Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11286 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36752-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FARNESE, 7,

presso lo studio dell’avvocato ALICE COGLIATI DEZZA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento riguardante IRPEF relativo all’anno d’imposta 2004 in ragione di una presunzione di una percezione di maggiori utili in qualità di socia della Nuova Sima s.r.l.;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che la ricostruzione dell’Ufficio era avvenuta mediante dati approssimativi e non certi e con una metodologia non analitica, mentre la parte contribuente ha contrapposto dei criteri di calcolo dei ricavi più convincenti, basati sui materiali in concreto utilizzati, cosicchè gli elementi forniti dall’Ufficio non si ritengono sufficienti a integrare la prova presuntiva dei maggiori ricavi, soprattutto in considerazione dell’assenza di irregolarità contabili;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria evidenziando che il ricorso è connesso ad altri cinque ricorsi sempre relativi alla società Nuova SIMA s.r.l. e agli altri soci della stessa, di cui due sono stati trasmessi alla sezione quinta tributaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,artt. 2727,2729 e 2697 c.c., per aver ritenuto carenti gli elementi indiziari a base della ricostruzione dei maggiori ricavi e ha invece valorizzato in senso decisivo le asserzioni della società contribuente.

Rilevato che il ricorso è connesso ad altri cinque ricorsi sempre relativi alla società Nuova SIMA s.r.l. e agli altri soci della stessa, di cui due sono stati già trasmessi alla sezione quinta tributaria, il Collegio reputa opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinviare a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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