Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11287 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27495-2012 proposto da:

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DI

VILLA GRAZIOLI N. 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

GARGANI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO PICCOLI;

– ricorrente –

contro

B.E., C.A., rappresentati e difesi dall’avvocato

OTTORINO BRESSANINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 203/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato CATALANO Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PICCOLI Maurizio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BRESSANINI Ottorino, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La vicenda oggetto della causa trae origine dai lavori con i quali R.G. demolì il muro di confine che separava il suo fondo (sito in territorio di (OMISSIS)) da quello di B.E. e C.A. e costruì, in sua vece, un nuovo muro di confine.

2. – La Corte di Appello di Trento confermò la sentenza del locale Tribunale con la quale il R., in accoglimento delle domande proposte dal B. e dalla C. e previo accertamento del confine tra i fondi delle parti, fu condannato a demolire il muro da lui edificato in quanto risultante costruito sulla proprietà attorea.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre R.G. sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso B.E. e C.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Osserva la Corte come sia preliminare, rispetto all’esame di ogni altra questione, il rilievo dell’improcedibilità del ricorso per la mancata osservanza dell’onere di depositare, col ricorso stesso, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Com’è noto, la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza; nella diversa ipotesi in cui, invece, o per l’eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro dell’improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass., Sez. U, n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014; Sez. 6 – 3, n. 6706 del 15/03/2013).

Nella specie, il ricorrente ha dichiarato, nel ricorso, che la impugnata sentenza della Corte di Appello di Trento, depositata il 21/6/2012, è stata a lui notificata il 25/9/2012, senza tuttavia adempiere l’onere di deposito della copia notificata previsto del richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2; nè la copia notificata della sentenza impugnata risulta essere stata depositata dalla parte controricorrente. La cancelleria di questa Corte, con certificazione in data odierna (inserita nel fascicolo d’ufficio), ha attestato il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata.

Alla stregua del richiamato principio, non rimane, pertanto, che prendere atto della intervenuta improcedibilità del ricorso.

2. – I motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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