Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1129 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/01/2020), n.1129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3546-2018 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FATTORI MARCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI GORIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 3073/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che M.S., cittadino del Pakistan, ricorre con due motivi avverso il decreto del Tribunale di Trieste, in data 11 dicembre 2017, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Considerato che la sentenza impugnata si basa sulla ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, riguardante la non credibilità della narrazione del richiedente (Cass. 4892/2019, 28862/2018, ecc.), censurata con argomentazioni astratte che si risolvono nella richiesta impropria di revisione di giudizi di fatto riservati al tribunale;

che analoga finalità presentano la censura riguardante la situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese, che il Tribunale ha motivatamente escluso rigettando la domanda di protezione sussidiaria e, con il secondo motivo, la vulnerabilità personale, che il Tribunale motivatamente ha ritenuto insussistente, rigettando la domanda di protezione umanitaria;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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