Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11292 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11477/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.I. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALUZZO 8, presso l’avvocato NATALE

FERNANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA Silvio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

30/03/2007, n. 56831/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta infondatezza

del ricorso e condanna aggravata ex art. 385 c.p.c.; trasmissione ex

art. 5 della legge Pinto, degli atti al Procuratore Generale c/o la

Suprema Corte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 30/3/2007 che aveva condannato il Ministero stesso al pagamento di somma, a titolo di indennizzo, per irragionevole durata di procedimento, a favore di D.M.I..

Il ricorso consta di quattro motivi.

Resiste con controricorso la D.M., che pure ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso pertardività: il decreto, non notificato, è stato pubblicato in data 30 marzo 2007 ed il ricorso e stato notificato il 17/04/2008. In mancanza di una indicazione esplicita della norma, è da ritenere, nella specie, applicabile la sospensione dei termini di cui alla L. 742 del 1969. Il ricorso è stato pertanto notificato in termini.

Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi che attengono al vizio di motivazione e alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 – 2946 c.c., in ordine alla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno per irragionevole durata di procedimento.

Non si ravvisa inadeguatezza dei quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c..

Questa Corte già si è pronunciata sulla questione relativa alla prescrizione (tra le altre Cass. N. 27719/2009), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede ribadendosi che la applicazione della prescrizione (decennale o quinquennale) introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto alla equa riparazione non prevista dal legislatore (che non a caso ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente alla clausola convenzionale di cui all’art. 35 CEDU) e vanificherebbe o scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone, a ben vedere, la stessa ratio.

I motivi vanno quindi rigettati, siccome infondati.

Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile, in quanto privo della sintesi, per giurisprudenza consolidata (tra le altre Cass. N. 8487 del 2009) omologa al quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Con il quarto motivo, l’amministrazione lamenta violazione della L. L. n. 89 del 2001, artt. 2 – 3 e art. 2967 c.c., sostenendo che era preciso onere della controparte dimostrare l’ascrivibilità del ritardo al comportamento dell’ufficio per il periodo 1976 – 85 per il quale mancano i verbali di udienza. Anche tale motivo appare infondato. Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte Cass. Su. N. 1338/04) la sussistenza del danno non patrimoniale, pur non configurandosi in re ipsa, costituisce conseguenza “normale” dell’eccessiva durata, ogni volta che non ricorrano elementi a contrario, fatti valere dall’amministrazione. Non si potrebbe certo ascrivere a responsabilità dell’odierna resistente la mancanza di verbali di udienza.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Non si ravvisano i presupposti di cui all’art. 385. c.p.c., come sostenuto dal P.G..

Va precisato che la cancelleria del giudice a quo già aveva effettuato gli adempimenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’avv. Silvio Ferrara, antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che determina in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,000 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Silvio Ferrara, antistatario.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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