Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11290 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12337/2013 proposto da:

A.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANANTONIO TESTA;

– ricorrente –

contro

A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VANDA CAPPELLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 775/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

Il sig. A.E. ricorre, con tre motivi, nei confronti del fratello A.M., che si costituisce con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 775/201.3, depositata il 18/02/2013, con la quale è stata integralmente confermata la sentenza del Tribunale di Como che, previo accertamento della consistenza dell’asse ereditario, aveva accolto la domanda di scioglimento della comunione relativa all’eredità della madre R.C., deceduta ab intestato il (OMISSIS).

Corte d’Appello, per quanto qui ancora rileva, concludeva per la correttezza dell’operazione di ricostruzione della massa ereditaria, nell’ambito del procedimento divisionale, attraverso una C.T.U. contabile, rilevando che la legge prescrive l’obbligo dei condividenti, nel corso delle operazioni di divisione, di rendere i conti ma non stabilisce le modalità di rendiconto.

Il giudice di appello escludeva inoltre la sussistenza di un mandato con rappresentanza tra il sig. A.E. e la madre e qualificava la scrittura privata, datata 29 luglio 1999, come donazione, nulla per difetto di forma, e non anche come contratto atipico di vitalizio alimentare, mancando, nell’atto, qualsiasi pur generico riferimento ai bisogni della madre per il futuro, oppure a necessità della predetta commisurate alla durata della sua vita: al contrario risultava che la de cuius disponeva di consistenti mezzi propri oltre alla pensione, e che sosteneva autonomamente le spese della vita domestica anche a beneficio del figlio convivente, in favore del quale aveva emesso diversi assegni ed effettuato bonifici.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il sig. A.E. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 263 c.c. e ss., e art. 723 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo l’erroneità della scelta, nell’ambito del processo divisionale, di effettuare le operazioni di ricostruzione della massa ereditaria attraverso una C.T.L. contabile, piuttosto che seguire il procedimento di cui agli art. 263 e ss..

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, in tema di divisione ereditaria, l’art. 723 c.c., prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, sono tenuti al rendiconto, ma non stabilisce le modalità del rendiconto suddetto, nè, in particolare, impone il ricorso a quelle dell’art. 263 c.p.c. e segg., la cui adozione, pertanto, è meramente facoltativa ed affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire indagini e prove di tipo diverso (Cass. Civ. Sez. 2^ sent. del 13/07/1991 n. 7797; Sez. 2^, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997).

A tale indirizzo interpretativo risulta essersi conformata la Corte territoriale la quale ha ritenuto corretta la procedura, seguita dal Tribunale nell’ambito del processo divisionale, di ricostruire la massa ereditaria attraverso una C.T.U. contabile, anzichè ricorrere alle modalità di cui all’art. 263 e ss..

Non e dunque ravvisabile la dedotta violazione dell’art. 263 c.p.c. e ss., e art. 723 c.c..

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1703 c.c. e ss., per aver la Corte erroneamente escluso la configurabilità di un mandato con rappresentanza tra il sig. A. e la de cuius, avuto riguardo alle operazioni compiute sul conto corrente acceso dalla R. presso la BNL, ritenendo sussistente il mero conferimento del potere ad operare sul conto suddetto con delega di firma; deduce inoltre vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per errata valutazione delle risultanze della C.T.U..

Il motivo è infondato.

Non sussiste infatti la dedotta violazione delle disposizioni in materia di mandato, poichè la Corte territoriale, con valutazione di merito congrua, logica e coerente, ha escluso, con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS) della BNL, filiale di (OMISSIS), intestato alla sola R., l’esistenza di un mandato in capo al figlio, rilevando, come la scrittura prodotta costituisse, al contrario, il mero conferimento della facoltà di operare sul conto intestato alla madre, con delega di firma.

Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l’effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest’ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto (Cass. 11866/2007).

In ogni caso, pur applicando la normativa in materia di mandato, deve escludersi che l’odierno ricorrente fosse esonerato dall’obbligo di rendiconto nei confronti egli eredi, posto che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l’obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante (Cass. 9262/2003).

L’estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall’art. 1722 c.c., n. 4, e l’obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall’art. 1713 c.c., comma 1, si collocano, infatti, su piani diversi e non confondibili, sicchè la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l’obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest’ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione “mortis causa” (Cass. 7254/2013). Non risultando dunque, come evidenziato dalla Corte d’Appello, che l’odierno ricorrente, avesse mai provveduto ad una rendicontazione prima del decesso della madre, non è configurabile una implicita approvazione del rendiconto medesimo.

Da ciò consegue che i giroconti e bonifici effettuati dal conto corrente intestato alla madre sul proprio conto corrente e gli ulteriori prelievi non giustificati da parte dell’odierno ricorrente vanno restituiti alla massa ereditaria.

E’ invece inammissibile la censura di carenza motivazionale per errata valutazione delle risultanze della Ctu, in quanto essa, nei termini in cui è formulata, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto del n.5) comma 1 dell’art. 360 codice di rito, (Cass. n. 8053/2014), per non avere la Corte territoriale valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare l’espletata ctu contabile.

Anche nel merito, peraltro, non è ravvisabile la acritica adesione alle conclusioni della Ctu atteso che la Corte d’Appello ha specificamente esaminato e valutato le risultanze della consulenza contabile, alla quale, peraltro, l’odierno ricorrente non ha mosso censure specifiche e dettagliate, limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che la Ctu era carente e contraddittoria.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione c/o falsa applicazione degli artt. 782 e 770, nonchè art. 1322 c.c., comma 2, deducendo l’erronea qualificazione della scrittura privata, datata 29 luglio 1999, come donazione, nulla per difetto di forma, e non anche come contratto atipico di vitalizio alimentare.

Anche tale motivo è infondato.

E’ necessario premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, il vitalizio alimentare è il contratto con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all’altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni (Cass. Civ. Sez. 3^ sent. del 01/04/2004 n. 6395) e si differenzia da quello, nominato, dl rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell’alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l’obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali. (Cass. Civ. Sez. 2^ sent. del 22/04/2016 n. 8209).

A tale indirizzo interpretativo risulta essersi conformata la Corte territoriale, la quale ha correttamente escluso che la scrittura privata in esame possa qualificarsi come contratto atipico di vitalizio alimentare, mancando, nel documento, qualsiasi riferimento ai bisogni della madre per il futuro oppure a determinate necessità della predetta, commisurate alla durata della sua vita.

Nel caso di specie, infatti, a parte un riferimento, del tutto generico, alla reciproca assistenza, non risulta dalla predetta scrittura privata alcun concreto riferimento al contenuto dell’obbligazione del figlio ed alle prestazioni, strumentali al soddisfacimento delle esigenze di vita della madre, a cui questi si obbligava per tutta la durata della vita della stessa, come corrispettivo della cessione dei titoli a lei intestati, ed anzi, dalla ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale della de cuius è risultato che la stessa potesse disporre di consistenti mezzi propri (oltre alla pensione), ampiamente sufficienti a sostenere le spese di vita domestica, anche a vantaggio del figlio convivente.

Da ciò, la qualificazione di tale scrittura privata come donazione, nulla per difetto di forma, trattandosi di un’attribuzione gratuita dalla madre in favore del figlio, di ingente valore, senza alcun carattere di corrispettività.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna A.E. alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di A.M., che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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