Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11289 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE RIVOLTANA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI

MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati DI GIOVANNI ISIDORO,

BERNARDUZZI MARCELLO;

– ricorrente –

contro

L.M. (OMISSIS), T.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo

studio dell’avvocato ZANELLO ANDREA, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI CARO GIUSEPPE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2850/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato DI GIOVANNI Isidoro, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi al ricorso;

udito l’Avvocato ZANELLO Andrea, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Giuseppe DI CARO, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2.4.03 il Tribunale di Milano, pronunziando sulle domande proposte il 30.7.99 dai coniugi L.M. e T. R. nei confronti della società Immobiliare Rivoltana s.r.l., in liquidazione e Banca Intesa s.p.a (contumace), di esecuzione in forma specifica di due contratti preliminari di compravendita ad oggetto di un appartamento e di un box, rispettivamente stipulati il (OMISSIS), di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della promittente venditrice e di restituzione di indebiti pagamenti, eseguiti anche direttamente alla banca, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda ex art. 2932 c.c., per essere i trasferimenti di proprietà sopravvenuti in corso di causa,ed accoglieva, per quanto di ritenuta ragione, le residue richieste, condannando la costituita società convenuta al pagamento della somma di Euro 88.9655,81, con interessi legali dalla domanda, oltre alle spese del giudizio.

La società Immobiliare Rivoltana proponeva appello, al quale resistevano gli appellati l’adita corte milanese,con sentenza del (OMISSIS) dichiarava il difetto di legittimazione della T., in quanto non stipulante i due contratti e nelle successive fasi agente quale mera incaricata del marito nei versamenti, respingeva nel resto il gravame, confermando la statuizione di condanna della convenuta appellata. A tale conferma la corte di merito ricostruita la vicenda negoziale con particolare riferimento all’assunto accollo del mutuo fondiario ed alle successive vicende di pagamento dei ratei scaduti perveniva ritenendo corretto e condivisibile il giudizio di primo grado che aveva, da una parte, escluso l’addebito di inadempimento a carico del L. e considerato fondato l’implicito richiamo del medesimo al principio inadimplenti non est adimplendum, dall’altra ritenuto che il promissario acquirente avesse indebitamente, tra pagamenti, rinnovi ed elevati interessi, anche anatocistici, segnatamente corrisposti al fine di sottrarre i beni all’esecuzione forzata, versato somme che, come dai conteggi eseguiti dal consulente tecnico, eccedevano notevolmente l’importo effettivamente dovuto. A tal riguardo ed in particolare la corte territoriale riteneva non sostenibile la tesi dell’appellante,secondo la quale il L. si sarebbe impegnato, ancor prima dell’atto di trasferimento e della prevista contestuale dichiarazione di accollo, senza l’adesione della creditrice banca accollataria, a versare l’importo delle rate del mutuo in luogo della mutuataria o,quantomeno,a procurarle la relativa provvista. Un impegno di tal genere,comportante il pagamento prima del rogito e senza alcuna garanzia di adempimento non solo della parte rateizzata del prezzo, ma anche della quota del mutuo, così stravolgendo la precedente “regola contrattuale” scritta,non avrebbe potuto essere desunto dalla condotta successiva del debitore, “malamente interpretata”, dovuta non già alla intenzione di adempiere un debito proprio,bensì alla duplice finalità di sottrarsi alla “progressione anatocistica degli interessi (a tasso elevatissimo) e di evitare la escussione della garanzia ipotecaria e il pignoramento e così in ultima analisi la perdita definitiva del bene”.

Avverso tale sentenza la società Immobiliare Rivoltana s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con comune controricorso i coniugi L. – T., depositando successiva memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sotto tre profili.

I giudici di merito avrebbero anzitutto violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale dettato dall’art. 1362 c.c. e segg. non considerando che il preliminare del (OMISSIS) conteneva una clausola espressamente prevedente l’accollo interno quale modalità di versamento di una parte del prezzo. Se è vero che tale accollo avrebbe prodotto effetti nei confronti della banca mutuante al momento del rogito, tuttavia lo stesso si era perfezionato e produceva effetti tra la società Immobiliare Rivoltana ed il L. fin dalla data della stipulazione del contratto anzidetto ed in virtù dello stesso l’accollante avrebbe dovuto versare le rate del mutuo man mano che le stesse si fossero maturate, quantomeno mettendo a disposizione della società la provvista. L’inadempimento di tale impegno aveva determinato il pignoramento del bene promesso in vendita e, pertanto, la maggiorazione pretesa dalla banca in considerazione dei maturati interessi. Tale accollo interno, correttamente rilevato dal primo giudice, inspiegabilmente sarebbe stato negato dalla Corte d’Appello. Sotto un secondo profilo si deduce violazione dell’art. 1322 c.c. e falsa applicazione delle norme di legge, perchè i giudici di secondo grado avrebbero addirittura negato l’esistenza dell’accollo interno, istituto invece che viene largamente riconosciuto, ancorchè non espressamente disciplinato dalla legge, quale legittima manifestazione di autonomia negoziale meritevole di tutela nell’ordinamento.

