto dalla integrale lettura del motivo, mentre questa corte ha avuto modo di chiarire come, nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. 16002/2007, mentre Cass. 8897/08 precisa ulteriormente che l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso).

Il secondo verte sulla valutazione della rilevanza della deposizione di un teste, valutazione che, ove congruamente e correttamente motivata, si da risultare, come nella specie, esente da vizi logico- giuridici, si sottrae tout court ad ogni forma di sindacato in sede di legittimità; non senza considerare, ancora, che costituisce ius receptum di questa corte regolatrice il principio secondo il quale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (così, tra le altre, Cass. 17477/07).

Con ñ1 secondo motivo, si denuncia altro vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

Il motivo – che lamenta un errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel quantificare la somma corrisposta dal ricorrente, sulla premessa che, tra le parti, sarebbe intercorso un unico contratto di mandato – è anch’esso inammissibile, poichè, da un canto, prospetta a questa corte una questione del tutto nuova, relativa al (diversamente strutturato) rapporto di mandato intercorso tra le parti, dall’altro, difetta totalmente di autosufficienza sia sotto il profilo della mancata sintesi descrittiva degli elementi probatori che la corte di appello non avrebbe esaminato, sia sotto quello dell’inammissibile rinvio agli atti e ai documenti di causa rilevanti, senza che il relativo contenuto sia riportato, quanto meno in parte qua, come pure sarebbe stato suo preciso onere, nel corpo del motivo di doglianza, al fine di consentire a questa corte di legittimità il positivo (ma non etero-determinato) riscontro della bontà delle tesi esposte.

Va sotto altro profilo ancora rilevato, quanto alla somma corrisposta al G. (L. 80 milioni), costituente uno degli importi non ammessi in detrazione dal giudice di merito, che, delle due rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata – la veste di semplice socio e non di legale rappresentante o amministratore del G.;

il contrasto tra la richiesta dell’opponente di rilascio della fattura per 80 milioni comprensiva di Iva e l’affermazione dell’avvenuto versamento della stessa somma al netto dell’Iva – l’odierna ricorrente censura soltanto la prima, onde la sua ininfluenza rispetto alla pronuncia che, sul piano motivazionale, resta definitivamente sorretta dalla ratio decidendi non impugnata.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 3 febbraio 1989, n. 39; L. n. 253 del 1958; D.M. 21 dicembre 1990, n. 452); motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo non ha giuridico fondamento, avendo la corte territoriale evidenziato come l’attività svolta dalla società Sigma comprendesse essenzialmente una forma di assistenza tecnico-giuridica nell’iter burocratico da seguire presso la regione siciliana e nell’istruttoria della pratica di mutuo presso l’istituto di credito erogatore, così mostrando di ricomprendere tout court tale attività nell’orbita del rapporto di mandato (così come, d’altronde, fin dall’origine convenuto tra le parti). Trattasi di giudizio fattuale-interpretativo che, correttamente motivato ed esente da vizi logico-giuridici, si sottrae del tutto alle censure mosse dalla ricorrente.

Con il quarto motivo, si denuncia un ulteriore vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La doglianza è inammissibile poichè il vizio lamentato, ove pure in ipotesi configurabile (ciò che, nella specie, non appare peraltro predicabile, avendo la corte di merito correttamente interpretato i fatti processuali rilevanti in parte qua, come meglio si dirà all’esito dell’esame del motivo che segue), avrebbe dovuto essere denunciato sotto il profilo della omessa pronuncia ovvero della violazione di legge, ma non (del tutto illegittimamente) come difetto motivazionale.

Con il quinto motivo, si denuncia, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

La censura – che lamenta un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata ed una conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver ritenuto non provato il danno lamentato dalla Cancellieri nonostante alcun rilievo fosse stato sollevata dalla Sigma con l’atto di appello, contenente la sola contestazione della mancata quantificazione del danno e non della prova dello stesso – è inammissibile (oltre che infondata nel merito, avendo la corte di appello interpretato, sia pur sinteticamente, l’eccezione dell’odierna resistente, letteralmente riguardante la mancata prova dell’ammontare del danno, come implicita ma inequivoca contestazione dell’esistenza stessa di un danno risarcibile), atteso che il quesito con il quale essa si conclude non risponde punto ai requisiti ormai costantemente evidenziati e conseguentemente richiesti dalla giurisprudenza di questa corte in termini di rappresentazione della fattispecie sotto un profilo astratto, che consenta di dare risposta sul piano dei principi di diritto e non di mera concretezza di fattispecie e di singola vicenda processuale.

Al rigetto di tutti i motivi di ricorso consegue, ipso facto, la reiezione dell’ultima doglianza, relativa alle spese del processo di merito.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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