Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11286 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20128/2005 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso l’avvocato PROSPERI

MANGILI Lorenzo, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati VANGELISTI SILVIA, BALDON FRANCESCO, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, in

persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2025/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PROSPERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo con assorbimento degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15 settembre 1997 l’Amministrazione finanziaria dello Stato convenne davanti al Tribunale di Venezia il Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione e i sigg. R.A., Z. V. e S.G. per sentirli condannare al rilascio di immobili – magazzini idraulici con annessa casa del custode – detenuti senza titolo, nonchè al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

I convenuti resistettero e il Tribunale accolse la domanda, condannando il Consorzio e i sigg. R. e S. al rilascio.

Gli ultimi due furono condannati anche al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte di Venezia respinse poi l’appello dei sigg. R. e S., osservando:

– che l’Amministrazione statale attrice aveva titolo per agire in giudizio, non essendosi verificato il trasferimento dei beni in questione alla Regione Veneto, dedotto dagli appellanti, perchè lo stesso non era implicato dal trasferimento, dallo Stato alle regioni, delle funzioni amministrative concernenti la bonifica idraulica e i relativi consorzi, nè era stato disposto con apposito provvedimento statale;

– che il titolo in forza del quale gli appellanti avevano ricevuto dal Consorzio la detenzione dei beni era venuto meno per effetto della sopravvenuta inidoneità dei beni stessi agli scopi di bonifica, e la sdemanializzazione si era verificata per fatti concludenti, essendo indiscussa, già prima dell’inizio del processo, la definitiva rinuncia al ripristino della loro funzione pubblica, tanto che il Consorzio aveva espresso, con nota del 17 maggio 1988, parere favorevole alla domanda di acquisto formulata dai sigg.

Z., R. e S., in quanto non era più necessaria la presenza assidua di personale di custodia in loco; sicchè neppure era rilevante la circostanza che gli immobili fossero in atto abitati dagli appellanti;

che nemmeno rilevava, ai fini della condanna risarcitoria, la mancanza di prova del diverso utilizzo che l’Amministrazione avrebbe fatto degli immobili, dato che si trattava di questione riservata alla sede del futuro giudizio sulla liquidazione del danno, e del resto il rilascio degli immobili era conseguenza diretta e immediata dell’accertamento della loro sdemanializzazione, ossia del venir meno della destinazione alle funzioni del consorzio di bonifica, il quale non poteva attribuire ai beni un destinazione diversa.

Il solo sig. S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Amministrazione finanziaria dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che i beni strumentali all’esercizio delle funzioni di bonifica trasferite dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, come i magazzini idraulici e le annesse case dei custodi per cui è causa, sono stati trasferiti ope legis alle regioni, unitamente alle relative funzioni, e dunque senza necessità di alcun apposito provvedimento statale.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il ricorrente cade nell’errore di ritenere che esista nell’ordinamento un principio per cui al trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni a statuto ordinario corrisponde o deve corrispondere il trasferimento dei beni sino allora destinati dal primo allo svolgimento delle funzioni trasferite. Tale principio, invece, non esiste.

Il trasferimento alle regioni delle funzioni di bonifica è stato disposto dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, emesso in attuazione della delega conferita al Governo dalla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 e completato, con specifico riferimento ai consorzi di bonifica, del successivo D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 73, emesso in attuazione della delega di cui alla L. 22 luglio 1975, n. 382, art. 1. Nessuna di tali fonti normative contiene l’affermazione del principio invocato dal ricorrente.

Invano quest’ultimo richiama Cass. 9683/1992, che ha confermato la sentenza d’appello con cui era stato riconosciuto il trasferimento ope legis, dallo Stato alla Regione Lazio, dell’alloggio di servizio pertinente agli uffici del genio civile. Tale trasferimento, infatti, rientrava in una specifica previsione legislativa – quella di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 12 e 14 – riferita ai soli immobili sedi degli uffici (del genio civile) trasferiti. Analoga previsione di successione delle regioni “nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili” è contenuta anche nell’art. 12 del già richiamato D.P.R. n. 11 del 1972, ma sempre con esclusivo riferimento agli immobili “sede degli uffici” a loro volta trasferiti dallo Stato alle regioni (e cioè gli ispettorati agrari compartimentali, gli ispettorati provinciali dell’agricoltura e relativi uffici agricoli di zona, gli ispettorati regionali delle foreste, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste, secondo quanto previsto dall’art. 11 del medesimo decreto), non già a tutti i beni strumentali all’esercizio delle funzioni trasferite con il decreto.

