Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11291 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31605/2007 proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MIRABELLO 14, presso l’avvocato ANTICO GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dagli avvocati FORLIANO Raffaela, FRAGOMENI

ALFONSO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA depositato il

02/08/2007; n. 44/07 R.E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso con conseguente archiviazione del principio di diritto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, M.M. impugnava nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto della Corte di Appello di Potenza 19/6/2007 che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, dal quale essa era stata estromessa per carenza di legittimazione passiva. Precisava la ricorrente di essere stata chiamata in giudizio e di aver essa stessa chiesto l’estromissione.

Chiedeva il risarcimento del danno morale. Non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione.

E’ indubbio che la volontaria costituzione in un procedimento, in ordine al quale il soggetto non avesse alcun interesse a partecipare (e se di ciò egli avesse piena consapevolezza) escluderebbe la sussistenza di un patema d’animo, giustificante il risarcimento del danno morale, in ipotesi di irragionevole durata del procedimento;

nella specie, peraltro, il giudice non ha considerato che l’attuale ricorrente non si è costituita volontariamente, ma è stata chiamata in causa ed ha chiesto ed ottenuto l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.

Va pertanto cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

La M. era stata chiamata in giudizio davanti al TAR Basilicata in data 24/08/2000; il procedimento si concludeva con sentenza emessa in data 14/10/2006; è da ritenersi di ragionevole durata un termine di anni tre ; tale termine pertanto è superato per un periodo di anni tre e mesi due. Può determinarsi, sulla base dei parametri utilizzati dalla CEDU e secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, una somma, a titolo di risarcimento del danno morale, nella misura di Euro 2.400,00.

Le spese seguono la soccombenza per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.400,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, nonchè le spese del giudizio che determina, per quello di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; per quello di legittimità Euro 600,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

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