Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11292 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21304/2015 proposto da:

Q.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO COMO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1229/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Messina respingeva sia l’appello proposto dall’I.N.P.S. nei confronti di Q.C. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’appello proposto dalla Q. e, per l’effetto, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva (parzialmente) accolto la domanda della parte privata e riconosciuto il suo diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18/8/2009. Seguiva la compensazione delle spese processuali tra le parti, fatta eccezione per le spese di c.t.u. che venivano poste a carico dell’I.N.P.S.;

– avverso detta sentenza Q.C. ricorre per cassazione con un motivo;

– l’I.N.P.S. resiste con controricorso;

– il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto solo intimato;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole della compensazione delle spese del giudizio di appello che assume disposta in assenza di soccombenza reciproca e al di fuori del principio di causalità che doveva regolarne l’attribuzione in favore della parte vittoriosa, che non aveva dato causa al processo o al suo protrarsi. Ed invero nel caso di specie – sostiene la ricorrente – l’appellata aveva dovuto resistere nel giudizio di appello proposto dall’I.N.P.S., sopportandone i relativi costi, dal che doveva ritenersi che fosse stato violato il criterio della soccombenza reciproca che doveva essere sotteso alla disposta compensazione;

– il motivo è manifestamente infondato;

– nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, oltre all’appello dell’I.N.P.S. vi era stato anche l’appello della Q. che aveva dedotto l’erroneità della decisione di primo grado assumendo di aver diritto alla prestazione sin dalla data della domanda amministrativa (a fronte di un riconoscimento ottenuto solo a far data dal 18/8/2009);

– entrambi gli appelli erano stati ritenuti infondati;

– correttamente allora la Corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese in presenza di una soccombenza reciproca;

– la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va rigettato;

– infine, non vi è luogo a condanna della parte soccombente alle spese, avendo la ricorrente depositato formale dichiarazione ai fini dell’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. – con modificazioni – nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento avviato successivamente al 2 ottobre 2003;

– va dato atto dell’applicabilità del Dd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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