Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1129 del 18/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrica – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8067/2011, proposto da:

Immobiliare Terme s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli 43, presso

l’avv. Francesco D’Ayala Valva, dal quale è rappresentata e difesa,

unitamente all’avv. Antonio Lovisolo, con procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi 12, rappres. e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato come per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/29/10 della commissione tributaria della

Lombardia, depositata il 23/9/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito per l’avvocatura dello Stato l’avv. Meloncelli;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità dei motivi

del ricorso e, in subordine, per l’accoglimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la motivazione in forma semplificata.

L’Immobiliare Terme” s.r.l. impugnò, innanzi alla CTP di Torino, l’avviso d’accertamento attraverso cui l’agenzia delle entrate – ufficio di Novi Ligure – aveva rettificato, per l’anno 2003, il reddito d’impresa derivante dall’attività edile, accertando maggiori imposte Irpeg, Irap e Iva, irrogando la sanzione amministrativa.

In particolare, il maggior reddito afferiva al valore della cessione di un appartamento in ristrutturazione, sito in Acqui Terme, il cui prezzo (di poco superiore all’importo del prezzo d’acquisto e dei lavori di ristrutturazione) fu ritenuto sintomatico di comportamento antieconomico. Si costituì l’ufficio che formulò controdeduzioni.

La CTP rigettò il ricorso, argomentando che l’ufficio aveva correttamente applicato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in quanto costituiva presunzione dotata dei requisiti di legge l’esistenza del margine operativo lordo, secondo il settore di attività, sicchè il prezzo normale degli immobili ceduti era stato determinato applicando ai costi sostenuti la percentuale media corrispondente a detto margine.

Inoltre, la CTP rilevò che la società non aveva fornito elementi idonei a superare la presunzione, specie in ordine ad una situazione di mercato o ad una specifica qualità del bene che giustificasse la vendita immobiliare ad un prezzo inaccettabile in base ai criteri correnti.

Avverso tale sentenza la “Immobiliare Terme” s.r.l. propose appello; si costituì l’agenzia delle entrate con controdeduzioni.

La CTR rigettò l’impugnazione, confermando la motivazione del giudice di primo grado.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

Resiste l’agenzia delle entrate, eccependo l’inammissibilità del secondo e terzo motivo, e l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.

Vanno accolti il primo e terzo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, e va dichiarato inammissibile il secondo.

Con il primo motivo, parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, artt. 62, bis e sexies, L. n. 146 del 1998, art. 10 nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, adducendo che il giudice d’appello aveva ricostruito il valore dell’immobile ceduto, attribuendo rilevanza probatoria esclusiva al criterio del MOL, emergente dallo studio di settore specifico, senza alcun riscontro circa lo stato di fatto dello stesso immobile al momento della cessione.

Il motivo è fondato.

La CTR ha ritenuto corretta la rettifica del reddito imponibile della società ricorrente, per l’anno 2003, in ordine al valore della cessione di un immobile in ristrutturazione, elevato da Euro 129.000 a Euro 181.848,00, con una differenza di Euro 52.848,00, sulla base della argomentazione del carattere antieconomico della condotta dell’imprenditore, il quale avrebbe ceduto la proprietà del bene ad un prezzo inferiore al valore normale.

Ora, il motivo merita accoglimento nella parte in cui ha censurato tale rettifica reddituale sulla base dell’unico elemento presuntivo costituito dalla scostamento tra il prezzo dichiarato e il valore “normale” ricavato dall’applicazione del MOL (margine operativo lordo).

Invero, a seguito dell’abrogazione della presunzione legale afferente al valore desumibile dall’OMI, intervenuta a seguito della L. n. 88 del 2009, è applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), potendo l’ufficio procedere alla ricostruzione del maggior reddito del contribuente applicando le presunzioni semplici di legge, che siano gravi, precise e concordanti.

Nel caso concreto, l’ufficio fiscale ha elevato il valore dell’immobile, mediante l’applicazione del suddetto margine al costo d’acquisto, maggiorato dei costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione; tale criterio del MOL, di per sè, non può costituire elemento presuntivo idoneo a legittimare la specifica rettifica reddituale operata (essendo esso un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla sua gestione operativa) in mancanza di altri elementi significativi afferenti alla specifica cessione esaminata.

Inoltre, il giudice d’appello ha inteso applicare tale criterio, ritenendolo afferente allo studio di settore specifico, sicchè non appare neppure chiara la motivazione adottata in ordine alla precisa tipologia di accertamento di ricostruzione del reddito del contribuente, sotto il profilo delle norme considerate.

Al riguardo, la sentenza impugnata non ha correttamente applicato le norme, di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e sexies, richiamato dalla parte ricorrente.

L’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1 gennaio 2007, in base alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 23, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l’aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle “gravi incongruenze”, prima operato tramite il rinvio recettizio al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 (Cass., n. 26481/14).

Per il periodo precedente al 31.12.2006, dunque, l’accertamento induttivo in questione avrebbe dovuto essere necessariamente fondato sulle “gravi incongruenze” (Cass., N. 20414/14).

Nella fattispecie, trattandosi di accertamento eseguito per l’anno 2003, l’ufficio non ha dedotto che lo scostamento accertato sia da considerare grave in relazione alle risultanze dello studio di settore applicato, ma si è limitato a richiamare la percentuale media del suddetto MOL.

Parimenti da accogliere è il terzo motivo, avente ad oggetto la critica dell’omessa motivazione circa un fatto decisivo per la decisione del giudizio, quale quello inerente ai criteri applicati nel ritenere antieconomica la cessione immobiliare.

Invero, per quanto suesposto, la CTR ha omesso di adottare una esaustiva motivazione in ordine ai presupposti dell’accertamento induttivo fondato sugli studi di settore.

Invece, il secondo motivo è inammissibile, in quanto, come eccepito dall’agenzia delle entrate, la censura relativa alla violazione o falsa applicazione delle medesime norme di diritto invocate a sostegno del primo motivo, afferisce ad una questione dell’illegittima applicazione della percentuale media del MOL, che è estranea alla “ratio decidendi” che attiene alla sussistenza dei presupposti della rettifica reddituale mediante gli studi di settore, ovvero considerando il solo MOL.

Pertanto, cassata la sentenza impugnata, va disposto rinvio ad altra sezione della CTR per una diversa valutazione dei fatti, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassando la sentenza impugnata.

Dispone il rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA