Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11288 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 28511/2016 R.G. proposto da:

Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria di International

Credit Recovery s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Taranto e

Costanza Taranto, con domicilio eletto in Roma, via Premuda, n. 1/a,

presso lo studio dell’Avv. Graziella Colaiacomo;

– ricorrente –

contro

Ovidio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Giglio, domiciliato, ai

sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3630 della Corte d’appello di Roma pubblicata

il 7 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

udito l’Avvocato Costanza Taranto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Ovidio s.r.l. proponeva opposizione avverso l’espropriazione, pendente innanzi al Tribunale di Latina, avente ad oggetto un immobile di sua proprietà, intrapresa dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in forza di un mutuo fondiario, rispetto al quale l’opponente deduceva l’usurarietà del saggio di interessi.

La Banca (nella cui posizione, nel corso del giudizio, succedeva la cessionaria del credito International Credit Recovery s.r.l.) si costituiva contestando la fondatezza dell’opposizione.

Il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione, con condanna dell’opponente alle spese di lite, solo per metà compensate.

La Ovidio s.r.l. impugnava la sentenza. Resisteva al gravame la Prelios Credit Servicing s.p.a., in qualità di mandataria della International Credit Recovery s.r.l..

La Corte d’appello di Roma, riformando la decisione impugnata, accoglieva l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Ovidio s.r.l. e dichiarava l’illegittimità della procedura esecutiva, con condanna della creditrice alle spese dei due gradi di merito.

Contro tale sentenza la International Credit Recovery s.r.l., per il tramite della propria mandataria Prelios Credit Servicing s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Ovidio s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione di diritto sottoposta all’attenzione di questa Corte consiste, in sintesi, nell’individuazione del regime transitorio del D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 2, che testualmente si riferisce solamente ai rapporti “in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ciò in quanto, secondo la prospettazione della ricorrente, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge il mutuo bancario era già risolto, avendo avuto la notificazione dell’atto di precetto l’effetto sostanziale di risolvere detto rapporto e di costituire in mora il debitore per il pagamento anche dei ratei non ancora scaduti.

Va premesso, per l’esattezza, che la decretazione d’urgenza è entrata in vigore il 31 dicembre 2000, ma i commi 2 e 3 del citato art. 1 sono stati introdotti dalla Legge di Conversione 28 febbraio 2001, n. 24, entrata in vigore il 1 marzo 2001.

Sostiene la controricorrente, che il riferimento ai contratti pendenti alla data di entrata in vigore della legge d’interpretazione autentica deve essere inteso non sul piano formale, bensì su quello sostanziale, essendo “quasi pleonastico affermare che la corretta lettura della L. n. 24 del 2001, art. 1, è nel senso che per “mutui in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto” vada intesa per mutui di cui la banca chiede applicazione delle condizioni alla data di entrata in vigore dello stesso decreto”. In altri termini, l’espressione atecnica “in essere”, in luogo di quella più specifica “pendente” (per il cui uso si può fare riferimento, ad esempio, alla L. Fall., art. 72) si potrebbe prestare ad una lettura che comprenda non solo i rapporti fisiologicamente in corso, ma anche quelli che, risolti o receduti, continuino a produrre effetti restitutori in capo al mutuatario.

La questione, pertanto, involge il problema della natura del “tasso di sostituzione”, ovverosia se questo riguardi solamente il saggio degli interessi corrispettivi, oppure possa essere applicato anche ai rapporti volti “a sofferenza”, nei quali si applicano gli interessi di mora.

Con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, della Prima Sezione civile di questa Corte, nonchè di successivo provvedimento del Primo Presidente, è stata rimessa alle Sezioni Unite civili la questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agl’interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, nonchè delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se il c.d. “principio di simmetria” (in base al quale, per la determinazione del “tasso-soglia”, è prevista un’operazione di rilevazione del tasso globale medio comprensivo di commissioni e remunerazioni “a qualsiasi titolo e spese”, escludendo, così, gli interessi moratori), consenta o meno di escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio.

La questione rimessa alle Sezioni Unite impatta direttamente, per le ragioni anzidette, sulla decisione del presente ricorso.

Pertanto, è opportuno attendere che sul punto di pronuncino le Sezioni Unite, rinviando nel frattempo la trattazione della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA