Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11288 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27245-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 235, presso lo studio dell’avvocato SARA MARIA SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO TOTARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di PESCARA, AGENZIA DELLE

ENTRATE (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 118/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che R.M. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la quale, dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione da lui proposto avverso una precedente sentenza della medesima CTR, per non avere quest’ultima preso in esame due eccezioni pregiudiziali da lui proposte e concernenti rispettivamente la tardività dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e l’irritualità della notifica dell’appello medesimo, ha rigettato nel merito il suo ricorso per revocazione, ritenendo che l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fosse stato tempestivo e che la notifica del relativo atto di appello si fosse perfezionata a seguito di compiuta giacenza di giorni dieci.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente il sabato era stato equiparato ad un giorno festivo, mentre, al contrario, secondo l’art. 155 c.p.c., comma 5, la proroga stabilita dal precedente comma 4 si applicava anche al compimento degli atti processuali svolti fuori udienza, che scadevano nel giorno di sabato; detta norma si applicava quindi solo allorchè la scadenza cadeva di sabato, mentre in tutti gli altri casi, come in quello in esame, nei quali il termine era scaduto venerdì 1 gennaio 2016, non era possibile applicare il comma in questione, non potendosi ritenere il sabato come un giorno festivo; quindi, nel caso in esame, il termine per effettuare l’adempimento cadeva inequivocabilmente sabato 2 gennaio 2016, quale primo giorno non festivo successivo, si che erroneamente la CTR aveva ritenuto tempestivo l’appello notificato il 4 gennaio 2016;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 890 del 1982, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere la notifica dell’appello dell’Agenzia delle entrate nei suoi confronti nulla per mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.); invero, secondo il citato art. 8, del tentativo di notifica del plico e del suo deposito doveva essere data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa, da inviare a mezzo raccomandata a.r., il che nella specie non era avvenuto, non avendo l’Agenzia delle entrate provato l’esistenza di detta raccomandata, prova che avrebbe potuto fornire solo esibendo in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la c.a.d., in quanto solo con l’esame di detto avviso sarebbe stato possibile verificare se il destinatario avesse avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale;

che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;

che il ricorso va rinviato a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito, avendo il ricorrente eccepito l’omessa notifica dell’atto di appello nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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