Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11292 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 09/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26612/2017 proposto da:

BANCO BPM SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio

dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE MERCANTI, CRISTIANA BIGLIA;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio

dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE MERCANTI, CRISTINA BIGLIA;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimati –

nonchè da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

32, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GIACCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO TATOZZI;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3758/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato CARLO D’ERRIGO;

udito l’Avvocato CORRADO GIACCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/8/2017 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla società Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare Società Cooperativa) in relazione alla pronunzia Trib. Lodi 20/8/2015, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. M.G. di pagamento di somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (o in subordine di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c., o in via di ulteriore subordine di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.) lamentati in conseguenza di due operazioni asseritamente illecite: l’acquisto di n. 5 milioni di azioni Telecom “effettuato tramite impiego della somma di Euro 20.000.000,00 concessagli in affidamento dalla Banca”, e la “vendita di azioni Ades Ligure Lo Ord N EUR” al prezzo maggiore del prezzo massimo e del prezzo di chiusura della seduta di borsa dei giorni, rispettivamente, 26/1072004 e 1/12/2004.

Avverso la suindicata decisione della corte di merito la società Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare Società Cooperativa) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il M., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Già chiamata all’udienza camerale del 13/3/2019, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 e il 2 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 652 c.p.p. artt. 115,116 c.p.c., art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 183 c.p.c., art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 2033,2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “c.d. “Operazione Telecom””, alle “c.d. “Operazioni a prezzi difformi rispetto a quelli di mercato””, al “dossier titoli intestato al signor M…. (cfr. docc. 15 e 16 del fascicolo di primo grado della Banca)”, al “medesimo dossier titoli n. 003-01-1799 intestato al signor M.”, alla “sentenza del Tribunale penale di Milano del 28.05-10.10.2011”, alla “sentenza n. 4122 della Corte d’Appello di Milano… pubblicata in data 29.10.2015 e passata in giudicato”, all'”atto di citazione notificato in data 02.03.2011″, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”interposto gravame”, alle “precisazioni delle conclusioni” del 22/2/2017, alle “dichiarazioni del Dottor B.”, alla “requisitoria del P.M.”, al “ricevuto… affidamento per Euro 20 milioni (cfr. doc. 36, pagina 37 del fascicolo di primo grado della Banca)”, al “materiale probatorio raccolto in sede penale”, alla CTU B.”, alle “prove orali non ammesse”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche ai vizi della motivazione ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (v., in particolare pagg. 28 e 29 del ricorso), (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 3, al 4 e al 5 motivo, che non risultano dalla ricorrente sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comam 1, n. 4, essendosi la ricorrente limitata a muovere apodittiche doglianze, sicchè i motivi sono nulli per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione in realtà di “non motivi” (cfr., da ultimo, Cass., 8/1/2020, n. 120).

Emerge dunque evidente come nella specie la ricorrente invero inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in

discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

All’inammissibilità del ricorso consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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