Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11286 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11286 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 10882-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona dei
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

sTivro, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente —
contro
BRAZZALE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Prof. LORIS TOSI, giusta mandato a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

309-1

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 1638/30/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARI; REGIONALE del Vena° del 29/09/2014, depositata

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA I0FRIDA.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti di Brazzale Maurizio, avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1638/30/2014,
depositata in data 27/1072014, con la quale – in controversia
concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per IRPEF
dovuta nell’anno d’imposta 2006, emesso, a seguito di rettifica del
reddito imponibile ai fini IRES della società BMS srl, a ristretta base
azionaria, di cui il Brazzale era socio, al fine del recupero a tassazione
degli utili extra-bilancio da quest’ultimo presuntivamente percepiti stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, respinta preliminarmente l’eccezione
di inammissibilità del gravame dell’Agenzia delle Entrate per difetto di
sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio, hanno sostenuto di
condividere le argomentazioni già espresse dal giudice di primo grado
in ordine al mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, del principio generale volto a garantire il contraddittorio
endoprocedimentale ed alla violazione dell’ari 12 comma 7 I.
212/2000, non avendo l’Ufficio previamente notificato al contribuente
una comunicazione conclusiva dell’indagine (che pur faceva seguito
all’accertamento a carico della società) e rispettato il termine dilaiorio
di gg. 60 previsto dalla suddetta disciplina .

Ric. 2015 n. 10882 sez. MT – ud. 27-04-2016
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In fatto

L’intimato ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato a
plurimi motivi.
À seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

In diritto
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli arti. 6 e 12
comma 7 1.212/2000, rilevando che i giudici della C.T.R. hanno
applicato le disposizioni a fattispecie di verifica cd. “a tavolino” che non
faceva seguito ad “accessi, iJper ioni, verfiche fiscali eseguite nei locali destinati
.

all’esercizio dell’attivitd’. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente
denuncia poi la violazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c.
dell’art.53 Cost., degli artt.12 comma 7 1.212/2000 e 37 bis DPR
600/1973, avendo i giudici della C.T.R. ravvisato la violazione del
contraddittorio in fattispecie nella quale detta violazione non esisteva,
traendo origine l’accertamento a carico del socio da quello a carico
della società, di cui il Brazzale era legale rappresentante e socio di
maggioranza, senza dunque alcuna lesione del diritto di difesa del
contribuente.
2. La prima censura del ricorso principale è fondata, con assorbimento
della seconda.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il seguente
principio di diritto (Cass.24823/2015):

“Differentemente dal diritto

dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in
capo all’Amministrazione fiscale che si actinga ad adottare un provvedimento lesivo
dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un genera/iato
obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione,
Ric. 2015 n. 10882 sez. MT – ud. 27-04-2016
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Il controricorrente ha depositato memoria.

l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”,
l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale,
pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le
quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi
“armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la

dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità
dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto
le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato
tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con
riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e
buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento dife nsivo
rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato
predisposto”.
Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nell’art. 12,
comma 7, 1. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente

“in

relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali
Oliatale nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del
contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garan..;le del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello del primo
comma dell’art. 12 1. 212/2000 (coniugato con la circostanza che
l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente
calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite
ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali.” ,ad operazioni, cioè, che
costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione
tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di
Ric. 2015 n. 10882 sez. MT ud. 27-04-2016
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violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte

cui all’art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di
imposte dirette dall’art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di
imposta di registro, dall’art. 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte
“caratterizzate dall’autotitativa intromissione dell’Amministraione nei luoghi di
pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi vabdativi a lui

contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del
contribuente e della stessa Amministrazione, gil elementi acquisiti presso i locali

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo
fiscale che non faceva seguito ad “accesso, ispezione, verifica” presso il
domicilio del contribuente.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente,
concernente la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.10,11, 18, 53
e 61 d.lgs. 546/1992, laddove la C.T.R. ha respinto il motivo di appello
incidentale relativo all’inammissibilità del gravame principale, in quanto
non sottoscritto dal Direttore della Direzione Provinciale di Vicenza, è
infondato.
Questa Corte (Cass. 6691/2014) ha già chiarito che “in tema di
contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in
&iridi:zio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il
ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al
reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è
validamente apposta la sottosctizione dell’appello dell’ufficio finauziario da parte
del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una
corrispondente Jpecifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la

110B

appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usa azione del
potere d’impugnare la sentenzd’.
Ric. 2015 n. 10682 sez. MT – ud. 27-04-2016
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sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale contro bilanciamento, il

4. Il ricorso incidentale condizionato, quanto ai restanti motivi, volti a
riproporre le questioni non affrontate nella decisione impugnata, è
assorbito.
5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo
del ricorso principale, assorbito il secondo, respinto il primo motivo

la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa
composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il
secondo, respinto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i
restanti motivi dello stesso, cassa la sentenza impugnata con rinvio,
anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale Je1 Veneto, in
diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 27/04/2016.

del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi dello stesso, va cassata

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