Sotto un terzo profilo si deduce “violazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c. e all’art. 1460 c.c.”, perchè la Corte d’Appello, pur avendo dichiarato corretto l’assunto del primo giudice escludente l’addebito di inadempimento sollevato a carico dell’appellato, avrebbe tuttavia contraddittoriamente ritenuto giustificato il rifiuto di adempimento del L. in base al principio inadimplenti non est adimplendum così pervenendo alla condanna della società venditrice a restituirgli le somme versate.

Tale eccezione, infatti, non era stata sollevata dal L. il quale neppure in sede stragiudiziale aveva manifestato l’intenzione di avvalersene, se è vero che aveva continuato ad eseguire i pagamenti, così riconoscendo il proprio debito. Un’ulteriore profilo di contraddittorietà sarebbe stato quello di avere condiviso la decisione del primo giudice nel punto in cui, assumendo che dal momento della trascrizione del pignoramento la società immobiliare si era messa nell’impossibilità di adempiere e che dunque da quel momento il L. non avrebbe dovuto, in forza dell’art. 1460 c.c. corrispondere più nulla, aveva tuttavia condannato la società alla restituzione delle somme corrispostele dopo il pignoramento. Al riguardo si obietta che le somme erano comunque dovute dal L., presupponendo l’eccezione d’inadempimento che colui che se ne avvale si riservi di adempiere a seguito dell’adempimento della controparte, sicchè la decisione sarebbe illegittima, per aver condannato alla restituzione di somme comunque dovute;oppure le somme non erano dovute, ed allora resterebbe incomprensibile il ricorso al principio di cui all’art. 1460 c.c. Il motivo è infondato.

Quanto ai due primi profili di censura,va osservato che la corte di merito non ha negato, in astratta linea di principio, l’esistenza dell’istituto dell’accollo interno, ma ha soltanto escluso che nel caso di specie fosse stato concretamente stipulato un negozio di tal genere tra il L. e la società promittente venditrice, ritenendo implausibile (per le convincenti ragioni in narrativa menzionate) e comunque non provata la tesi dell’appellante, secondo cui il promissario acquirente, che secondo il contratto avrebbe dovuto accollarsi il residuo mutuo solo all’atto della stipula del definitivo, si fosse in qualche modo verbalmente, a modifica di tale originaria pattuizione, impegnato a pagarne anche anticipatamente relativi ratei, altresì fornendo adeguata spiegazione (necessità di salvare l’immobile da azioni esecutive della banca creditrice e di evitare il lievitare degli interessi) del comportamento del medesimo che, pur non essendovi obbligatoci fatto si era sobbarcato a tali gravosi oneri. Le censure avverso tale ricostruzione della vicenda risultano, dunque, di puro merito, e non evidenziando alcuna effettiva violazione della regole di ermeneutica contrattuale, tanto più in considerazione dell’evidente difetto di autosufficienza laddove invocano genericamente una “clausola”, dalla quale avrebbe dovuto desumersi l’asserito più ampio impegno della controparte, senza tuttavia riportarne il preciso contenuto, non possono che essere disattese.

Quanto alle rimanenti doglianze,relative al rilievo dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, la cui proposizione non richiede l’adozione di formule sacramentali o l’espresso richiamo all’art. 1460 c.c., è sufficiente osservare che i giudici di merito, ai quali competeva (in base al ben noto principio da mihi factum dabo tibi ius) qualificare negli appropriati termini giuridici il tenore delle deduzioni difensive delle parti, ben avrebbero potuto desumerne la proposizione, come di fatto è avvenuto, dal complesso delle deduzioni difensive opposte dal L. all’addebito di inadempienza ascrittagli della controparte. Nè illogicità alcuna può ravvisarsi nella conseguente statuizione restitutoria delle somme, obtorto collo versate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto dal promissario acquirente,posto che la confermata legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. risulta dalla corte di merito correlata al rifiuto del promissario acquirente di continuare a pagare anche le somme corrispondenti ai rinnovi dei debiti cambiari,dopo che la promittente venditrice.

venendo meno all’obbligo di trasferire l’immobile libero da trascrizioni e pretendendo ulteriori non dovuti pagamenti, si era a sua volta resa responsabile di ben più grave inadempimento.

Con il secondo motivo si deduce “errata e contraddittoria motivazione”, sotto i seguenti profili: a) perchè, dopo aver ammesso la presenza di una clausola di accollo, sarebbe stata negata l’esistenza della stessa; b) perchè, dopo avere asserito che il L. aveva interamente versato quanto dovuto in corrispettivo del box, che pertanto la società avrebbe dovuto subito trasferirgli, rendendosi così inadempiente, sarebbe stato poi ammesso che, per il “meccanismo cumulativo di pagamento escogitato dalla società, non era possibile stabilire in quale momento si fosse verificato tale inadempimento; c) perchè pur riconoscendosi l’inadempimento del L., nel ritardato versamento di una parte del prezzo da rimettersi direttamente alla promittente venditrice, sarebbe stata al tempo stesso esclusa la violazione dell’obbligazione gravante sul promissario, senza spiegarne le ragioni; d) per aver illogicamente ritenuto che la decisione della creditrice di rinnovare gli effetti insoluti con gli interessi concordati costituisse conferma della non gravità dell’inadempimento del L., trattandosi solo di disponibilità a venire incontro alle difficoltà del debitore; e) per aver affermato che la società aveva incassato somme superiori a quelle previste, pur dopo avere ammesso che gli importi erano comprensivi degli interessi e che questi erano stati espressamente concordati, con apposita clausola contrattuale prevedente un tasso del 2,10% mensile scalare per il caso di protrazione dei versamenti oltre l’anno dalla prevista scadenza.

Anche tale motivo deve essere disatteso, sulla base delle seguenti rispettive considerazioni: a) nessuna contraddizione è ravvisabile nell’aver ammesso che era stato previsto un accollo, limitato al residuo mutuo relativo all’appartamento, che avrebbe riguardato i ratei successivi alla data prevista per la stipula e nell’aver escluso che il promissario acquirente si fosse anche accollato, ancor prima della stipulazione, il pagamento del debito verso la banca, stante Soggettiva diversità delle due obbligazioni; b) la riferita incertezza del dato cronologico,relativo al momento in cui si era manifestato l’inadempimento della società, relativamente al trasferimento della proprietà del box, non integra alcuna illogicità della motivazione, attenendo ad un elemento marginale nella ricostruzione della vicenda, posto che comunque tale inadempimento, così come quello relativo al mancato trasferimento all’appartamento. C) era risultato accertato e persisteva all’atto dell’instaurazione del giudiziosi il profilo di censura è sostanzialmente ripetitivo di quelli esposti nel primo motivo, per cui si rimanda alle relative considerazioni reiettive, con le quali si è ritenuto corretto ed incensurabile il richiamo, da parte dei giudici di merito, all’art. 1460 c.c.; d) il profilo di censura attiene ad un’ argomentazione solo rafforzativa esposta dalla corte di merito, priva di decisività ai fini della valutazione dell’inadempienza ascritta al L., che comunque è stata ritenuta limitata ai primi due anni del rapporto ed obiettivamente non grave, mentre l’assunta disponibilità della creditrice a venire incontro al debitore contrasta con la pretesa degli elevati interessi, superiori a quelli contrattualmente previsti; e) non sussiste alcuna illogicità nella censurata argomentazione, perchè la pattuizione prevedeva solo interessi convenzionali per i debiti contemplati nel contratto preliminare e non anche per altri pagamenti, ivi non previsti, quali quelli relativi a rate del mutuo in scadenza prima della stipula definitiva.

Con il terzo motivo si deduce “errore di fatto”, perchè la sentenza avrebbe, a pag. 10, attribuito all’odierna ricorrente una inesistente contestazione delle conclusioni del c.t.u., che invece, come non compreso dalla Corte d’Appello, sarebbero state del tutto in linea con la tesi della soeietà, confermando che le somme pagate dal L. erano perfettamente conformi agli accordi tra le parti.

La censura non evidenzia alcun vizio della motivazione, poichè, come si desume dal tenore complessivo della stessa, i tassi convenzionali degli interessi, riferiti dal c.t.u., avrebbero potuto comunque applicarsi solo al rinnovo di obbligazioni gravanti, a termini del contratto, sul promissario acquirente, e non anche a quei pagamenti ai quali lo stesso era stato,di fatto, costretto a far fronte, a seguito e per effetto dell’inadempienza della promittente venditrice, al fine di evitare il paventato assoggettamento dell’immobile all’azione esecutiva della banca mutuante.

Il ricorso va, in definitiva, respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio, in ragione della soccombenza.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei resistenti,che liquida in complessivi Euro 4.000,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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