Anche la Corte costituzionale, infine, ha avuto occasione di escludere che, “ai sensi degli artt. 118 e 119 Cost., sia possibile configurare l’esistenza di una sorta di parallelismo necessario tra funzioni trasferite alle regioni ed appartenenza regionale dei beni strumentalmente connessi all’esercizio di tali funzioni” (così Corte cost. 281/1992; ma v. anche Corte cost. 111/1976).

Le considerazioni sin qui svolte appaiono esaustive e dispensano dal rispondere puntualmente agli ulteriori richiami giurisprudenziali, invero non pertinenti, contenuti nel ricorso. E’ solo il caso di osservare, a proposito del richiamo della L.R. Veneto 1 marzo 1983, n. 9, secondo cui le opere pubbliche di bonifica appartengono al demanio regionale (l’art. 1, comma 1, recita: “Le opere pubbliche di bonifica, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale e sono concesse per l’esecuzione al consorzio di bonifica competente e allo stesso affidate per l’esercizio, per la manutenzione e per la polizia idraulica”), che tale previsione della legge regionale vale evidentemente per il futuro, ossia per le nuove opere, come è reso palese anche dal riferimento alla concessione dell’esecuzione ai consorzio di bonifica, non certo per le opere preesistenti al trasferimento delle funzioni in materia di bonifica ed appartenenti allo Stato. Il quale, del resto, non potrebbe essere privato di propri beni con legge regionale.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d’appello abbia fatto scaturire la sdemanializzazione dei beni per cui è causa non già – come prevede la legge – da una manifestazione di volontà dell’ente proprietario, ossia dello Stato, bensì da quella del Consorzio di bonifica e dei detentori degli immobili, essendosi basata sulla richiamata nota del 17 maggio 1988. Nè, in ogni caso, l’inequivoca volontà dell’Amministrazione proprietaria di sottrarre gli immobili alla loro funzione demaniale poteva risultare dalla semplice richiesta di rilascio dei medesimi. Gli immobili, inoltre, non avevano affatto perso il loro carattere demaniale, perchè alcuni, ancora abitati dal ricorrente, continuavano ad assicurare la presenza del personale di custodia all’interno del comprensorio di bonifica, e un altro era stato inserito in un progetto consorziale con decreto dirigenziale 20 aprile 1999, n. 30.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, infatti, la Corte d’appello non ha affatto inteso rifarsi alla volontà espressa dal Consorzio o dai detentori degli immobili, e non dallo Stato, per affermare la definitiva sottrazione dei beni alla loro funzione demaniale. I giudici, infatti, dopo avere espressamente richiamato la giurisprudenza secondo la quale la sdemanializzazione deve risultare da un provvedimento espresso o “da altri atti e/o comportamenti univoci della p.a. proprietaria, che siano concludenti e incompatibili con la volontà di quest’ultima di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico”, hanno fatto riferimento alla richiamata nota del Consorzio esclusivamente per dedurne che tale volontà – evidentemente della p.a. proprietaria, ossia dello Stato, come ai giudici era ben chiaro che doveva essere – risultava pacifica in causa.

Per il resto, con il motivo in esame si introducono questioni nuove, non dedotte con il gravame avverso la decisione di primo grado che già aveva accertato il venir meno dell’originaria destinazione dei beni. La sentenza di appello, infatti, non fa cenno a tali questioni, nè in ricorso si indica se ed in quale atto del giudizio di secondo grado esse siano state sollevate.

3. – Con il terzo motivo si denuncia nuovamente violazione di norme di diritto. Nella parte in cui non è meramente ripetitivo di censure già svolte con i precedenti motivi e non pone questioni svincolate da specifiche statuizioni della sentenza di appello, esso contiene (a) la riproposizione della censura di mancanza di prova del danno subito dall’Amministrazione per effetto dell’occupazione dei beni da parte del ricorrente e (b) la contestazione che la decorrenza dell’indennizzo possa essere fissata, come stabilito dal Tribunale e confermato dalla Corte d’appello, alla data della richiamata nota consortile 17 marzo 1988.

3.1. – La censura (a) è infondata perchè, come esattamente affermato dalla Corte d’appello e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche la questione della sussistenza o meno del danno risarcibile è questione riservata, in caso di condanna generica, al giudizio sul quantum debeatur (giurisp. consolidata: cfr., da ult., Cass. 21428/2007, 16123/2006, 9709/2003).

La censura (b) è inammissibile in quanto nuova, per ragioni analoghe a quelle già indicate al 2.1, in fine.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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