Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11288 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5343-2013 proposto da:

CONDOMINIO “(OMISSIS)”, p.iva (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO

MARCHIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BRACONE;

– ricorrenti –

contro

C.G.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2012 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato SABATINO BESCA, con delega dell’Avvocato ANDREA

BRACONE difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Vasto, con sentenza 14.2.2012, ha respinto l’appello proposto dal Condominio (OMISSIS) in (OMISSIS) avverso la sentenza 184/09 del locale Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione della condomina C.G.B. contro un decreto ingiuntivo di alcune centinaia di euro per spese condominiali.

A sostegno di tale decisione il Tribunale, richiamando il contenuto dell’art. 63 disp. att. c.c., ha osservato che l’appellante non aveva assolto all’onere probatorio a suo carico quale attore, perchè non vi era nessun piano di riparto approvato dall’assemblea, ma la mera ed irrituale determinazione di ripartizione del contributo pretesamente dovuto dai condomini in base a tabelle millesimali annullate dal Tribunale e quindi non in vigore, sicchè l’onere condominiale risultava suddiviso in base a criteri differenti rispetto alle tabelle.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Condominio sulla base di due motivi.

La C.G. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1130 c.c., art. 63 disp. att. c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., rimproverandosi al giudice di appello di non avere esaminato la documentazione allegata al ricorso e quindi di avere errato nel ritenere non assolto l’onere probatorio a carico del Condominio e, quindi, insussistenti le condizioni per l’emanazione del decreto ingiuntivo. Si duole in particolare del mancato esame del verbale 14.4.2007 con cui, a seguito dell’annullamento giudiziale delle nuove tabelle adottate dal condominio, l’organo assembleare aveva autorizzato l’amministratore a ripartire le spese secondo le tabelle utilizzate sino al 30.8.2003 (data in cui venne annullata la relativa delibera di approvazione): tale documentazione dimostrava, a dire del ricorrente, la legittimità del ricorso alla procedura monitoria da parte dell’amministratore.

Osserva poi che la condomina non aveva mai contestato l’operazione di conversione dei millesimi e dunque, appariva corretta, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. la conclusione a cui era pervenuto il Giudice di Pace sulla fondatezza della pretesa monitoria, osservando che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. c.c. possono farsi valere solo questioni attinenti all’efficacia della delibera di approvazione dello stato di ripartizione, ma non alla validità della stessa.

Il motivo è inammissibile.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/04/2016 Rv. 639513 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077 – 01).

Nel caso che ci occupa, posto che la sentenza impugnata non affronta la specifica questione di diritto sui poteri dell’amministratore ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.e sulle corrispondenti attività difensive consentite del condomino debitore-ingiunto (e neppure la riporta nella parte riassuntiva delle conclusioni delle parti), sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare di averla devoluta al giudice di appello e di averne illustrato in quella sede la rilevanza, ma il ricorso in proposito è silente, nè basta limitarsi alla sola produzione documentale (v. Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 07/04/2009 Rv. 608001; Sez. 1, Sentenza n. 20287 del 20/10/2005 Rv. 58519; Sez. 1, Sentenza n. 8599 del 29/05/2003 Rv. 563724).

2 Col secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti dolendosi del mancato esame, da parte del Tribunale, del motivo di appello con cui si riproponeva il tema dell’espresso riconoscimento di debito sulla scorta di una mail del 30.5.2007 diretta all’amministratore, a cui però non aveva fatto seguito nessun pagamento; si rimprovera pertanto al Tribunale di non avere riferito nulla su tale aspetto, incorrendo così nel vizio denunciato.

Anche tale motivo è inammissibile.

Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268; ma v. anche, tra le varie successive, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19124 del 28/09/2015 Rv. 636722).

Ebbene, come risulta agevolmente dalla lettura del motivo in esame, i ricorrenti hanno incentrato la censura sul vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (peraltro neppure invocabile ratione temporis nel caso di specie, trattandosi di sentenza pubblicata il 14.2.2012) e, dopo aver riportato la circostanza di fatto dedotta in appello (il riconoscimento del debito via mail), hanno sottolineato “il vizio innanzi denunciato”, ma alla “nullità della decisione” non si rinviene nessun riferimento.

In conclusione, il ricorso va respinto senza alcuna pronuncia sulle spese perchè, come già esposto, l’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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