Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11289 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5485-2013 proposto da:

D.R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BASENTO 37, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN VINCENZO PLACCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO LAGHI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

KIRCHER 14, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO D’IPPOLITO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO

D’IPPOLITO;

– controricorrente incidentale –

e contro

D.R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BASENTO 37, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN VINCENZO PLACCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO LAGHI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 154/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato LAGHI Roberto, difensore del ricorrente e

controricorrente all’incidentale che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato D’IPPOLITO difensore del resistente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 25.3.1993 D.R.A., premesso che con atto pubblico (OMISSIS) aveva acquistato da C.A.O. e S.A.M.F. un terreno in (OMISSIS) confinante col condominio convenuto già Cooperativa Talao, lamentava che tempo prima il condominio, nell’operare uno sbancamento, era penetrato per m. sei nel suo terreno realizzandovi un lastricato ed un muro di contenimento per cui era necessario stabilire l’esatto confine.

Il condominio contestata l’occupazione e l’incertezza dei confini, eccepiva che dovevano essere convenuti i singoli condomini e, comunque, l’usucapione.

Il tribunale di Paola accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del condominio sul presupposto che l’azione non rientrasse tra quelle di cui all’art. 1131 c.c., comma 2.

Proposto appello dal D.R., la Corte di appello di Catanzaro non condivideva le conclusioni del primo giudice sulla legittimazione passiva richiamando giurisprudenza sul punto, dava atto che il condominio non aveva riproposto la domanda di usucapione o di applicazione dell’art. 938 ma riteneva fondata l’eccezione di usucapione o specularmente di prescrizione della proprietà dell’appellante sulla porzione di terreno che, a seguito dell’accertamento dei confini, risultava essergli sottratta.

Dalla documentazione allegata dallo stesso appellante risultava incoato altro giudizio per regolamento di confini nel 1972, poi estinto per cui la citazione del 1993 riguardava fattispecie assolutamente identica.

Ricorre D.R. con tre motivi, unitariamente trattati e variamente articolati, resiste il condominio proponendo ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col ricorso principale si denunziano violazione degli artt. 112, 342, 343 e 346 c.p.c., art. 950 c.c., vizi di motivazione su fatto controverso perchè controparte si è limitata a chiedere la conferma della sentenza di primo grado.

Col ricorso incidentale si censura la non condivisione della sentenza di primo grado sulla legittimazione dell’amministratore con richiami giurisprudenziali.

Questa censura è tardiva in quanto il ricorso è stato validamente notificato in cancelleria il 21.2.2013 mentre il controricorso è stato inoltrato per posta il 4.4.2013. Il ricorso principale, nella prospettazione di tre motivi unitariamente trattati e variamente articolati, contravviene alla necessaria specificità dell’impugnazione e non supera il rilievo che, dalla documentazione allegata dallo stesso appellante, risultava incoato altro giudizio per regolamento di confini nel 1972, poi estinto per cui la citazione del 1993 riguardava fattispecie assolutamente identica.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

Non era necessaria la proposizione dell’appello incidentale essendo ininfluente la riproposizione delle eccezioni formulate in primo grado nel caso in cui fosse stata esaminata la domanda attorea.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. In definitiva, il ricorso principale va interamente rigettato mentre l’incidentale va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese e raddoppio del contributo ex D.P.R. n. 115 del 2002 a carico di entrambe le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale, compensa le spese e dà atto dell’esistenza dei presupposti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambi.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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