Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11290 del 10/05/2010
Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11290
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19767/2004 proposto da:
C.R. (OMISSIS), B.M.T.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo
studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ORTENZI Massimo;
– ricorrenti –
e contro
C.E., G.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 118/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 01/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, visto l’art. 375 c.p.c., chiede che l’Ecc.ma Corte di
Cassazione – sezione seconda – voglia dichiarare inammissibile il
ricorso.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che C.R. e B.M.T. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello d’Ancona n. 118/04 nella causa promossa dai medesimi contro C.E.;
Considerato che non è stato proceduto alla rinnovazione della notifica nei termini indicati nell’ordinanza di questa Corte in esito ad udienza camerale del 25.3.09;
ritenuto pertanto che il presente ricorso dev’essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010