Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1129 del 21/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1129 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEZZERINI MAURIZIO, CONTI LUIGI e PEPPUCCI PIETRO,
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al
ricorso, dagli Avv.ti Maurizio D’Amando e Franco
D’Amando, elettivamente domiciliati nello studio del
secondo, in Roma, Via Germanico, 168 RICORRENTI
CONTRO
CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA con sede in Terni, in
persona
del
legale
rappresentante pro
tempore,
rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del
controricorso e delibera Presidenziale n.19 del
13.01.2012, dagli Avvocati Angelo Casoli, Massimo
Bugatti e Giovanni Ranalli, elettivamente domiciliato
nello studio di quest’ultimo in Roma, Via delle
Carrozze
n.3
CONTRORICORRENTE
Data pubblicazione: 21/01/2014
AVVERSO
la sentenza n.101/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Perugia – Sezione n. 01, in data
15.02.2011, depositata il 24 maggio 2011;
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Ranalli, per il Consorzio;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che ha
aderito alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.775/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) Il Consorzio ricorre per cassazione avverso la
sentenza n.101/01/2011 in data 15.02.2011, depositata
il 24 maggio 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Perugia, Sezione n. 01, ha respinto
l’appello dei contribuenti e confermato quella di primo
grado, ritenendo e dichiarando che dagli atti di causa
si evinceva la sussistenza dei presupposti impositivi.
Affidano l’impugnazione a tre mezzi.
2)
L’intimato Consorzio, ha chiesto che il ricorso
venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
3) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano
esaminate e risolte tenendo conto dell’orientamento
2
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
giurisprudenziale formatosi al riguardo.
E’ stato, infatti, affermato che, in presenza di
specifica contestazione del consorziato, l’Ente è
tenuto, in base all’ordinario regime di riparto
ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua,
la pretesa dell’ente è a ritenersi legittima e fondata,
sia avuto riguardo all’esistenza di vantaggi fondiari
immediati e diretti(Cass. n.8960/1996, n.8770/2009)
derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di
proprietà del consorziato stesso, sia all’inclusione
degli immobili del consorziato all’interno del
“perimetro di contribuenza”, – regolarmente delimitato
secondo le procedure di legge,- (Cass. SS.UU.
n.11722/2010), sia pure, agli effetti ricollegabili
all’approvazione del “piano di classifica” (Cass.
n.4513/2009).
4) Nel caso la decisione impugnata sembra in linea con
i principi desumibili dalle richiamate pronunce, avendo
verificato e valorizzato le circostanze che era agli
atti la prova del concreto vantaggio per i fondi dei
contribuenti e che tali fondi ricadevano nel “perimetro
di contribuenza”.
5) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
3
(Cass.SS.UU. n.13533/2001, n.2769/2001, n. 14918/2000)
cpc, proponendosene la definizione, con il rigetto, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi degli applicati principi, le spese del
giudizio vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
Il P esidente
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli