Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11287 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11287 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 11065-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DEI IX)
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
INCITES ROBERTO, dettivainchte domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
CROCE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANGELA MONTI, giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incide.ntale –

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 6693/22/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia del 04/12/2014,
depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA I0FR1DA.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti di Inches Roberto, avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6693/22/2014,
depositata in data 15/12/2014, con la quale – in controversia
concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per IRPEF,
IRAP addizionali, relative all’anno d’imposta 2008 – è stata riformata
la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il
ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del
contribuente e respingendo quello dell’agenzia delle Entrate, hanno
dichiarato nullo l’atto impositivo, perché recante la firma di impiegato
della carriera direttiva e non del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di
Milano II, Capo dell’Ufficio, non avendo l’Agenzia delle Entrate
dimostrato l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore
o la presenza della delega del titolare dell’Ufficio.
L’intimato ha depositato controricorso e ricorso incidentale,
condizionato.
La ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c..
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

Ric. 2015 n. 11065 sez. MT – ud. 27-04-2016
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In fatto

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.42 DPR
600/1973, assumendo di avere prodotto, sin dalle controdeduzioni in
primo grado, stralci degli atti dispositivi sulla delega di firma (a11.3, il
cui contenuto è ritrascritto in ricorso), anche al Dr. Berrafato,

2. La censura è infondata.
Di recente questa Corte (Cass. 22800/2015) ha affermato il seguente
principio di diritto: “In tema d’imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso
di accertamento, a norma dell’art. 42 del d.P.R_ n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del
d.P.R. n. 633 del 1972, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi,
richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità,
dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e,
cioè, secondo la classifitnione prevista dall’art. 17 del c. t n. L comparto “agenie
fiscali” per il quadriennio 2002-2005, applicabile “ratione tetnporis”, da un
funzionario di tera area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente,. ove,
peraltro, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del
fun.zionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione
finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di
dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l’esistenza della delega”.
Trattasi di principio, in punto di onere della prova, da tempo
consolidato (cfr. Cass. 14626/2000). Solo in diversi contesti fiscali quali ad esempio la cartella esattoriale (Cass. 13461/12), il diniego di
condono (Cass. 11458/12 e 220/14), l’avviso di mcra (Cass. 4283/10),
l’attribuzione di rendita (Cass. 8248/06) – e in mancanza di una
sanzione espressa, opera la presunzione generale di tiferibilità dell’atto
all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è
adottato (cfr., in materia di lavoro e previdenza, Cass. 13375/09,
ordinanza ingiunzione, e 4310/01, atto amministrativo); mentre, per i
Ric. 2015 n. 11065
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sez.

MT – ud. 27-04-2016

sottoscrittore dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata, ex l
n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass. 9627/12).
Nella specie, la C.T.R. ha fatto applicazione dei suddetti principi di
diritto ed ha affermato espressamente che, “alla luce degli atti di causa”,
l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato l’esercizio del potere

presenza della delega del titolare dell’Ufficio”.
La parte ricorrente – pur allegando di avere prodotto, in una con le
controdeduzioni di primo grado, stralci del provvedimento contenente
la delega al menzionato funzionario — non denuncia, nel presente
ricorso, l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art.360 n.5
c.p.c., quanto l’erronea valutazione del materiale probatorio prodotto
ed esaminato dal giudice, sotto il profilo della violazione e/o falsa
applicazione di norma di diritto, ex art.360 n. 3 cp.c., profilo infondato
per quanto sopra esposto. La ricorrente avrebbe dovuto, semmai,
dedurre un errore revocatorio del giudice, laddove sussistenti i
presupposti di legge.
3. 11 ricorso incidentale condizionato (sulle questioni rimaste assorbite
in appello) è, di conseguenza, assorbito.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo
unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art.13 comma
1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass.
SSUU 9938/2014).

PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi f. 1.500,00, a titolo di compensi,
Ric. 2015 n. 11065 sez. MT ud. 27-04-2016
-4-

/
/

sostitutivo da parte del sottoscrittore dell’avviso di accertamento o “la

oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15`)/0 ed
accessori di legge.

Così deciso, in Roma, il 27/04/2016.

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